Sabato, 18 Luglio 2026 08:18

Chi controlla i controllori? In evidenza

Scritto da Andrea Caldart

La richiesta dell’associazione sarda “SA Defenza” ad AIFA riapre una questione che riguarda tutti: quando una legge impone obblighi ai cittadini, questi hanno il diritto di conoscere gli atti che li giustificano? Altrimenti ci sono vicende che rischiano di essere lette attraverso una lente sbagliata. (allegati n. 2) 

Di Andrea Caldart (Quotidianoweb.it) Cagliari, 18 luglio 2026 - Basta pronunciare la parola "vaccini" e il dibattito pubblico si divide immediatamente in due schieramenti contrapposti. Favorevoli e contrari, convinti e scettici.

Eppure, questa storia, almeno per come è stata formulata negli atti, non parla soltanto di vaccini.

Parla di trasparenza, di diritto all'informazione, di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione e di una domanda che dovrebbe interessare qualunque cittadino, indipendentemente dalle proprie convinzioni.

Quando una legge impone un obbligo che incide sulla vita delle persone, è possibile conoscere i documenti amministrativi che ne giustificano il mantenimento?

È questa, in fondo, la questione sollevata dal Presidente Valter Erriu dall'Associazione “Sa Defenza”, che ha presentato un'istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AIFA, esprimendo dubbi sul contenuto della risposta ricevuta dall'Agenzia.

Non si tratta di una battaglia scientifica, è una richiesta di trasparenza amministrativa, e la differenza è tutt'altro che secondaria.

La domanda è semplice. La risposta, secondo l'associazione, non lo è altrettanto.

L'istanza originaria chiedeva di poter accedere agli atti relativi all'applicazione dell'articolo 1-ter della Legge 119 del 2017.

Quella norma stabilisce che, con cadenza triennale, debba essere verificata la permanenza delle condizioni epidemiologiche e sanitarie che giustificano il mantenimento dell'obbligo vaccinale.

Per questo motivo Sa Defenza aveva chiesto di poter consultare gli atti delle verifiche relative al 2020 e al 2023, gli eventuali verbali, le relazioni, le note istruttorie, i dossier tecnici esaminati dalla Commissione LEA, oltre ai report derivanti dall'Anagrafe Nazionale Vaccini e all'individuazione dell'organo competente per la verifica prevista nel 2026.

In sostanza, non venivano richieste opinioni, studi generici o materiale divulgativo, venivano richiesti documenti amministrativi.

Documenti che, se esistenti, rappresentano il percorso attraverso il quale la Pubblica Amministrazione giunge a determinate decisioni.

La risposta di AIFA: un accoglimento solo parziale

Con nota del 17 giugno 2026, AIFA comunica di accogliere solo in parte l'istanza.

L'Agenzia trasmette quattro relazioni riferite agli anni 2017, 2018 e 2019, precisando però che tali documenti sono stati redatti in attuazione dell'articolo 1, comma 3-bis della Legge 119/2017, cioè nell'ambito delle relazioni annuali al Ministero della Salute, e non delle verifiche triennali richiamate nella richiesta dell'associazione.

Per quanto riguarda la farmacovigilanza, AIFA rinvia ai Rapporti sulla sicurezza dei vaccini pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Le richieste relative ai dati dell'Anagrafe Vaccinale e alla verifica prevista per il 2026 vengono invece dichiarate inammissibili, sostenendo, nel primo caso, che la richiesta non individui con sufficiente precisione i documenti richiesti e, nel secondo, che le informazioni non siano detenute dall'Agenzia.

Formalmente, dunque, AIFA risponde, ma è proprio sul contenuto di quella risposta che nasce il nuovo confronto perché nell'istanza di riesame il presidente dell'associazione Valter Erriu sostiene che AIFA ha risposto ad una richiesta diversa da quella realmente formulata.

Secondo Sa Defenza, infatti, il vero nodo non consiste nel ricevere relazioni annuali o documenti già pubblicati sul sito istituzionale.

