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Domenica, 18 Novembre 2018 11:36

Strumenti di allerta della crisi

Su invito della commissione europea ma anche dei tanti professionisti che operano nel bel Paese il legislatore italiano nel rivedere gli articoli della legge fallimentare ha dato compiuta formulazione alle procedure di allerta affinché ci sia previsione ed anticipazione delle crisi d'impresa.

di Mario Vacca Parma 18 novembre 2018 - In un precedente articolo ho già avuto modo di scrivere che l'attuale impalcatura della legge fallimentare mette le mani nel codice civile ovvero a quelli articoli che governano la gestione d'impresa.

Oggi si evince che la nuova norma - il DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017, approvato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari - costituisce lo strumento per attivare l'auspicato cambio culturale nell'intercettare la crisi e anche nel fare impresa. A una guida basata per lo più sulla navigazione a vista e sull'analisi del tragitto già fatto, si affianca un "navigatore" per comprendere quale sia la strada da percorrere e quindi la direzione dell'impresa.
In base all'art. 12 si individuano segnalazioni interne, attraverso gli indicatori da adottare e segnalazioni esterne da parte di fornitori qualificati, o dei presidi da costituire per la provvidenziale rilevazione della crisi ( art. 3 del Codice che modifica l'art. 2086 c.c.)

L'articolo 14 definisce la crisi in termini di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2 del Codice) e quindi si richiede la valutazione in continuo dell'equilibrio finanziario.

Oltre ai presidi organizzativi si pongono gli obblighi di segnalazione interna di cui all'art. 13 ed esterna di cui all'art. 15. I primi, sono stati rivisti nella loro struttura per evitare il rischio di segnalazioni automatiche, pur in assenza di una concreta situazione di crisi, che comporterebbero di fatto l'insorgenza in soggetti che esenti dalla stessa

Naturalmente ci sono alcune osservazioni giacché la norma individua gli indicatori interni di crisi negli squilibri economici, finanziari e patrimoniali, con il rischio che si pervenga a una pletora di indici, ma il testo del Codice si preoccupa subito di precisare che devono intendersi per tali quelli atti che diano evidenza del rischio di sostenibilità dei debiti scadenti nei mesi successivi o di quelle situazioni che pregiudichino la continuità aziendale nell'esercizio in corso. Il CNDCEC è chiamato ad elaborare gli indici con specifica indicazione di differenziarli per settori di appartenenza e prevedendo indicatori specifici per le società neocostituite e le PMI innovative.

Fortunatamente la norma ha un carattere elastico ove consente all'imprenditore di sostituire gli indici che non ritiene applicabili alla propria realtà proponendone ex ante altri a lui più adeguati a condizione che ciò venga attestato da un professionista indipendente e ne venga data notizia nella Nota integrativa.
Come evidenziato poc'anzi tra le osservazioni da evidenziare, ci sarebbe a rivisitazione del punto di tutti gli indicatori individuati come "significativi" al primo comma dell'art. 13, nello specifico il rapporto tra flusso di cassa e attivo necessiterebbe di essere rivisto in quanto non immediatamente comprensibile: basti infatti osservare che all'attivo concorrono le disponibilità liquide e l'indicatore peggiorerebbe al crescere di esse.

Gli indici devono essere immediatamente comprensibili nelle cause e razionali nella loro capacità di predire la situazione aziendale agevolando l'organo amministrativo e l'attestatore nel proporre sostituzioni e illustrandone le "ragioni" nella Nota integrativa. Anche il secondo indicatore costituito dal rapporto tra patrimonio netto e passivo, il cui denominatore dovrebbe essere sostituito dall'indebitamento finanziario netto. Con il terzo indicatore il legislatore intenderebbe intercettare una situazione di insostenibilità del debito indagando il rapporto tra oneri finanziari e ricavi ma, sarebbe più utile sostituire il denominatore con la grandezza della marginalità operativa, infatti il volume dei ricavi non è indicativo del livello della sostenibilità del debito.

Oggi solo una parte delle imprese sarebbe attrezzata per rispettare pienamente il principio, redigendo il piano d'impresa, che ne è il necessario presupposto informativo ed infatti le disposizioni del Codice entreranno in vigore soltanto tra 18 mesi con il duplice risultato che ci sia il tempo per rimuovere imprecisione della norma e, soprattutto, per consentire alle imprese di attrezzarsi internamente con organi di controllo.

La nuova norma è una grande opportunità per l'imprenditore e l'impresa e l'auspicio è che ci sia un cambio di mentalità imprenditoriale sin'ora improntato sulla navigazione a vista e sul "ho sempre fatto cosi"; in ciò potrà essere fondamentale il ruolo di professionisti interni che assistano l'impresa e per le PMI sarà sempre più opportuno ricorrere alla figura del Temporary Manager.

 

 

 

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Domenica, 11 Novembre 2018 06:24

Termini della Pace Fiscale

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha pubblicato il provvedimento prot. n. 298724/2018 per i chiarimenti del decreto c.d. Pace Fiscale.

di Mario Vacca Parma 11 novembre 2018 - Il provvedimento che segue precisazioni già intervenute si concentra sul corretto calcolo dei termini ed evidenzia che la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero si perfeziona con il versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata entro il termine del novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997, ovvero assume rilevanza la sospensione derivante da:

 eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997.

 da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, comma 4, e 40-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, D.Lgs. 218/1997,
presentate entro il 23 ottobre 2018. E' espressamente previsto che il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata debba rinunciare alle istanze appena richiamate.

