Sabato, 25 Febbraio 2023 06:52

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Strada a doppia striscia continua ed illegittimo posizionamento dell’autovelox In evidenza

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Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha emanato una sentenza destinata ad aprire un varco per l’impugnazione di multe elevate tramite autovelox.

Di Emilio Graziuso (*) 25 febbraio 2023 - Questa volta il motivo di illegittimità non è stato riscontrato per un aspetto attinente alla apparecchiatura di rilevamento della velocità in se considerata bensì nel posizionamento della stessa.

Prima di soffermarci sulla sentenza della Corte è, però, opportuno fare una breve premessa.

Come è noto, infatti, il posizionamento dell’autovelox deve essere preceduto da un provvedimento prefettizio contenente l’individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente.

Tale provvedimento può includere, esclusivamente, strade aventi le caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana “a scorrimento veloce”.

La Suprema Corte, nella fattispecie dalla stessa esaminata, ha dichiarato illegittimo il posizionamento dell’autovelox (e, quindi, nulla la multa elevata tramite esso) su strada erroneamente identificata come “a scorrimento veloce”.

Si trattava, infatti, di strada con doppia striscia continua e non, quindi, a doppia carreggiata.

La difesa dell’automobilista aveva, infatti, sostenuto che secondo il Codice della Strada “la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall’avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici” e che, quindi, la strada sulla quale era stata elevata la multa tramite autovelox non presentava tali caratteristiche, avendo due carreggiate separate solo da due linee continue.

Tale tesi è stata accolta integralmente dalla Corte di Cassazione in virtù delle seguenti considerazioni:

1)«le strisce affiancate continue sono necessarie per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia»;

2)è erroneo «qualificare la strada in cui è stata contestata la violazione come strada a scorrimento veloce» essendo strada «ad una sola carreggiata»;

3) il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente può includere soltanto le strade aventi le caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce.

 

Avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente dell’Associazione Nazionale "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

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avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

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