Giovedì, 10 Aprile 2025 05:59

La Corte Costituzionale mette un freno al possibile terzo mandato per i "Sovrani Regionali" In evidenza

Scritto da Prof. Daniele Trabucco

Di Daniele Trabucco Belluno, 10 aprile 2025 - La recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione normativa di cui all'art. 1 della legge regionale campana n. 16/2024 in base alla quale il computo dei due mandati consecutivi, a seguito dei quali scatta il divieto di immediata rieleggibilità, decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge, ha suscitato reazioni in tutta Italia, in particolare in Veneto, dove il Presidente, dott. Luca Zaia, ha dichiarato che la decisione riguarda solo la Regione Campania.

Questa interpretazione, tuttavia, appare del tutto priva di fondamento giuridico e non tiene conto della natura concorrente della competenza elettorale delle Regioni a ordinamento comune.

In base all’art. 122, comma 1, della Costituzione vigente, il legislatore regionale ha il compito di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Questo significa che anche le leggi regionali riguardanti l’elezione dei Presidenti delle Giunte regionali devono conformarsi ai dettami della legislazione nazionale.

Un punto centrale in questa disciplina è rappresentato, com'è noto, dalla legge ordinaria dello Stato n. 165/2004 che, all’art. 2, comma 1, lettera f), prevede il divieto di immediata rieleggibilità per il Presidente della Giunta regionale al termine del secondo mandato consecutivo. Palazzo della Consulta, pur esaminando un caso specifico, ha chiarito che, in quanto principio fondamentale, il suddetto divieto è applicabile a tutte le Regioni ordinarie, ovviamente laddove lo Statuto preveda l’elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale e diretto. In conclusione, dunque, solo il legislatore statale può, mediante apposita modifica, togliere di mezzo il limite dei due mandati. Si tratta, però, di una valutazione politica che vede, ad eccezione della Lega "zaiana", le altre forze di maggioranza nettamente contrarie.

(*) Autore

Daniele Trabucco

Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario "san Domenico" di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.

Sito web personale

www.danieletrabucco.it

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