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Giovedì, 12 Novembre 2020 16:05

Emilia Romagna, ecco l’ordinanza regionale. Misure più restrittive per evitare assembramenti e prevenire situazioni a rischio In evidenza

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Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato le nuove misure restrittive che saranno in vigore da sabato 14 novembre a giovedì 3 dicembre. Tra i provvedimenti mascherine sempre obbligatorie all’aperto, chiusura dei negozi nei giorni prefestivi e festivi e materie scolastiche come musica, canto ed educazione fisica sospese.

Bologna 12 novembre 2020  – Lo aveva annunciato e ora è arrivata. Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato la nuova Ordinanza Regionale che prevede misure più restrittive rispetto a quelle tutt’ora in vigore per le regioni “gialle” come l’Emilia Romagna. Lo scopo è quello di evitare assembramenti e situazioni a rischio che potrebbero favorire i contagi da Covid-19 e scongiurare il passaggio a “zona rossa” che vorrebbe dire, di fatto, un lockdown totale.

I nuovi provvedimenti entreranno in vigore sabato 14 novembre e saranno validi su tutto il territorio regionale fino al 3 dicembre. Vediamo allora, in dettaglio, che cosa prevede la nuova Ordinanza.

MASCHERINE SEMPRE OBBLIGATORIE FUORI CASA

La mascherina è sempre obbligatoria all’aperto e va indossata appena usciti di casa. Fanno eccezione i bambini con meno di sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso stesso della mascherina, nonché per colore che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso in cui la mascherina dovrà essere abbassata per consumare cibo o bevande o per fumare, si dovrà rispettare la distanza minima di almeno un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

SUPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI CHIUSI NEI GIORNI PREFESTIVI. NEGOZI SEMPRE CHIUSI NEI FESTIVI

Le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico sia con più esercizi comunque collegati, compresi i centri commerciali, rimangono chiusi al pubblico nei giorni prefestivi e festivi, a eccezione che per la vendita di generi alimentari. Rimangono aperte invece farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, a eccezione di farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

A FARE LA SPESA UNA SOLA PERSONA A FAMIGLIA

L’accesso agli esercizi di vendita è consentito a una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà e minori di 14 anni.

CONSUMAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Dalle 15 alle 18 la somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti, sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati e distanziati. La consumazione di alimenti e bevande è vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, si sia seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.

PERMESSE E RACCOMANDATE LE CONSEGNE A DOMICILIO

È sempre consentita, anzi raccomandata, la vendita con consegna a domicilio.

A SCUOLA SOSPESE EDUCAZIONE FISICA, CANTO E STRUMENTI A FIATO

Nelle scuole del prima ciclo scolastico, primarie e secondarie di secondo grado, sono sospesi gli insegnamenti considerati a rischio elevato di trasmissione del Covid-19: educazione fisica, lezioni di canto e di strumenti a fiato. La misura viene prudenzialmente introdotta in attesa di nuove ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

ATTIVITA’ FISICA SOLO NELLE AREE VERDI

L’attività motoria e sportiva è consentita in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Vietate invece nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città e nelle aree solitamente affollate.

STOP AI MERCATI SENZA REGOLE FISSATE DAI COMUNI

Il commercio nella forma di mercato all’aperto su area pubblica o privata è vietato, se non nei Comuni nei quali i sindaci abbiano adottato un apposito piano, consegnato ai commercianti, che prevede le seguenti condizioni:

  • Perimetrazione nei casi di mercati all’aperto
  • Presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita
  • Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita
  • Applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020

Il riferimento è ai mercati settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.

La nuova Ordinanza regionale è stata presa in accordo con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, e della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza. È stata anche condivisa con i prefetti, affinché provvedano a controlli più stringenti e conseguenti sanzioni, in concerto con le amministrazioni locali.

 

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