Mercoledì, 24 Gennaio 2024 05:33

La finta autonomia regionale In evidenza

Scritto da Prof. Daniele Trabucco

Di Daniele Trabucco Belluno, 23 gennaio 2024 - Non basta utilizzare la parola autonomia, bisogna studiare ed analizzare con attenzione i testi presentati per non farsi prendere in giro da una politica fatta da slogan e frasi fatte.

Guardiamo la foto riportata: a sinistra il testo originario dell'art. 2, comma 2, del disegno di legge di iniziativa governativa c.d. "Calderoli", a destra lo stesso testo dopo le modifiche apportate dalla I Commissione parlamentare permanente "Affari costituzionali" del Senato della Repubblica che, in prima lettura, ha approvato il testo.

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Che cosa si nota? Nel testo uscito da Palazzo Madama (A.S. n. 615), l'art. 2, comma 2, introduce la facoltà (un'arma politica ricattatoria non irrilevante) per il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, anche su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie o di altri Ministri competenti per materia, di limitare gli ambiti materiali su cui dovrà concentrarsi la successiva Intesa tra lo Stato e la Regione a Statuto ordinario interessata ad ottenere "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia".

In altre parole, per tutelare "l'unità giuridica ed economica" o certi indirizzi ritenuti prioritari (praticamente qualunque cosa), il Presidente del Consiglio dei Ministri può escludere dal negoziato funzionale all'intesa alcune materie.

In sintesi: azzoppare l'autonomia (che è già di per sé poca cosa in quanto sugli interessi ricompresi nelle materie pendono i criteri di individuazione delle stesse stabiliti dalla Corte costituzionale dopo il 2001 che non sono certamente favorevoli per le Regioni: prevalenza, uniformità, chiamata in sussidiarietà etc.). Nessuno che, sul punto, abbia rilevato la potenziale incostituzionalità della disposizione normativa dell'art. 2, comma 2? Come: l'art. 116, comma 3, della Costituzione vigente consente alle Regioni ad Ordinamento comune di negoziare ben 23 materie e la normativa attuativa di rango primario limita questa possibilità mediante l'introduzione di una facoltà preclusiva in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri? E nessuno solleva il problema? Chi parla di giornata storica o sfodera cartelli sull'autonomia ha letto il testo? E mi fermo a questo aspetto per non parlare di altri obbrobri che rimandiamo alla prossima puntata.

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(*) Autore - prof. Daniele Trabucco.

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Già docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.

Sito web personale

www.danieletrabucco.it

 

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