Stampa questa pagina
Mercoledì, 16 Maggio 2018 10:08

Appalti: responsabilità solidale estesa anche alla subfornitura In evidenza

Scritto da

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254/2017, ha ampliato notevolmente l'ambito di responsabilità delle imprese che esternalizzano un processo produttivo, estendendo anche al contratto di subfornitura (disciplinato dalla legge 192/1998) la responsabilità solidale che, fino ad ora, era caratteristica del solo contratto di appalto.

La subfornitura è un contratto attraverso il quale un'azienda (committente), solitamente di media/grande dimensione, affida ad un'altra impresa (subfornitore) alcune fasi di lavorazione dei propri prodotti. Il subfornitore opera pertanto seguendo le direttive, utilizza le conoscenze tecnologiche e i modelli o prototipi forniti dal committente.

Quali i fatti che hanno portato la Corte a pronunciarsi in questa direzione?

In breve, un gruppo di dipendenti della società subfornitrice ha chiamato in giudizio la società committente per il pagamento di alcuni crediti nel periodo di contratto. Il tribunale di Venezia si è espressa a favore dei lavoratori e ha condannato la committente al pagamento delle somme.

L'impresa committente, dal suo canto, ha invocato l'inapplicabilità del regime di responsabilità solidale alla subfornitura perché, tale regime, è previsto solo per gli appalti di servizi. La Corte di appello di Venezia, ritenendo valide le argomentazioni presentate dalla committente, ha rimesso la decisione in capo alla Corte Costituzionale.

Alla Corte Costituzionale è stato chiesto di legittimare oppure no, una differente regolamentazione tra l'appalto e la subfornitura.

La Corte ricostruisce la questione ma evidenzia che la differenza tra appalto e subfornitura è al centro di due indirizzi interpretativi differenti.

Secondo il primo orientamento la subfornitura sarebbe un sottotipo del contratto di appalto dove è applicabile la garanzia della responsabilità solidale.

Secondo l'altro orientamento, tra le due figure negoziali ci sarebbe una rilevante differenza. Il contratto di subfornitura determinato dalla dipendenza tecnologica e l'appalto, invece, che necessita di autonomia riguardo le modalità operative per raggiungere il risultato richiesto dal committente. Per cui la garanzia di responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori "indiretti" si applicherebbe esclusivamente ai dipendenti dell'appalto di servizi (Art. 29 della Legge Biagi).

La Corte Costituzionale segnala che entrambi gli orientamenti esistenti non risolvono in modo definitivo la questione e, con la sentenza del 6 dicembre scorso, prende una posizione precisa. Sostiene infatti che la disciplina contenuta nell.Art 29 della legge Biagi si applica anche alla subfornitura e definisce il committente obbligato anche relativamente ai crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti del subfornitore.

Appalti-scheda.png

archimede nuovo logo

 

Ultimi da Archimede Spa

Articoli correlati (da tag)