Il nodo è un altro ovvero, le verifiche triennali previste dalla legge per il 2020 e per il 2023 sono state effettuate oppure no?

E soprattutto: esistono gli atti amministrativi che le documentano?

L'associazione osserva che le possibili risposte sarebbero soltanto due.

Se tali verifiche fossero state svolte, dovrebbero esistere verbali, relazioni, note tecniche o altri documenti amministrativi.

Se invece tali verifiche non risultassero effettuate o non avessero prodotto atti, l'Amministrazione potrebbe dichiararlo espressamente.

Secondo il riesame, questa risposta chiara non sarebbe contenuta nel provvedimento ricevuto.

Ed è proprio su questo punto che si concentra oggi il confronto amministrativo.

È una questione che va oltre il tema vaccinale, perché ridurre questa vicenda ad uno scontro ideologico sarebbe probabilmente un errore in quanto oggi si parla di vaccini, ma domani potrebbe trattarsi di una grande opera pubblica, di una bonifica ambientale, di una scelta energetica, o di qualsiasi altro provvedimento che incida sulla vita collettiva e quindi il principio rimane identico.

Quando lo Stato assume decisioni che incidono sui diritti, sui doveri o sulle libertà dei cittadini, la trasparenza rappresenta il principale strumento di garanzia democratica.

L'accesso civico generalizzato introdotto dal Decreto Legislativo 33 del 2013 nasce proprio per questo, non per soddisfare curiosità personali, perché il diritto di sapere non si esaurisce con un link

Uno degli aspetti più interessanti di questa vicenda riguarda il concetto stesso di accesso civico.

Secondo l'associazione, infatti, il rinvio ai rapporti già pubblicati sul sito istituzionale non risponderebbe alla richiesta formulata.

Perché una pubblicazione divulgativa e un atto amministrativo non sono la stessa cosa.

Un rapporto pubblico racconta dei risultati, un verbale racconta come si è arrivati a quei risultati, e un dossier istruttorio documenta.

Ed è proprio nei documenti istruttori che si ricostruisce il percorso amministrativo di una decisione pubblica.

È questa la differenza che Sa Defenza chiede oggi di chiarire.

Sarà ora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AIFA a decidere se il riscontro fornito dall'Ufficio Affari Contenziosi debba essere confermato oppure rivisto e, la sua decisione riguarderà certamente il caso specifico.

Ma potrebbe rappresentare anche un importante banco di prova sul modo in cui viene interpretato il diritto di accesso agli atti nel nostro Paese.

Perché esiste una differenza sostanziale tra chiedere ai cittadini di fidarsi delle istituzioni e mettere i cittadini nelle condizioni di verificarne l'operato in quanto la prima è un’imposizione, la seconda invece è un diritto.

E in una democrazia matura la fiducia non nasce dal silenzio, nasce dalla trasparenza che è il primo antidoto alla sfiducia.

Nasce dalla possibilità di leggere i documenti, comprenderli, discuterli e, se necessario, anche contestarli.

Perché una domanda senza risposta genera inevitabilmente altri interrogativi.

Una risposta completa, invece, anche quando può risultare scomoda, rafforza la credibilità delle istituzioni.

E forse è proprio qui che si misura la forza di uno Stato di diritto, non nella capacità di chiedere fiducia ai cittadini, ma nel coraggio di mostrare loro gli atti sui quali fonda le proprie decisioni.

Perché la trasparenza non tutela una tesi, né un'opinione, tutela il diritto di ogni cittadino a conoscere, capire e partecipare consapevolmente alla vita democratica del proprio Paese.

Ed è un diritto che, qualunque sia l'argomento in discussione, non dovrebbe mai essere considerato un privilegio, ma il fondamento stesso della democrazia.

 

valter_erriu.jpeg

Foto copertina: immagine generata dall’AI

Allegati N° 2

È GRATIS! Clicca qui sotto e compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna quotidiana.



"Gazzetta dell'Emilia & Dintorni non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio e a conservare la nostra indipendenza, con una piccola donazione. GRAZIE"