Domenica, 26 Giugno 2022 06:06

“Dentro la Costituzione” - Riflessioni critiche sull' autonomia regionale differenziata/1 In evidenza

Scritto da

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 26 giugno 2022 - La Costituzione vigente, all'art. 116, comma 3, consente alle Regioni ad ordinamento comune di ottenere "forme e condizioni particolari di autonomia" secondo l'iter descritto dalla disposizione costituzionale.

Pertanto, l'iniziativa di alcune Regioni ordinarie é legittima. Tuttavia, alcune domande sono lecite. Vediamo in questo post le prime: che cosa è stato discusso in questi giorni tra i Presidenti delle Giunte regionali ed il Ministro senza portafoglio per gli Affari regionali e le autonomie?

La risposta non è la maggiore autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, ma molto più semplicemente una bozza di legge-quadro volta ad attuare il procedimento di cui all'art. 116, comma 3, del Testo fondamentale del 1948. In altri termini, fin dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 si è dovuto attendere il 2022 per dare attuazione alla norma sul c.d. "regionalismo differenziato".

La bozza (datata fine aprile 2022) all'art. 2 prevede che l'atto di iniziativa sia deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo quanto previsto dallo Statuto regionale.

Ora: 1) come mai la bozza di legge-quadro non indica quali sono gli enti locali coinvolti? Solo quelli di cui all'art. 114, comma 1, Cost. ossia Comuni, Province e Città metropolitane, oppure anche le Unioni di Comuni e le Unioni montane? E i Cal?;

2) se lo Statuto regionale non contiene le modalità  di avvio del procedimento di cui all'art. 116, comma 3, Cost. quali forme devono essere rispettate (n.b. sono fatte salve le iniziative già presentate ai sensi dell'art. 6 della bozza)?

É necessario modificare, con l'iter di cui all'art. 123 della Costituzione, le fonti statutarie?

Dopo due anni di emergenza sanitaria di rilievo nazionale non sono bastate venti gestioni differenti della sanità?

Ha ancora senso puntare sulle Regioni oppure è necessario rivedere l'articolazione territoriale della Repubblica, pensando ad un livello infra-comunale? E il regionalismo differenziato è davvero in grado di dare una risposta concreta alle istanze autonomistiche, oppure è un modo per rafforzare il centralismo di secondo livello?

Daniele_Trabucco-IMG_8749.jpeg

 

(*) Professore Daniele Trabucco – Costituzionalista

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona/UNIB (Svizzera)-Centro Studi Superiori INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto di Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisé Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione del Centro Consorzi di Belluno)