Sabato, 24 Aprile 2021 09:30

“L’Agorà del Diritto” - Estinzione anticipata dei finanziamenti e diritto al rimborso delle spese sostenute dal consumatore In evidenza

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 “L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dalla scorsa settimana, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

Di avv. Emilio Graziuso 24 aprile 2021 - Come è noto al momento della stipula di un contratto di finanziamento o di prestito con cessione del quinto, il consumatore, nella maggior parte dei casi, corrisponde, anticipatamente ed in un’unica soluzione, alla Banca o alla Finanziaria somme per spese quali, ad esempio, costi relativi all’istruttoria, alla intermediazione creditizia, ed all’assicurazione sul finanziamento.

Cosa succede qualora il consumatore, in regola con i pagamenti, estingua anticipatamente il finanziamento o il prestito?

Il consumatore ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte anticipatamente per una voce non interamente goduta?

Alla luce della più recente giurisprudenza la risposta a tale ultima domanda è positiva.

In data 11 settembre 2019 è stata emanata dalla Corte di Giustizia Europea la sentenza c.d. Lexitor con la quale si è statuito, in modo chiaro ed inequivocabile, il diritto dell’utente al rimborso, proporzionale al tempo residuo del finanziamento, dei costi sostenuti, al momento della stipula del contratto, per voci non interamente godute.

In Italia le ricadute positive di tale provvedimento non si sono fatte attendere.

Il primo ad applicare la pronunzia della Corte di Giustizia Europea nel nostro Paese è stato del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, il quale ha sancito che i  principi contenuti nella sentenza in esame si applicano, retroattivamente, anche nell’ordinamento italiano.

A distanza di pochi mesi, anche la giurisprudenza si è espressa, in modo omogeno, sulla problematica in esame.

Più in particolare i Tribunali occupatisi della materia hanno sancito i seguenti principi:

1) la sentenza della Corte di Giustizia è vincolante per il Giudice Nazionale;

2) la sentenza Lexitor è applicabile a tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019, data nella quale la Banca d’Italia ha emanato una circolare con la quale ha invitato gli intermediari ad adeguarsi ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea;

3) sono nulle le clausole contenute nei contratti unilateralmente predisposti da alcune finanziarie di primaria importanza a livello nazionale che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito prevedendo la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti.

Alla luce del quadro giuridico tratteggiato emergono, quindi, in modo chiaro, gli effetti concreti che da esso derivano per il consumatore.

Quest’ultimo, infatti, previa verifica dei presupposti giuridici nel singolo caso di specie, potrà pretendere la restituzione della quota parte non goduta, delle spese sostenute al momento della stipula del contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il calcolo per quantificare la pretesa restitutoria del consumatore è semplice. 

I Giudici occupatisi della materia hanno stabilito che si dovrà partire dall’importo complessivo dei costi sostenuti dal consumatore. Detto importo dovrà, quindi, essere diviso per il numero di rate originariamente previste in contratto.

La somma così ottenuta dovrà essere moltiplicata per il numero di rate non maturate a seguito dell’estinzione anticipata.

La cifra scaturente da tale calcolo potrà essere richiesta alla Banca o Finanziaria da parte del consumatore.

Una volta stabilito l’importo, l’utente potrà diffidare formalmente la controparte alla restituzione di quanto dovuto e, in caso di mancato riscontro o riscontro negativo, attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione o, in alternativa, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.

Qualora, non si riesca a trovare un accordo in sede di procedura di mediazione, oppure, nell’ipotesi di procedura dinnanzi all’Arbitro conclusasi con decisione favorevole al consumatore alla quale la Banca o la Finanziaria non si sia adeguata, l’utente potrà procedere giudizialmente per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e delle somme ad esso spettanti.

L’auspicio è che, dati i presupposti giuridici e la giurisprudenza registratasi in materia - come sostenuto dal Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” già all’indomani delle sentenze che hanno dato applicazione in Italia alla decisione della Corte di Giustizia Europea - le banche e le finanziarie evitino il contenzioso in materia e restituiscano spontaneamente le somme dovute ai consumatori su semplice richiesta di questi ultimi. 

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"Avv. Emilio Graziuso -  Avvocato e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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