Mercoledì, 11 Gennaio 2017 10:03

Buoni lavoro (Voucher), il correttivo del Jobs Act introduce l'obbligo di comunicazione preventiva In evidenza

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I buoni lavoro rappresentano il metodo di pagamento del lavoro accessorio, ovvero del lavoro svolto occasionalmente, senza un regolare contratto di lavoro. Proprio per regolamentare queste prestazioni occasionali, vengono emessi i buoni lavoro. Il correttivo del Jobs Act, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, ha apportato alcune importanti modifiche.

Quale la novità principale? Con il decreto correttivo l'obbligo di comunicazione diventa preventivo: i datori di lavoro sono obbligati a inviare un messaggio allo specifico indirizzo di posta elettronica dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione. Gli stessi sono tenuti a indicare come oggetto della mail il proprio codice fiscale e ragione sociale e comunicare i dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione, giorno e ora di inizio e fine dell'attività lavorativa. Il nuovo termine di comunicazione è valido anche per eventuali modifiche o integrazioni quali cambio di nominativo, cambio luogo della prestazione, anticipo o posticipo orari etc...

Di fatto, l'obbligo che prevedeva la possibilità di comunicazione fino a 30 giorni, ora deve essere adempiuto ogni qualvolta che il voucher viene utilizzato. Il mancato rispetto del nuovo obbligo ha come conseguenza l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata tralasciata la comunicazione. La comunicazione deve essere ripetuta ogni volta che il lavoratore, terminata l'attività precedente, ne comincia una nuova. Si precisa che per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata, ma con due fasce orarie separate (ad. Esempio 9:00 -11:00 e 14:00 – 17:00), è sufficiente effettuare un'unica comunicazione, segnalando gli orari dell'attività lavorativa. Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, la comunicazione relativa all'utilizzo del buono lavoro è estesa fino a 3 giorni, con contenuti parzialmente diversi. Quest'ultimi, infatti, devono indicare esclusivamente: dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione e durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

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