Sabato, 04 Novembre 2023 06:37

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: contratto concluso attraverso messaggi whatsapp In evidenza

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Di Emilio Graziuso 4 novembre 2023 - “E’ valido un contratto concluso mediante lo scambio di messaggi whatsapp?”

Per rispondere al quesito posto dal nostro lettore è bene, innanzitutto, precisare che nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di forma del contratto, essendo la forma “vincolata”  (forma specifica con la quale deve essere concluso il contratto) prevista come eccezione, la quale deve essere espressamente contemplata dal legislatore (si pensi, ad esempio, al contratto di acquisto di un bene immobile).

Essendo, quindi, un accordo negoziale perfettamente valido anche se stipulato verbalmente (salvo che l’ordinamento, come si è detto, preveda una forma specifica), di conseguenza, anche tramite messaggistica whatsapp, si potrebbe creare un valido vincolo contrattuale tra le parti e, di conseguenza, se una delle stesse dovesse venire meno agli obblighi assunti, l’altra potrebbe utilizzare le chat come prova del contratto.

La Corte di Cassazione ha specificato che l’acquisizione dei messaggi può avvenire anche senza la necessità di consegnare all’autorità giudiziaria lo smartphone o il computer, essendo sufficiente lo screenshot e, nei casi di messaggi audio, il deposito di apposita perizia contenente la trascrizione del contenuto degli stessi.

I messaggi scambiati tramite whatsapp possono, quindi, essere utilizzati come prova non solo per dimostrare la creazione del vincolo contrattuale ma, quando essi contengono informazioni ed accordi dettagliati anche eventuali clausole dello stesso.

In altri termini, se i messaggi sono particolarmente chiari e precisi, le parti, attraverso gli stessi potranno dimostrare, oltre alla stipula del contratto, anche  le singole pattuizioni dello stesso.

Qualora dovesse sorgere una controversia sulla stipula del contratto avvenuta mediante scambio di messaggi whatsapp, la parte che contesta la formazione  del vincolo negoziale dovrà fornire prova di quanto sostenuto, operando, ove ne sussistano gli estremi, il disconoscimento di detti messaggi in modo specifico.

Un disconoscimento generico ed approssimativo degli stessi, infatti, è molto probabile che non assumerebbe particolare rilevanza giuridica.

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

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Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com