Questa interpretazione, tuttavia, appare del tutto priva di fondamento giuridico e non tiene conto della natura concorrente della competenza elettorale delle Regioni a ordinamento comune.
In base all’art. 122, comma 1, della Costituzione vigente, il legislatore regionale ha il compito di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Questo significa che anche le leggi regionali riguardanti l’elezione dei Presidenti delle Giunte regionali devono conformarsi ai dettami della legislazione nazionale.
Un punto centrale in questa disciplina è rappresentato, com'è noto, dalla legge ordinaria dello Stato n. 165/2004 che, all’art. 2, comma 1, lettera f), prevede il divieto di immediata rieleggibilità per il Presidente della Giunta regionale al termine del secondo mandato consecutivo. Palazzo della Consulta, pur esaminando un caso specifico, ha chiarito che, in quanto principio fondamentale, il suddetto divieto è applicabile a tutte le Regioni ordinarie, ovviamente laddove lo Statuto preveda l’elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale e diretto. In conclusione, dunque, solo il legislatore statale può, mediante apposita modifica, togliere di mezzo il limite dei due mandati. Si tratta, però, di una valutazione politica che vede, ad eccezione della Lega "zaiana", le altre forze di maggioranza nettamente contrarie.
(*) Autore
Daniele Trabucco
Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario "san Domenico" di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.
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