Venerdì, 29 Marzo 2024 05:40

Perché non conosciamo nel dettaglio la tipologia di armi inviate a Kiev? In evidenza

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Di Daniele Trabucco Belluno, 28 marzo 2024 - Dall'inizio dell'operazione speciale avviata dalla Federazione Russa in Ucraina il 24 febbraio 2022, né il Governo Draghi, né il Governo Meloni, che hanno acriticamente appoggiato la narrazione UE-USA-NATO, hanno mai fornito la tipologia di armi inviate a Kiev.

Ragioni di segretezza e di sicurezza precludono di far conoscere nel dettaglio quanto viene fornito a Zelensky e compagni.

Ora, nei documenti allegati ai vari decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale la secretazione si dovrebbe basare su una delle classifiche di segretezza previste dall'art. 42 della legge ordinaria dello Stato n. 124/2007 e disciplinate nel dettaglio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7/2009.

Possiamo, invece, escludere che vi sia stata apposizione del segreto di Stato con contestuale impedimento di esercizio di una azione conoscitiva da parte della magistratura. Tuttavia, dalla definizione di "classificato" che compare nei documenti allegati, non si comprende a quale forma di classificazione si faccia riferimento.

Nel dpcm n. 7/2009 le classificazioni sono di quattro tipi: 1) segretissimo, 2) segreto, 3) riservatissimo, 4) riservato.

Nessuno di questi termini compare, pertanto viene da chiedersi, in mancanza di elementi per capire quali classifiche siano state concretamente apposte, qual è il livello applicato e da quale specifico livello di gerarchia dell'amministrazione discenda, nonché, sebbene sia molto probabile, se sia necessario il Nulla Osta di sicurezza (NOS).

L'art. 42, comma 5, della legge ordinaria dello Stato n. 124/2007 stabilisce che, ad intervalli di cinque anni e salvo proroghe motivate, la classifica di segretezza sia automaticamente declassificata a livello inferiore.

Sorge, però, un problema non secondario: se nessuno conosce il livello di classificazione, come si fa a sapere quale sarà il nuovo livello assunto?

In questo modo, viene meno per i consociati l'aspettativa di quando il livello di sicurezza sarà  rimosso, anche per poter valutare le motivazioni dell'eventuale rinnovo allo scadere del termine di classificazione.

Una chiarezza in perfetto stile Draghi/Meloni, ovvero le due facce della stessa medaglia.

 

(*) Autore - prof. Daniele Trabucco.

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Già docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.

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