Sabato, 13 Aprile 2024 06:49

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: comunione ereditaria e vendita del bene In evidenza

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Emilio Graziuso Emilio Graziuso

Di Emilio Graziuso 13 aprile 2024 - “Sono comproprietario unitamente ai miei due fratelli di un immobile ricevuto per successione. Personalmente vorrei vendere l’immobile o quanto meno la mia quota ma i miei fratelli sono contrari. Giuridicamente posso fare qualcosa?”

Al quesito posto dal nostro lettore possiamo fornire risposta positiva, almeno in linea generale e teorica, sulla base delle informazione che si deducono dal testo dello stesso.

Tra il lettore ed i suoi fratelli, infatti, sussiste una comunione ereditaria.

Ciascuno di essi è proprietario di una quota ideale del bene.

Ciò significa che ogni coerede potrà utilizzare il bene nel suo complesso e non con riferimento ad una singola porzione materiale.

Ovviamente, il coerede che utilizza il bene non può impedire di fare altrettanto agli altri coeredi.

Tutti i coeredi, quindi, potranno utilizzare l’immobile ereditato.

Tornando al quesito posto dal nostro lettore, egli può vendere la porta quota.

Al riguardo è bene ricordare che gli altri coeredi hanno il diritto di prelazione rispetto a terzi estranei per l’acquisto della quota.

Il coerede che vuole vendere, quindi, dovrà notificare agli altri coeredi (i quali dovranno dare risposta entro due mesi dal ricevimento) atto per l’esercizio del diritto di prelazione indicando il prezzo, le modalità ed i termini di pagamento.

Solo se i coeredi non dovessero manifestare la propria volontà di acquistare la quota alle condizioni indicate, il comproprietario potrà venderlo a terzi estranei (alle stesse condizioni proposte ai coeredi).

Il nostro lettore, qualora ritenesse opportuno vendere l’intero immobile ed i fratelli non fossero d’accordo a procedere in tal senso, potrebbe promuovere una apposita procedura giudiziaria per la divisione, la quale dovrà essere preceduta dalla mediazione obbligatoria per legge in questa materia.

In caso di insuccesso della mediazione, dovrà poi essere promosso il processo dinnanzi al Tribunale, il quale cercherà, in una prima fase, di verificare se vi sono i presupposti per un accordo tra le parti e se ciò non dovesse sussistere dovrà far valutare il bene da un Consulente Tecnico d’Ufficio.

Quest’ultimo, oltre al valore, dovrà valutare anche se l’immobile può essere diviso in natura e, quindi, assegnare una parte specifica di esso a ciascun coerede.

Se la divisione in natura non è fattibile si aprono due ipotesi:

1) uno dei coeredi decide di acquistare l’intero immobile (ed in tal caso dovrà corrispondere la somma spettante a ciascuno degli altri coeredi);

2) se nessuno dei coeredi è interessato all’acquisto, il Tribunale procederà con la vendita all’asta del bene ed il ricavato sarà diviso tra i coeredi in proporzione alla quota di ciascuno di essi.

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com