Mercoledì, 02 Agosto 2023 06:06

La Giustizia in San Tommaso D'Aquino In evidenza

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di Daniele Trabucco (*) Belluno, 1 agosto 2023 - Nella "Summa Theologiae" di san Tommaso d'Aquino (1225/1274), il più grande filosofo cristiano, l'Aquinate, dopo aver affrontato e delineato le diverse partizioni del diritto, cerca di definire la "giustizia".

In particolare è nella "quaestio" n. 58 che il "Dottor angelico" si occupa della sua definizione. Riprendendo il giurista romano Ulpiano (170 d.C./228 d.C.), che a sua volta richiamava Cicerone (106 a.C. /43 a.C.), "la giustizia è la volontà costante e perenne (cioè stabile) di dare a ciascuno il suo". 

Che cosa significa questa espressione?

Si intende, precisa con accuratezza Tommaso, una scelta cosciente e deliberata, ordinata ad un fine buono e giusto la quale presuppone l'atto creativo di Dio senza il quale l'uomo non disporrebbe di "qualcosa di proprio" (cfr. "Summa contra Gentiles", II, 28).

La "rectitudo" non è, però, l'essenza della giustizia, ma la causa, o meglio per utilizzare un aristotelismo (si veda l'"Etica Nicomachea"), l'"abito" in forza del quale uno "agisce e vuole rettamente". Ora, il contenuto dell'atto giusto, scrive nella II/II q. 58, è costituito dai doveri verso gli altri (pagare il prezzo al venditore a seguito della compravendita di un bene) il cui adempimento consente così di realizzare la giustizia nei rapporti intersoggettivi ("per modum executionis").

C'è, dunque, lo precisava già Cicerone nel "De officiis" (I, 7), un'alterità della giustizia che presuppone un'alterità di più persone capaci di agire.

Ben diverso, invece, è l'atto di giustizia del giudice (Aristotele lo chiamava "il giusto personificato") che è "diritto animato" il quale rende a ciascuno il suo "per modum imperantis et dirigentis", cioè stabilendo qualcuno nel diritto ignorato, disconosciuto, perduto. Ovviamente è in relazione al rapporto con l'altro che si pone la necessità di determinare il "suum" che richiede sempre una certa uguaglianza (il "giusto mezzo") di rapporti (a titolo esemplificativo: il venditore trasferisce la proprietà di un bene dietro pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente).

Quanto lontani siamo oggi da questa prospettiva...

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(*) Autore - prof. Daniele Trabucco.

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Già docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.