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Domenica, 08 Maggio 2022 05:39

Report dal “Festival della digitalizzazione”. In evidenza

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Dal 5 all’8 maggio 2022 un evento che celebra il digitale in tutti i suoi ambiti attraverso:

  • Conferenze tenute da professionisti affermati nei loro settori.
  • Un apprendimento coinvolgente e interattivo attraverso conferenze e workshop 
  • Incontra esperti, giornalisti, influencer, imprenditori e studiosi che hanno contribuito alla rivoluzione digitale del nostro paese.

Festival del. Digitale 7 maggio 2022 - Si è concluso da poche ore il seminario del “Festival della Digitalizzazione” 2022 dedicato ai “Diritti on line”.

Ad esso hanno partecipato, in qualità di relatori, l’avv. Emilio Graziuso e la dott.ssa Irene Zapparata dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” i quali hanno affrontato, rispettivamente, le seguenti tematiche:

- “Diffamazione attraverso app e social” (avv. Emilio Graziuso)

- “Truffe on line” (dott.ssa Irene Zapparata).

Tanti gli approfondimenti e gli spunti di riflessione.

L’avv. Graziuso, autore della rubrica “L’Agorà del Diritto” sulla Gazzetta dell’Emilia & Dintorni, dopo avere inquadrato il reato di diffamazione a livello codicistico, ha analizzato le nuove ipotesi della diffamazione tramite social ed app ed in particolare tramite post pubblicati su Facebook, stato Whatsapp e gruppi sia Facebook che Whatsapp.

L’avv. Graziuso si è soffermato sulla giurisprudenza espressasi in materia e sulle strade da percorrere, a livello giuridico, sia in sede civile che penale, qualora ci si trovi ad essere vittima di questa particolare tipologia di reato.

Infine, è stato evidenziato come la diffamazione differisca profondamente dall’ingiuria, la quale riveste rilevanza esclusivamente in sede civile e non penale.

La dott.ssa Zapparata, dal canto proprio, ha analizzato le varie forme di truffe on line, con particolare riferimento al  Phishing, smishing, vishing, offrendo un’ampia casistica al riguardo, illustrando anche i dati in possesso dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, la quale ha istituito dai primi giorni del mese di gennaio 2022, un apposito dipartimento al proprio interno, diretto dalla dott.ssa Zapparata, specificatamente dedicato alla “tutela del consumatore on line”.

La dott.ssa Zapparata ha, quindi, illustrato gli strumenti di tutela del consumatore vittima di tale tipo di truffe e la centralità dell’informazione per prevenirle.

Infine, ampio spazio è stato dedicato ai tanti ed importanti risultati ottenuti dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” per i propri associati vittime di truffe on line.

Il seminario, moderato dal dott. Alessandro Pogliani, redattore della testata “Lo Sbuffo”, ha visto anche la partecipazione, come relatore,  dell’avv. Massimo Clara, di Vox Diritti, il quale ha trattato la problematica delle discriminazioni e delle intolleranza nel mondo digitale.

 

 

Foto_emilio_graziuso.jpegGli interventi Emilio Graziuso e Irene Zapparata

Il reato di diffamazione attraverso app e social

avv. Emilio Graziuso

INQUADRAMENTO PROBLEMATICA

Occorre prendere le mosse da una constatazione di fondo che, per quanto possa sembrare scontata, tale non è, ed anzi, soffermarsi su di essa è essenziale per comprendere la portata del tema che mi è stato assegnato.

Una notizia pubblicata su un social o tramite una app o ancora in un c.d. “gruppo”, anche chiuso, sia esso Facebook o Whatsapp, è in grado di raggiungere facilmente un numero notevole ed imprecisato di persone.

I social e le app, infatti, fungono da vera e propria “cassa di risonanza” alle notizie.

Se tale caratteristica può essere considerata positiva per quanto concerne la facilità di comunicazione o la diffusione di notizie veritiere e, spesso, importanti o, quantomeno, utili a livello generale, assume tutt’altra accezione, qualora la notizia/comunicazione/commento veicolato leda la reputazione altrui.

DIFFAMAZIONE

In tale ultima circostanza, quindi, la comunicazione lesiva verrebbe ad essere diramata ad un numero di persone potenzialmente illimitato (es. pubblicazione su Facebook) e, qualora ne ricorrano i presupposti, potrebbe configurare il reato di diffamazione, ipotesi di reato che ricorre qualora qualcuno, comunicando con più persone, offenda la reputazione di altro soggetto.

Per aversi diffamazione, quindi, occorrono due requisiti:

1)l’offesa dalla quale scaturisce  la lesione dell’altrui reputazione sia essa personale, morale, sociale e/o professionale.

2)la comunicazione lesiva della reputazione (profilo giuridico srettamente collegato con il diritto all’immagine, all’onore ed alla reputazione) con più persone.

DIFFAMAZIONE, SOCIAL E GIURISPRUDENZA

Tornando alle app ed ai social, la giurisprudenza si è, di recente, occupata in più occasioni della configurabilità del reato di diffamazione attraverso tali strumenti.

FACEBOOK

In sede giurisprudenziale, ad esempio, in merito alla pubblicazione di post diffamatori sui social, è stato chiarito che anche postare un commento denigratorio su un qualunque social network (nel caso di specie la bacheca di Facebook) configura il reato di diffamazione, attesa l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento nell’ambito di un gruppo di persone potenzialmente illimitato e/o, comunque, numericamente apprezzabile

STATO WHATSAPP

Ancora, di recente, è stato sancito dalla Corte di Cassazione, un principio fondamentale ed innovativo: “le affermazioni lesive dell’onore e del decoro della persona offesa enunciate sullo status Whatsapp possono integrare il reato di diffamazione qualora i contenuti ivi presenti siano visibili ai contatti presenti in rubrica”.

GRUPPO WHATSAPP

In passato, la Corte di Cassazione si era già occupata, sebbene sotto diverso profilo, della diffamazione a mezzo Whatsapp, con particolare riferimento al messaggio contenente espressioni lesivi della reputazione e della dignità altrui inviato in un “gruppo” creato, appunto, su Whatsapp.

DIFFERENZA TRA DIFFAMAZIONE ED INGIURIA

La diffamazione, come si è detto costituisce un reato che può portare alla reclusione per un anno ed ad una pena di carattere pecuniario.

L’ingiuria, termine che, impropriamente, spesso si utilizza come sinonimo di diffamazione, sebbene sia profondamento diverso da essa, non costituisce reato, bensì un illecito civile, dal quale può scaturire il diritto al risarcimento del danno.

Tornando, al discorso social quando si configura, quindi, in tale ambito l’ingiuria?

Quando l’offesa è effettuata in presenza, per quanto virtuale, della vittima della stessa, anche se in presenza di altre persone.

 

QUALI FORME DI TUTELA?

Come si è detto la tutela dei diritti dell’offeso nelle ipotesi di ingiuria è ammessa solo in sede civile non costituendo reato.

Colui che ritiene, quindi, di aver subito una ingiuria potrà promuovere una causa civile per ottenere il risarcimento del danno ma non potrà sporgere alcuna denunzia in sede penale.

Al contrario chi ritiene di essere stato vittima di un reato di diffamazione potrà scegliere di agire in sede civile (attraverso appunto un processo volto ad analizzare la richiesta risarcitoria) o in sede penale.

Qualora il soggetto leso opti per tale ultima ipotesi dovrà sporgere denunzia entro tre mesi che decorrono dal giorno nel quale si è avuta notizia del reato e, qualora, l’imputato sia rinviato a giudizio e si apra, di conseguenza, un processo, potrà costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento.

Con riferimento alla tutela penale nel caso di diffamazione a mezzo social, qualora il post presunto diffamatoria non sia stato rimosso, la vittima del reato potrà chiedere all’Autorità Giudiziaria il sequestro della pagina o del profilo nel quale è pubblicato

Per chi, invece, dovesse decidere di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, sia in caso di denuncia che di diffamazione, ed il post lesivo non sia stato ancora rimosso, potrà essere richiesto un sequestro della pagina o del profilo sul quale è comparso il post o potrà essere presentato un ricorso d’urgenza per la rimozione dello stesso.

 

 

foto_irene_zapparata.jpeg

Dalle truffe online alla tutela da questi reati 

dottoressa Irene Zapparata

  • Quali sono le più diffuse tipologie di truffe online? Quali i soggetti più colpiti? Esiste una correlazione tra la capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici e una maggiore esposizione a possibili truffe?

