Domenica, 24 Luglio 2022 07:19

“Dentro la Costituzione” - La questione della raccolta delle firme In evidenza

Scritto da

Di Autori (*) 24 luglio 2022 - L’indizione delle elezioni per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica fissate il giorno 25 settembre 2022 implica che, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le liste dei canditati corredate dalle firme necessarie siano presentate, per ciascuna Circoscrizione elettorale, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della Regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti a quello della votazione.

I termini per la presentazione delle liste con le relative firme scadono, quindi, nei giorni 21 e 22 agosto 2022; è di tutt’evidenza, conseguentemente, come, considerato anche il periodo estivo, i termini siano assai compressi e sproporzionatamente ristretti. Sussiste la concreta probabilità che alcuni partiti e movimenti politici rimangano esclusi dalla partecipazione alle elezioni politiche per l’impossibilità di raggiungere il numero delle sottoscrizioni necessarie, impedendo, di fatto, la rappresentatività di una parte consistente dell’elettorato.

La normativa vigente, esentando dalla raccolta delle firme i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso e, quindi, i partiti più rappresentativi (Lega, Forza Italia, Fratelli di Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico) ed imponendola, invece, ai movimenti meno rappresentativi, pone, soprattutto nell’attuale contesto temporale, più di un dubbio in merito alla sua compatibilità con gli articoli 51, comma 1, ("Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge") e 49 della Costituzione ("Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"), ponendo un’inammissibile barriera all’ingresso ai partiti e movimenti politici recentemente formatisi e non costituiti ad esempio in gruppi parlamentari.

Vi è, quindi, per riprendere le parole del Tribunale di Roma che aveva sollevato la questione di costituzionalità dell’articolo 18 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 poi rigettata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48/2021, un problema di irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo in contrasto con i principi di rappresentatività.

In detta sentenza, peraltro, il giudice delle leggi, pur avendo rigettato la questione di costituzionalità, non ha mancato di evidenziare che "La ristrettezza dei tempi in cui le firme devono essere raccolte può senza dubbio costituire un aggravio (sul quale il legislatore potrebbe opportunamente intervenire)…….".

Del resto, i partiti minori non possono nemmeno muoversi in anticipo non solo perché è impossibile prevedere un evento del tutto eccezionale come lo scioglimento anticipato delle Camere, che è prerogativa unica ed esclusiva del Capo dello Stato, ma anche perché ai sensi, dell’articolo 14 ultimo comma della legge 21 marzo 1990, n. 53, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Le elezioni politiche per l’importanza che rivestono già in tempi normali e soprattutto nell’attuale contesto storico dovrebbero essere improntate a porre tutti i partiti e movimenti politici, a prescindere dal loro grado di rappresentatività in Parlamento, in condizioni di perfetta uguaglianza ed assoluta parità, senza appesantimenti di oneri burocratici che non hanno pari anche solo per numero di sottoscrizioni richieste negli altri Paesi europei. L'invito, dunque, è quello, in nome del pluralismo democratico, dell'adozione di un decreto-legge che abroghi la normativa vigente, pena il rischio di una composizione dei due rami del Parlamento in forte deficit di rappresentativitá.

(*) Autori –

Avv. Filippo Borelli (Avvocato amministrativa del Foro di Verona)

Prof. Carlo Iannello (Costituzionalista presso l'Università degli Studi "Luigi Vanvitelli" della Campania)

Prof. Vincenzo Lovino (Campus universitario "Unidolomiti" di Belluno)

Prof. Avv. Augusto Sinagra (Già Professore Ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Avvocato cassazionista del Foro di Roma e Direttore della Rivista della Cooperazione giuridica internazionale (Fascia A))

Avv. Anna Polifroni (Avvocato del Foro di Belluno)

Dott. ssa Claudia Pretto (Dottoressa di Ricerca in

Istituzioni e Politiche comparate/IUS 21)

Avv. Floriana Razzano (Avvocato)

Prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista presso Istituto Indef di Bellinzona (Svizzera) e Campus universitario "Unidolomiti" di Belluno)

Prof. Carlo Vivaldi Forti (Sociologo. Presidente del Senato accademico presso Istituto Indef di Bellinzona (Svizzera))

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Daniele_Trabucco-IMG_8749.jpeg

 

(*) Professore Daniele Trabucco – Costituzionalista

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona/UNIB (Svizzera)-Centro Studi Superiori INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto di Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisé Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione del Centro Consorzi di Belluno)