Domenica, 13 Febbraio 2022 07:48

“Dentro la Costituzione”. Camera Blindata In evidenza

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Mattarella Casellati e Fico - dichiarazione a seguito dello scrutinio del 29 gennaio 2022 Mattarella Casellati e Fico - dichiarazione a seguito dello scrutinio del 29 gennaio 2022 Foto Quirinale

59esimo appuntamento con la rubrica "Dentro la Costituzione". Ogni domenica, il Professor Daniele Trabucco, docente di diritto Costituzionale, entra nelle le pieghe della nostra Costituzione per svelarne i contenuti noti e meno noti. Un'analisi critica spiegata con semplicità, e calata nei fatti di attualità.

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 13 febbraio 2022 - Camera e Senato hanno disposto, a far data dal 15 febbraio 2022, che l’accesso a Palazzo di Montecitorio e agli uffici avvenga unicamente con il possesso della certificazione verde (cartacea o digitale) Covid-19 c.d. «rafforzata». Una decisione molto discutibile non solo sotto il profilo strettamente politico, ma anche sotto quello giuridico-costituzionale.

     In primo luogo, si rileva una palese violazione dell’art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 127/2021 convertito, con modificazioni, nella legge formale n. 165/2021. Infatti, la disposizione normativa se, da un lato, prevede un adeguamento, da parte degli organi costituzionali (inclusi i due rami del Parlamento italiano), all’obbligo del possesso del c.d. «green pass» per l’accesso, dall’altro questo adeguamento riguarda unicamente quanto previsto nell’articolo e, dunque, tutte e tre le modalità funzionali ad ottenere la certificazione verde Covid-19. Né, sul punto, vi è stata alcuna modifica ad opera della normativa emergenziale successiva.

     In secondo luogo, attesa la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Camere, una decisione in questo senso richiede necessariamente una modifica dei regolamenti che costituiscono quella fonte posta dalla Costituzione vigente del 1948, nell’art. 64, comma 1, a fondamento ed a presidio dell’autodichia di ciascun ramo del Parlamento. Non convince, a riguardo, l’impianto argomentativo sotteso ad una recente ordinanza della Corte costituzionale (la n. 256/2021) con la quale è stato dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da alcuni deputati di «L’Alternativa c’è» contro l’obbligo del «green pass» base in vigore dallo scorso 15 ottobre 2021. Il giudice delle leggi se la cava ritenendo che un’erronea interpretazione dei regolamenti parlamentari, sulla quale si è proceduto ad estendere la «tessera verde» ai deputati, non può costituire oggetto del conflitto (ordinanza n. 17/2019 Corte cost.)

Ora, al di là dei profili inerenti alla legittimazione dei singoli parlamentari, lo stesso giudice costituzionale pare ammettere la possibilità di una «pericolosa» ermeneutica delle disposizioni regolamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tale da escludere, anche per il futuro, la via della revisione dei regolamenti, aprendo in questo modo uno spazio che potrebbe comprimere la sfera di autonomia di Camera e Senato.

Il Testo fondamentale è chiaro da un punto di vista sostanziale-contenutistico, dal momento che delinea un rapporto di separazione tra regolamenti e leggi o atti normativi aventi forza di legge, lasciando intendere che la materia dell’«organizzazione e del funzionamento» è affidata unicamente ai primi e, pertanto, sottratta non solo alla legge e agli atti ad essa equiparati (quali i decreti-legge), ma anche ai provvedimenti interni dei due rami del Parlamento diversi dalle fonti regolamentari come le delibere dei Questori o dell’Ufficio di Presidenza. Solo la Costituzione deroga a questa competenza, ma in casi ben precisi, ad esempio consentendo la formazione di Commissioni d’inchiesta ex art. 82. In tutti gli altri la «riserva di regolamento» rappresenta la garanzia affinché sia evitata «l’interferenza di altri poteri» (cfr. sent. n. 379/1996 Corte cost.).

Prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista)

    

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(*) prof. Daniele Trabucco. Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano.