Domenica, 06 Febbraio 2022 06:52

“Dentro la Costituzione - alcune precisazioni sul Regolamento (UE) N. 536/2014. In evidenza

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Mattarella Casellati e Fico - dichiarazione a seguito dello scrutinio del 29 gennaio 2022 Mattarella Casellati e Fico - dichiarazione a seguito dello scrutinio del 29 gennaio 2022 Foto Quirinale

Ogni domenica, il Professor Daniele Trabucco, docente di diritto Costituzionale, entra tra le pieghe della nostra Costituzione per svelarne i contenuti noti e meno noti. Un'analisi critica spiegata con semplicità, e calata nei fatti di attualità. Quest'oggi, nel  58esimo appuntamento, il professore  critica un Regolamento dell’Unione  Europeo in materia di vaccini.

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 6 febbraio 2022 - Il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea non pone, purtroppo, fine alle vaccinazioni, riguardando solo i trial condotti dalle case farmaceutiche.

E gli Stati avranno tempo di adeguarsi fino al 2023. Si tratta di una interpretazione errata della fonte regolamentare la quale abroga la precedente direttiva (UE) n. 2001/20/CE. Infatti, il regolamento de quo cerca di uniformare, nel territorio dei 27 Stati membri dell'Unione, le sperimentazioni cliniche (art. 1), ma non si occupa né dell'immissione in commercio in forma condizionata dei farmaci (si veda regolamento (CE) n. 507/2006), né degli obblighi vaccinali, rientrando quest'ultimi nell'ambito della politica sanitaria di spettanza degli Stati membri in virtù del principio di attribuzione.

È certamente vero che l'autorizzazione condizionata (CMA) prevede delle "revisioni cicliche" che consentono di valutare i dati relativi ai quattro sieri a mRna, tuttavia queste esulano, per il diritto dell'Unione, dalle sperimentazioni in senso stretto, attenendo (le sperimentazioni) ad una fase prodromica all'autorizzazione medesima.

In particolare, si deve ricordare che l'immissione per l'uso di emergenza non autorizza un vaccino, bensì l'uso temporaneo di un vaccino non consentito in via definitiva, la cui domanda deve includere anche i dati inerenti allo svolgimento delle sperimentazioni cliniche le quali costituiscono una fase antecedente l'intervento dell'EMA in modalità condizionata ex art. 4 del regolamento (CE) n. 507/2006.

Ne consegue, dunque, che nessun obbligo vaccinale decadrà salva diversa scelta da parte degli Stati membri. Semmai il problema è un altro: la presenza di dati sufficienti, ma non completi, soddisfa il requisito del rispetto della persona umana che la Costituzione italiana del 1948 pone quale barriera invalicabile per l'introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio ex art. 32, comma 2?

Dal mio punto di vista no ed è su questo che si deve lavorare, evitando di illudere le persone già vessate da questa "follia" sanitaria infinita. Rivolgetevi sempre ad esperti dei singoli rami del Diritto altrimenti ci si fa male, molto male e, visti i tempi, non mi pare il caso.

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(*) prof. Daniele Trabucco. Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano.