Domenica, 22 Agosto 2021 07:30

“Dentro la Costituzione” - Il rapporto tra diritto UE e diritto interno sulla questione green pass: scordiamoci che la "salvezza" arrivi dall'Unione Europea In evidenza

Scritto da
Bruxelles Unione Europea Bruxelles Unione Europea

34esimo appuntamento con la rubrica "Dentro la Costituzione". Ogni domenica, il Professor Daniele Trabucco, docente di diritto Costituzionale, entrerà tra le pieghe della nostra Costituzione e del diritto, anche comunitario, per svelarne i contenuti noti e meno noti. Un'analisi critica spiegata con semplicità, e calata nei fatti di attualità. Quest'oggi l'argomento riguarda  "Il rapporto tra diritto UE e diritto interno sulla questione green pass".

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 22 agosto 2021 - In diverse occasioni mi è capitato di leggere in merito ad un possibile spiraglio che verrebbe dal regolamento (UE) n. 953/2021 del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e del Parlamento in merito alla questione del certificato verde Covid-19. In particolare, si fa riferimento al paragrafo 36 del considerato (cioè della premessa) laddove esso invita a non porre in essere alcuna discriminazione tra vaccinati e non vaccinati (includendo in quest'ultima categoria anche coloro che rifiutano l'inoculazione del siero).

In realtà, siamo di fronte ad una lettura superficiale e poco sistematica che non prende in esame in modo adeguato i rapporti tra Unione Europea e Stati membri. La prima ha, per Trattato, una competenza in materia di coordinamento delle politiche sanitarie (nel caso di specie prevedere una certificazione uniforme tra i 27) e di libertà di circolazione dei cittadini europei all'interno del territorio comunitario.

I secondi, invece, dispongono di determinare le singole politiche sanitarie. Ci troviamo, dunque, di fronte a due sfere di attribuzione completamente diverse. In ragione di questo non può esservi alcun contrasto tra il regolamento (UE) n. 953/2021 e il decreto-legge n. 105/2021 (o quello sulla scuola) che ha esteso il c.d. "green pass" per l'accesso a certe strutture ed a certi servizi. Pertanto, nessun giudice interno procederà, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza n. 170/1984 della Corte costituzionale, a non applicare la fonte interna per contrasto con quella comunitaria.

Del resto, se si legge con attenzione l'art. 11, paragrafo 1, del sopra citato regolamento, si ribadisce (conformemente al Trattato di Lisbona del 2007) che resta salva la competenza degli Stati membri, tra cui l'Italia, di prevedere limitazioni nell'ambito delle loro politiche sanitarie. Il problema, dunque, rileva unicamente sul piano costituzionale dei singoli ordinamenti giuridici statali.

L'Unione Europea, quando vuole, rispetta le attribuzioni degli Stati...

 

IMG_8749.jpeg

(Prof. Daniele Trabucco)

Link: “Dentro la Costituzione

(Per accedere agli editoriali: clicca il link)

_________________________________

(*) prof. Daniele Trabucco. Costituzionalista presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona/INDEF. 

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano.