Domenica, 08 Febbraio 2026 08:19

Seminario di Studi sulla Riforma della Corte dei Conti. In evidenza

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Un interessante quanto tempestivo Seminario di Studi ha fatto emergere non poche criticità sul recente testo della norma di Riforma della Corte dei Conti.

Di LGC Parma – Belluno, 6 febbraio 2026 – Numerosi ed eccellenti professionisti del campo giuridico, si sono dati appuntamento On Line per discutere e portare il proprio contributo critico al testo della riforma da poco licenziata dal Parlamento. La domanda che poneva il seminario era già esaustiva: Svolta garantista o rischio per le risorse pubbliche?

Il Seminario Organizzato in seno al SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma, con la collaborazione di UNIDOLOMITI e dell’Ordine degli Avvocati di Belluno, ha visto la partecipazione di una decina tra accademici e avvocati che si sono confrontati approfondendo i molteplici dubbi che il testo ha sollevato sin dalla sua approvazione.

A aprire i lavori è stato il Consigliere Regionale del Veneto, dott. Davide Lovat, il quale si è detto onorato di questo invito e di inaugurare un evento così tempestivamente organizzato su una materia importante e complessa come appunta la Riforma della Corte dei Conti istituita con la legge 7 gennaio 2026 n. 1.

Ma, come ormai è consuetudine,  a accogliere i convenuti è stata la professoressa Adriana Bisirri, Presidente della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma, la quale ha anticipato che, in forza dell’importanza dell’argomento trattato, l’istituto promuoverà una tesi di laurea al fine di approfondire e divulgare una materia così impegnativa e importante.

A seguire, a completamento dei saluti istituzionali sono intervenuti la professoressa Francesca Ferrazza, Referente e coordinatrice didattica del Polo territoriale e di orientamento “Unidolomiti” di Belluno della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma, il Prof. Daniele Trabucco di SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma e infine la Avvocata Sonia Sommacal Avvocato del Foro di Belluno.

Elena_Papa_seminario_corte_dei_conti_6feb26_IMG_3669.jpegE’ giunto quindi il momento per il moderatore, dott. Lamberto Colla direttore di Gazzettadellemilia.it e di Quotidianoweb.it, di presentare la relazione introduttiva a cura della dottoressa Elena Papa, Consigliere presso la Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Toscana, alla quale è stato affidato il compito oneroso di esporre e interpretare la nova legge di Riforma.

Partendo dalle origini, ovvero dalla fondazione dell’organismo risalente ai primi anni di vita dello Stato italiano. La Corte raccolse l'eredità di istituzioni che già da tempo negli Stati preunitari vigilavano sulle pubbliche finanze poi definitivamente  istituita con la legge 14 agosto 1862, n. 800, perché vigilasse sulle amministrazioni dello Stato e solennemente inaugurata a Torino il 10 ottobre 1862.

Dopo avere trattato gli obiettivi che si erano avvicendati durante la vita dell’organismo, la Consigliera, si è soffermata su alcuni aspetti che potrebbero condurre a problemi e sottolineando che “la riforma è solo parziale” è entrata nel merito delle due unità che la compongono: la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale.

A giudizio della rappresentante della “Corte” lo “Scudo erariale” per l’esonero delle responsabilità per colpa grave, di cui tutti hanno memoria dall’emergenza pandemica, viene con la riforma vien eliminato e sostituito con varie modalità, a partire dalla individuazione e descrizione di “Colpa Grave” e conseguente riduzione di responsabilità, derivante da quella in capo alla magistratura.

Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”.

L’introduzione di questa “garanzia” ha lo scopo di agevolare e accelerare i processi amministrativi immaginando di superare il problema normalmente indicato di “Paura della Firma” da parte degli amministratori e dei funzionari pubblici.

Al tempo stesso vengono introdotti limiti massimi ai risarcimenti e previste sanzioni più leggere.

L’art. 1 circoscrive i casi di colpa grave rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale a tre fattispecie:

  • la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili che deve essere determinata tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza;
  • il travisamento del fatto;
  • l’affermazione di un fatto la cui esistenza è indiscutibilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Al contrario la colpa grave è esclusa:

  • in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
  • se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo preventivo”);
  • in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria.

Come si può osservare, con la nuova riforma si amplia il perimetro del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Ulteriori ammortizzatori introdotti, tutti nell’ottica di contrastare la cosiddetta “Paura della Firma”, intervengono nella riduzione delle multe e delle pene per gli illeciti amministrativi e, soprattutto, viene introdotto un tetto massimo al risarcimento.

Esclusi i casi di dolo o illecito arricchimento, il funzionario pubblico non potrà essere condannato a risarcire più del 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso.

Inoltre, viene introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per coloro che rivestono incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche e sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso.

Questo vale anche se il danno è stato conosciuto successivamente, salvo il caso di occultamento doloso.

Come si può notare, dalla “lectio magistralis” della dottoressa Elena Papa, l’obiettivo della riforma è quello di bilanciare l’efficacia dell’azione amministrativa con la tutela del dipendente pubblico, evitando un eccesso di rischio personale che possa disincentivare l’azione amministrativa stessa.