Esistono varie tipologie di truffe online, ma senza dubbio le più diffuse sono le seguenti: Phishing, smishing, vishing

Con il phishing il truffatore cerca di entrare in possesso dei dati personali, bancari o postali, di un consumatore per poterne utilizzare il conto o la carta di credito.

Al consumatore perviene un’e-mail (che sembra provenire da un Istituto di credito, in quanto ne riproduce perfettamente il logo), attraverso la quale è invitato a cliccare su un link fraudolento, che indirizza a un sito (che ricorda anch’esso quello dell’Istituto di credito) per effettuare alcune operazioni pilotate e inserire i propri dati.

Se il cliente “abbocca” (il termine phishing è, infatti, una variante del termine fishing – “pescare” in inglese), il phisher avrà piena disponibilità dei dati per utilizzarli fraudolentemente.

Un’altra tipologia di truffa online è lo smishing, il quale si effettua tramite un sms, che invita il consumatore a cliccare su un link per condividere i propri dati: le conseguenze sono le medesime del phishing.

Anche con il vishing il consumatore riceve un sms (apparentemente dallo stesso contatto dal quale è solito ricevere le informazioni relative al proprio conto o alla propria carta di credito) che lo invita a contattare un numero verde per bloccare una transazione sospetta attraverso la condivisione dei suoi dati personali, che entreranno nella piena disponibilità del truffatore.

Una tipologia di vishing consiste, invece, nell’invio di un sms che suggerisce al consumatore di contattare, anche in questo caso, un numero verde per bloccare un’operazione sospetta effettuando un bonifico alle coordinate fornite dall’operatore, il quale garantisce che la Banca si impegnerà entro le ventiquattro ore successive a restituire la somma, ma ciò non avverrà mai.

Tutti possiamo essere vittime di truffe online, ma senza dubbio i soggetti più colpiti sono coloro che hanno poca dimestichezza con i mezzi informatici, per questo con l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” vogliamo impegnarci sempre di più per informare i consumatori e metterli in guardia da possibili rischi.

Con la pandemia, comunque, e con l’aumento delle operazioni online, anche le truffe online sono aumentate e le vittime sono anche soggetti che hanno dimestichezza con i computer e gli smartphone, ma che magari sono stati ingannati dalle nuove tipologie di truffe.

  • Come funziona la tutela da questi reati? Come si struttura il lavoro di una associazione come la vostra?

Per prima cosa, è necessario che il malcapitato contatti l’Istituto di credito o la società di gestione della carta di credito per disconoscere le operazioni effettuate dai truffatori e procedere al blocco del conto o della carta, per fare in modo che i suoi dati non possano più essere più adoperati.

Dovrà poi fornire una ricostruzione precisa dei fatti accaduta alla Polizia Postale e sporgere una denuncia, che dovrà poi essere inoltrata alla Banca o alla società che gestisce la carta di credito insieme a una diffida e alla richiesta di ricevere il rimborso delle somme che gli sono state sottratte tramite la truffa online.

Se la Banca declina ogni responsabilità e rifiuta di effettuare il rimborso, esiste la possibilità di promuovere, se ne ricorrono gli estremi, una azione giudiziale, dopo aver effettuato un tentativo obbligatorio di mediazione finalizzata alla conciliazione oppure una procedura presso l’Arbitro Bancario Finanziario.

Infatti, quest’ultimo ha più volte sostenuto che Banca o la società che ha emesso o gestisce la carta di credito ha l’onere di dimostrare di aver impiegato un adeguato sistema protetto di autenticazione. In caso contrario, infatti, si dichiara la sussistenza di colpa grave in capo al professionista qualificato, che garantisce al consumatore il diritto al rimborso o al risarcimento del danno.

La nostra Associazione ha come scopo quello di informare in primo luogo i cittadini dei pericoli del web e di accompagnarli in caso incappino in queste insidie. Il ruolo di Associazioni come la nostra è quello di fornire loro supporto legale tramite la concreta attività di professionisti per riuscire a riottenere quanto perso e per tutelarli, in generale e a 360 gradi, dalle insidie del mondo del web e non solo.

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