Venerdì, 24 Maggio 2024 16:15

Licenziamento per superamento del periodo di comporto In evidenza

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Di Mario Vacca (*) Parma, 24 maggio 2024 - La giurisprudenza della Cassazione ha evidenziato una serie di casi in cui il licenziamento per superamento del comporto è illegittimo.

Analizzeremo tutte le ipotesi qui nel corso dell’articolo vedendo come evitare il licenziamento quando si è assenti dal lavoro per molto tempo a causa di una malattia.

Ciò succede soprattutto quando la patologia di cui soffre il dipendente è invalidante o necessita di cure frequenti.

Il licenziamento per superamento del comporto è una tipologia di recesso datoriale disciplinata dall’articolo 2110, comma 2, del codice civile italiano. Si verifica quando un dipendente, a causa di lunghe assenze per malattia o infortunio, supera un determinato periodo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro o dagli accordi aziendali.

Si chiama “comporto” perché, finché tale termine non scade, il datore di lavoro non può risolvere il rapporto di lavoro. Quindi il dipendente che si assenta di frequente a causa di ricadute o aggravamenti della malattia ha diritto alla conservazione del posto se non supera il periodo di comporto.

La durata del periodo di comporto viene fissata dalla legge solo con riferimento alla categoria legale degli impiegati.

Per essi, il periodo di comporto è pari a:

  • 3 mesi: se l’impiegato ha un’anzianità di servizio fino a dieci anni;
  • 6 mesi: se l’impiegato ha un’anzianità di servizio oltre i dieci anni.

Per gli altri dipendenti, il comporto è determinato dal CCNL.

Come abbiamo appena visto, il periodo di comporto rappresenta un lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto di lavoro al dipendente assente per malattia o infortunio. Decorso tale periodo, il datore di lavoro ha il diritto di recedere dal contratto di lavoro, ovvero di licenziare il dipendente, senza dover dimostrare una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo. Il semplice superamento del comporto è motivo sufficiente.

Ci sono due tipi di comporto, a seconda di ciò che prevede il contratto collettivo:

  • Quello che somma le assenze dovute a qualsiasi malattia (comporto per sommatoria). In pratica, si tiene conto di tutte le assenze per malattia cumulate dal lavoratore (anche in relazione a diversi eventi morbosi) in un dato arco di tempo previsto dal ccnl stesso;
  • Quello che invece si riferisce a un’unica malattia (comporto secco).

Al superamento del comporto il datore di lavoro deve inviare una comunicazione al dipendente con cui gli comunica il recesso dal contratto. Tale volontà non deve essere motivata.

E’ privo di effetti il licenziamento intimato prima della scadenza del comporto anche se, successivamente, il tetto del comporto viene effettivamente sforato. In tal caso il datore dovrebbe inviare una seconda e successiva comunicazione.

Prima della scadenza del comporto il datore di lavoro non è tenuto a comunicare al dipendente l’imminente consumazione dei giorni di malattia per avvisarlo della possibilità di sostituire l’assenza per malattia con ferie o con un’aspettativa non retribuita.

Prima di procedere al licenziamento, il datore potrebbe ammettere il reingresso del lavoratore sul posto per saggiare la sua compatibilità con le mansioni precedentemente assegnategli. Tale periodo di “prova” non può essere tanto lungo da ingenerare nel dipendente la convinzione di aver superato il rischio di risoluzione del rapporto.

Il periodo di comporto non vale per chi è assente a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale determinati da una omessa vigilanza del datore di lavoro o dall’assenza di misure di sicurezza. In buona sostanza, quando la malattia è imputabile a colpa dell’azienda, il comporto non si può applicare e il dipendente può rimanere a casa finché non guarisce, indipendentemente dalla durata della malattia.

Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per periodo di comporto se questi, prima del superamento del comporto stesso, abbia chiesto le ferie. E’ vero: spetta al datore l’ultima parola sull’attribuzione del periodo di ferie, ma l’eventuale diniego ha ragione d’essere solo in presenza di valide ragioni organizzative o produttive (Cass.sent.n.19062/2020).

Dunque, se anche il dipendente non ha un diritto assoluto a convertire l’assenza in malattia in assenza per ferie, il datore di lavoro non può neanche negargli tale facoltà senza che vi sia una valida motivazione.

Lo stesso dicasi per la richiesta di congedo. Il dipendente può, prima della scadenza del corto, chiedere un congedo non retribuito se previsto dal contratto collettivo.

Secondo la cassazione (set.n.n. 13766/2024) è illegittimo il licenziamento adottato per superamento del periodo di comporto nei confronti del lavoratore affetto da malattie professionali soggette a riacutizzazioni recidivanti se ha presentato la richiesta di aspettativa non retribuita in precedenza, mentre ancora si trovava in servizio e per la quale non aveva ricevuto risposta. La condotta del datore risulta contraria a buona fede e correttezza. In questi casi spetta la reintegra sul posto. Vengono infatti in rilievo gli accomodamenti ragionevoli imposti dalla direttiva europea 200/78/Ce per salvare il posto al lavoratore malato.

Il periodo di comporto non si applica inoltre nei seguenti casi:

  • Assenza dovuta a malattia determinata da gravidanza anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180° giorno di gestazione;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

Infine la Cassazione ha ritenuto che non si può applicare lo stesso periodo di comporto ordinario ai dipendenti affetti da grave Handicap come nel caso di malati oncologi. Un comportamento del genere configura una forma di discriminazione indiretta sul lavoro, vietata dalla normativa nazionale e comunitaria. Sicché il dipendente che sfora il comporto per cure salvavita o altre patologie di particolare gravità non può essere licenziato.
In conclusione, il consiglio del consulente del lavor è quello di non procedere con tali licenziamenti dal momento che sarebbero facilmente impugnabili.

Articolo scritto in collaborazione con il CDL Messina Sebastiano


(*) La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.
Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.
Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.
La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.
La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati alla carità ed alla fratellanza anche attraverso club ed associazioni locali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”

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