Lunedì, 24 Aprile 2023 05:52

Il controllo a distanza delle attività dei lavoratori. Cosa è cambiato? In evidenza

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Di Mario Vacca Parma, 24 aprile 2023 - L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato riformato dal c.d. “Jobs Act” (art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015) che ha introdotto importanti modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di operare un controllo sull’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti, ne parliamo con l’avv. Antonio Curatola.

Com’è cambiata la norma per il controllo a distanza delle attività dei lavoratori?

Prima della riforma (e, quindi, del 24 settembre 2015), vigeva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Tale divieto veniva meno solo nei casi in cui il datore di lavoro, per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, intendesse installare nuove apparecchiature dalle quali potesse derivare un controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti: in tal caso, era necessario il previo accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione delle articolazioni locali del Ministero del Lavoro territorialmente competenti.

Ora, non vi è più un esplicito divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa. Due, infatti, sono gli aspetti presi in considerazione dal nuovo testo della norma:

  • da un lato, l’impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentono un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
  • dall’altro, l’utilizzo di altri strumenti che il datore di lavoro assegna ai propri dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, computer, telefoni, tablet), nonché gli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze (c.d. lettori badge).

Quindi la norma prevede espressamente questa casistica

In base all'attuale art. 4 della legge n. 300/1970 (Allegato) non si applicano le regole sui limiti ai controlli a distanza nei confronti degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze utilizzati dal datore di lavoro.

Non necessita alcun accordo sindacale preliminare e nessuna autorizzazione del competente ispettorato nazionale del lavoro purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nonché nel rispetto di quanto disposto dal Codice della privacy e cioè del D.lgs. n. 196/2003.

In sintesi

  • quando il lavoratore è soggetto al controllo a distanza mediante i dispositivi che utilizza per rendere la prestazione oppure quando vengono registrati gli accessi al lavoro, e sufficiente fornire l'informativa su come utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e rispettare le regole della privacy;
  • quando invece sì è al di fuori di tale ambito, siamo sempre in presenza di controlli a distanza che vanno sottoposti all'accordo con i sindacati oppure all'autorizzazione preventiva dell'lspettorato del lavoro competente

Oltre ai predetti, a livello generale il datore di lavoro dovrà, prima dell'avvio del nuovo sistema di accertamento, effettuare la notificazione al Garante, indicando i tipi di trattamenti e le operazioni che intende compiere.

Dovranno poi fornire ai dipendenti un'informativa comprensiva di tutti gli elementi (tipologia dei dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento).

Non da ultimo dovranno essere, adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa per preservare l'integrità dei dati registrati e impedire l'accesso a persone non autorizzate.

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale  ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.

Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.

Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.

Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.

 

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