Primariamente, bisogna ricordare che l'udienza preliminare è il luogo nel quale si verifica se gli atti consentano di prevedere ragionevolmente una condanna. Se tale previsione non è sostenibile il processo deve fermarsi per regola, non per indulgenza.
La formula richiamata dal giudice, “non vi è una ragionevole previsione di condanna”, non costituisce uno slogan, è il cuore del filtro introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in attuazione del'art. 1, comma 9, della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134) che ha reso più selettiva la decisione ex art. 425, comma 3, c.p.p., imponendo il non luogo quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare quella previsione e questa regola risponde a un’idea semplice di Stato di diritto, cioè che il dibattimento non debba diventare il prolungamento mediatico di una contesa politica quando manca, già in radice, il materiale idoneo a sorreggere l’accusa.
Chi pretende che il solo gesto del saluto romano determini automaticamente responsabilità penale ignora, o finge di ignorare, che la stessa tenuta costituzionale della legislazione di attuazione della XII disposizione transitoria e finale dipende da un requisito ulteriore, che è l’offensività in concreto, perché la Repubblica vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, però non consente di trasformare quel divieto in un reato d’opinione indistinto.
La Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 1 del 1957 che i vari Bonelli, Fratoianni e compagni dovrebbero rileggersi con attenzione, ha spiegato come l’apologia del fascismo, di cui all'art. 4 della legge ordinaria dello Stato 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. "legge Scelba), non coincida con una difesa elogiativa, assumendo rilevanza solo quando si traduce in esaltazione idonea a condurre alla riorganizzazione vietata, cioè quando si collega funzionalmente al pericolo che la XII disposizione intende prevenire.
La stessa logica è stata ribadita per l’art. 5 della legge Scelba inerente alle manifestazioni fasciste (e quelle comuniste?), che la Corte ha ritenuto compatibile con la Costituzione proprio perché la punibilità richiede la valutazione delle circostanze e la capacità concreta di alimentare la riorganizzazione (cfr. sentenza n. 74/1958 e dalla successiva n. 15/1973). Il diritto vivente più recente, spesso evocato in modo parziale, conferma questo impianto e rende ancora più comprensibile la scelta del Gup.
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 16153/2024, hanno fissato un principio di diritto inequivoco, secondo cui la risposta alla “chiamata del presente” e il cosiddetto “saluto romano” integrano l’art. 5 Scelba soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso, siano idonei ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione vietata dalla XII disposizione e hanno aggiunto che la stessa condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 122/1993, convertito con modificazioni dalla legge formale n. 205/1993, unicamente quando, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, essa sia espressiva di manifestazione propria o usuale dei gruppi richiamati dall’area oggi rifluita (d.lgs. n. 21/2018) nell’art. 604-bis, comma 2, c.p. Dentro questi confini, la “ragione” del Gup può essere detta in modo lineare e, proprio per questo, è difficilmente confutabile sul piano del metodo: se nel fascicolo non emergevano elementi capaci di dimostrare quel salto qualitativo richiesto dalle Sezioni Unite, cioè non il gesto in sé, bensì l’idoneità concreta a produrre il pericolo di riorganizzazione, oppure non emergeva un contesto complessivo tale da collocare la condotta nell’area tipica della normativa antidiscriminatoria del 1993, allora la condanna non era ragionevolmente prevedibile e il processo non doveva proseguire.
Questa è la sostanza garantista della decisione, perché sottrae il penale alla funzione di certificazione morale richiesta a gran voce da chi scambia la giurisdizione per un megafono. Qui si innesta la critica, severa e inevitabile, a una certa sinistra che da anni pretende di essere custode dei diritti e del garantismo e poi, quando incontra un fatto simbolicamente utile, invoca scorciatoie punitive, pretende automatismi, alimenta l’idea che il processo debba “dare un segnale” anche quando le condizioni di tipicità e di prova non lo consentono. Sul piano teoretico, la vicenda mostra un nodo classico della modernità politica, cioè la tentazione di sostituire la mediazione del diritto con la logica amico-nemico di schmittiana memoria, nella quale il processo serve a segnare appartenenze e a produrre scomuniche civili che, alla fine, per i vari Bonelli, Fratoianni, Schlein e compagni si rivelano veri e propri fallimenti politici.

(*) Autore
Daniele Trabucco
(SSML/Istituto di grado universitario "San Domenico" di Roma).











































