Ma il rischio, richiamato dalla maggior parte dei relatori che in seguito sono intervenuti, è in merito  al potenziale “scivolamento” dal “dolo” verso la “colpa”. La criticità maggiore riguarda la sovrapposizione con il reato di falso in atto pubblico. 

E’ il Prof. Danilo Castellano Università  degli Studi di Udine, a aprire gli interventi sottolineando come “ogni riforma pone dei problemi e ogni riforma risente del sistema culturale e sociale nel quale viene introdotta.” Inoltre non crede alle riforme che entrano nei contesti emergenziali.

L’aspetto  “Gius-filosofico” è stato ampiamente analizzato dal Prof. Avv. Rudi Di Marco  SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma, Avvocato del Foro di Udine. “Il tema della responsabilità erariale investe il tema della responsabilità e della autodeterminazione”. Il cattedratico contesta le “logiche del male minore” e di quello che viene popolarmente indicato come il “mercato delle leggi” (tipico dell’epoca della globalizzazione – ndr) ponendosi la domanda retorica “Quale diritto?”

Gli aspetti più strettamente finanziari sono stati chiariti dal Prof. Giuseppe Chiara Università degli Studi di Catania, sottolineando quanto la riforma abbia insita la necessità o l’obiettivo di generare una “amministrazione di risultati”. Il professore richiama la criticità  sul fatto che non vi siano richiami alla discrezionalità anche in ragione delle diverse responsabilità dei ruoli interessati.  Si trova a concordare con gli altri aspetti di criticità evidenziati dalla dottoressa Papa in particolare riguardo la colpa grave  e i tetti di responsabilità  erariale.

A elogiare l’organizzazione è anche il Dott. Daniele Cenci Presidente della III sezione della Corte d’Appello di Firenze, il quale apprezza la tempestività a pochissimi giorni dalla promulgazione della legge 1/2026.

Il primo commento è che “non pare che il legislatore abbia dato attuazione alle indicazioni costituzionali. Ma osserva anche circa il numero degli atti da sottoporre, la assicurabilità che fortunatamente però esclude il dolo e infine la indipendenza dei giudici.

In breve sintesi la Ratio per Cenci è “meno controlli, più mano libera”. Un altro passaggio verso un sempre maggiore accentramento del potere che ha origini lontane e ben precedenti a questo governo.

L’avvocato Filippo Teglia, Avvocato del Foro di Spoleto, Docente a contratto presso l’Università  degli Studi di Perugia, giurista e giornalista pubblicista, un “avvocato di campagna” come si definisce, ha abbandonato la sua relazione scritta è ha introdotto una relazione particolarmente accalorata giustificando che le “cose vanno dette come realmente stanno. E’ una riforma scellerata. Una riforma che sposta il baricentro dal cittadino allo Stato”. Conclude le sue considerazioni che con “questa riforma porterà a una cattiva gestione della cosa pubblica”.

 

Parte citando l’articolo 97 della Costituzione Italiana l’Avv. Erminio Mazzucco Avvocato del Foro di Belluno. L’articolo che appunto regola l’argomento in discussione. “ Un conto è agire nella ordinarietà, un conto è agire nella straordinarietà emergenziale come fu in caso di Covid.”  La “Paura della Firma” sottolinea il giurista, era uno degli elementi di presupposto dell’abuso d’ufficio, ma non è “una patologia, conclude Mazzucco, bensì un problema soggettivo”.

Una affermazione che lascia interpretare che i funzionari abilitati alla firma devono avere le competenze e la forza per sostenere il ruolo e l’incarico assegnato.

L’intervento dell’Avv. Teglia ha trovato un estimatore e collega “contadino” nell’Avv. Andrea Oddo Avvocato del Foro di Palermo il quale associa il suo pensiero al collega di Foligno. “E’ una norma che disprezza il cittadino, posto ai margini mentre lo Stato è posto al centro.” “La macchina sta prendendo il sopravvento” chiosa Oddo e la riforma sta facendo “sprofondare il cittadino sempre più in un inferno dantesco”.

Infine, al nutrito pool di relatori si è aggiunto l’Avv. Pasquale Monea, Segretario generale del Comune di Firenze e della Città metropolitana di Firenze, interessato a rilasciare un suo personale contributo alla discussione. In particolare si associa a chi in precedenza citava la necessità di trattare diversamente i pubblici amministratori e funzionari dei piccoli comuni, dove la necessità di “scudi” è certamente più necessaria,  da quelli invece che, per dimensioni sono ovviamente più e meglio attrezzati.

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Fonti esterne di consultazione

https://www.agendadigitale.eu/documenti/riforma-corte-dei-conti-tutte-le-novita-su-colpa-grave-e-risarcimenti/

https://www.logospa.it/la-nuova-definizione-di-colpa-grave-verso-una-parificazione-tra-amministratori-e-magistrati/

https://inmoore.com/cilas-e-congruita-dei-prezzi-2/

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