Sabato, 08 Maggio 2021 12:48

“L’Agorà del Diritto” – Truffe on line: occhio al phishing, smishing e vishing! In evidenza

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 “L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti. Questa settimana viene affrontato il tema delle "Truffe Online".

 Di Avv. Emilio Graziuso 8 maggio 2021 - Nell’ultimo anno, complice la pandemia Covid19, si è registrato un aumento esponenziale del commercio on line, con conseguente e parallelo delle transazioni di pagamento attraverso strumenti telematici.

Ciò ha comportato una notevole immissione di dati in rete e, conseguentemente, il consumatore è divenuto un facile bersaglio di truffe in rete.

Tra queste le più ricorrenti sono quelle che vanno sotto il nome di phishingsmishing e vishing.

Ma vediamo in cosa consistono queste truffe.

Il phishing è il tentativo di appropriarsi dei dati personali, bancari o postali, di un utente al fine di poter appropriarsi o utilizzare il denaro dello stesso attraverso il conto corrente o la carta di credito.

Il phishing si perpetua attraverso una mail che perviene al consumatore, la quale all’apparenza sembra essere stata inviata da un Istituto di credito, in quanto la stessa riproduce perfettamente il logo dello stesso.

Con detta mail si comunica al cliente di inserire i propri dati cliccando sul link in essa contenuto, che indirizza ad un sito anche esso graficamente simile a quello dell’Istituto di credito, al fine di effettuare i necessari aggiornamenti in corso.

Se il consumatore “abbocca” all’amo (da qui il termine phishing, variante del termine fishing pescare) i suoi dati entrano in possesso del phisher che potrà utilizzarli in modo fraudolento.

Lo smishing è la variante del phishing effettuata tramite sms che pervegono sul cellullare. Anche in questo caso il consumatore è invitato a cliccare su un link o a collegarsi ad un sito web per inserire i propri dati e una volta inseriti l’epilogo è analogo a quello delle truffe tramite email sopra esaminate: transazioni, acquisti on line, bonifici, il tutto, ovviamente, non autorizzato dal titolare del conto o della carta di credito.

Il vishing, infine, è una frode che si perpetua telefonicamente e negli ultimi mesi, sembra essere alquanto gettonata.

Solitamente, il consumatore riceve un sms sul proprio telefono cellullare, proveniente apparentemente dal medesimo mittente dal quale ha sempre ricevuto le informazioni relative al proprio conto corrente o alla propria carta di credito.

Con detto sms, l’utente è invitato a contattare il numero verde indicato a causa di una transazione sospetta.

Effettuata tale operazione, telefonicamente viene prospettata al consumatore la possibilità di bloccare la transazione fornendo i propri dati.

Una volta forniti il conto corrente o la carta di credito del malcapitato sono in balia di coloro che hanno posto in essere la truffa.

Una variante dell’ipotesi di vishing appena illustrata è quella con la quale, il contenuto dell’sms avverte il consumatore che il proprio conto corrente o la propria carta di credito sono stati bloccati per una operazione sospetta. Contattato il numero verde, il fantomatico operatore consiglia di fare una prova attraverso un bonifico alle coordinate fornite telefonicamente, con la garanzia che se esso dovesse andare a buon fine la Banca provvederebbe entro massimo 24 ore a riaccreditare le somme. Riaccredito che, come è facile immaginare, non avverrà mai.

Cosa può fare in questi casi il consumatore vittima di phishingsmishingvishing o altre truffe similari?

Innanzitutto deve contattare il proprio Istituto di credito o la società che ha emesso e gestisce la carta di credito, disconoscere le operazioni fraudolente e bloccare il conto corrente o la carta di credito, in modo tale che i propri dati non possano essere nuovamente utilizzati.

L’utente dovrà sporgere denunzia presso la Polizia Postale fornendo una ricostruzione dettagliata dell’accaduto, e dovrà inoltrare alla propria Banca o alla società di gestione della carta di credito una diffida, alla quale è necessario allegare la detta denunzia, con la richiesta di rimborso delle somme delle quali è stato fraudolentemente privato.

Qualora il destinatario della diffida dovesse declinare ogni responsabilità e rifiutarsi di rimborsare le somme richieste, allora il passaggio successivo sarà quello di promuovere, ove ne ricorrano nella singola fattispecie gli estremi, una azionegiudiziale, la quale dovrà essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione finalizzata alla conciliazione oppure dalla procedura dinnanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Quest’ultimo si è più volte, di recente, espresso in favore del consumatore affermando che grava sulla Banca o sulla società di gestione della carta di credito dimostrare di avere adottato un sistema adeguatamente protetto di autenticazione con conseguente declaratoria della sussistenza di colpa grave in capo al professionista qualificato e conseguente diritto al rimborso/risarcimento del danno a favore del consumatore.

Al di là dell’aspetto giuridico, è necessario che il consumatore sia adeguatamente informato dell’esistenza e della modalità con le quali si perpetuano tali tipologie di truffe on line, affinché le stesse possano essere riconosciute in tempo ed evitate.

È bene sempre ricordare che le Banche, le società di gestione delle carte di credito, e società delle quali si è clienti non chiedono mai via mail, sms o telefonate i propri dati personali o di effettuare pagamenti pilotati.

Qualora, pertanto, si dovesse essere destinatari di tali richieste non si deve dare alcun seguito ad esse e non si deve mai fornire alcun dato.

La prima forma di tutela del consumatore è, quindi, l’informazione!

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"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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