La soglia che entra in vigore dal 01 gennaio 20200 era già prevista con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 157 del 2019 e che ultimamente è stata confermata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.
Naturalmente la norma ha l’obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche. Le sanzioni, rimodulate nei minimi e ricondotte alle nuove soglie, variano a seconda che la parte sanzionata sia attiva nella transazione, consegnando o ricevendo la somma collegata alla transazione, o sia invece il soggetto titolare dell’obbligo di segnalazione a non denunciare l’operazione “sospetta”.
Da inizio anno si dimezza l’attuale soglia massima applicata ad ogni tipologia di pagamento ivi comprese le donazioni tra parenti e la norma vale sia tra persone giuridiche che tra persone fisiche:
“Quindi, è stato ufficializzato che per i contanti cambia la soglia dei pagamenti portandola da 1.999,99 euro a 999,99. La precisione è importante perché può costare una sanzione: pagare 999,99 euro in contanti dal primo giorno del 2022 è lecito, pagare 1.000 euro, cioè un centesimo in più, no.”
Per denaro contante si intendono banconote, monete e titoli al portatore e tutti gli assimilati al contante di qualsiasi valuta siano. Gli strumenti alternativi al contante e tracciabili sono: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento, servizi di pagamento via Internet o su dispositivi portatili.
Per operazioni frazionate, che siano artificiose o meno, si intendono quelle effettuate in un arco di temporale di 7 giorni.
Fanno eccezione, con limite di 15.000 euro, i cittadini stranieri non residenti in Italia per transazioni legati allo shopping ed al turismo (commercio al minuto, agenzie di viaggio, hotels e ristoranti, etc) previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La mancata osservazione della prescrizione implica diverse contestazioni tanto per chi effettua il pagamento quanto per chi lo accetta ed anche l’intermediario o il professionista obbligato alla segnalazione. Pagare in contanti una somma di valore superiore a quanto consentito dalla legge esporrà a rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e la ricaduta nell’ambito dell’applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, con conseguente attuazione delle sanzioni previste dalla normativa, secondo la quale il minimo edittale diventa di:
- minimo 1.000 euro per le trasgressioni in generale (fino al 31 dicembre 2021, sanzione di duemila euro);
- sanzione da 5.000 euro per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;
L’intermediario tenuto alle segnalazioni che non dovesse comunicare l’irregolarità è esposto ad una sanzione che varia da 3mila a 15mila euro.
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