A tal riguardo, nell'eventualità il contribuente avesse presentato istanza per l'accertamento con adesione, il termine per aderire alla nuova definizione scadrà il 23.11.2018, o se successivo, nei 150 giorni successivi alla notifica dell'atto); diversamente, se all'istanza di accertamento con adesione avesse fatto seguito la sottoscrizione dell'accordo, e quest'ultima è sia avvenuta entro il giorno 24.10.2018, gli importi dovranno essere versati entro il termine del 13.11.2018.

Dopo il versamento dell'intero importo o del pagamento il contribuente dovrà consegnare la quietanza dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente.

 

 

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La legge 3 del 2012, meglio nota come legge salva suicidi per i contribuenti in crisi da sovraindebitamento è attualmente una delle misure più valide per aiutare i contribuenti in difficoltà economica.

di Mario Vacca Parma 3 novembre 2018 - In sostanza, la legge salva suicidi è la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori, commercianti di rivolgersi al tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento. In caso di situazione di effettiva difficoltà economica e a seguito degli accertamenti di giudice ed esperto contabile, il privato cittadini potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore.

Le disposizioni delle legge salva suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.

Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ('art. 6, comma 2, lett. a, Legge 3/2012)

Con la legge oggi vigente in caso si sovraindebitamento il debitore può:

- Pagare i suoi debiti secondo le effettive disponibilità;
- Sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste giudiziarie, ecc)
- Dilazionare il pagamento dell'iva;
- Stralciare i debiti chirografari (i debiti senza ipoteca);
- Richiedere al Tribunale la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi che supporti il debitore nella gestione della situazione e tuteli le parti.

Tali definizioni vengono mantenute anche nella bozza di riforma che presenta ulteriori novità:

- il limite temporale di 5 anni per la reiterazione della istanza di esdebitazione;
- il limite massimo di 3 richieste;
- la previsione di disposizioni specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentare un unico piano congiunto;
- la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri del medesimo nucleo familiare;
- la responsabilizzazione del soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni di tipo processuale in caso di violazione di specifiche regole di condotta.

Al debitore meritevole ma incapiente si concede la possibilità di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta presente o futura, il tutto in funzione della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della propria famiglia.

 

 

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Domenica, 28 Ottobre 2018 08:55

"Particolare" Interpretazione della Pace Fiscale

"Particolare" Interpretazione della Pace Fiscale - La legge sarebbe più favorevole per gli evasori?

di Mario Vacca Parma 27 ottobre 2018 - Leggendo tra le righe il decreto cosi detto "Pace Fiscale" parrebbe formulato per premiare i grandi evasori nonostante le reiterate dichiarazioni della maggioranza circa un provvedimento che aiutasse i contribuenti motosi a uscire dalla crisi.

In effetti chi ha debiti con il Fisco generati dal mancato versamento di tasse, potrà ricorrere alla rottamazione ter, per regolarizzare la posizione pagando per intero la somma dovuta ma senza sanzioni e interessi, e con una rateazione particolarmente favorevole con un massimo di 10 rate in cinque anni.

D'altra parte, chi è andato oltre al non pagare ed ha occultato somme imponibili, potrà mettersi in regola con la dichiarazione integrativa (un condono a tutti gli effetti) che favorisce il "contribuente" con uno sconto molto consistente, un'aliquota del 20%.

C'è da chiedersi come non imputare tutto ciò ad una vera e propria incongruenza del decreto fiscale, almeno cosi come impostato sin'ora.

Dopo le varie liti parlamentari, che potrebbero portare a rivedere alcuni punti della legge, parrebbe che rimarranno inalterati i termini generali della dichiarazione integrativa e della rottamazione ter.
La rottamazione ter riguarda tanto coloro che hanno aderito al provvedimento di definizione agevolata 2017, che potranno avere una rateazione più favorevole rispetto a quella attualmente prevista quanto tutti gli altri contribuenti, in relazione alle cartelle affidate agli agenti della riscossione fra il 2000 ed il 2017.

Come le altre definizioni agevolate accordate sin'ora si pagheranno per intero le tasse dovute, ma senza sanzioni e interessi di mora.
Con la dichiarazione integrativa si permetterà di regolarizzare capitali occultati purché rientrino entro il limite del 30% dell'imponibile dichiarato, fino a un tetto di 100mila euro, il tutto applicando un'aliquota del 20%.

Il tetto di 100mila euro si riferisce a ogni singola imposta e a ogni periodo fiscale. La sanatoria si applica a imposte sul reddito di persone fisiche ed imprese, addizionali, contributi, IVA. Saranno sanabili gli ultimi cinque anni fiscali.

Volendo concretizzare un esempio, ci si potrebbe riferire ad un fantomatico contribuente che abbia occultato 100 mila euro tra reddito ed iva per cinque anni, e che potrebbe fare emergere 500 mila euro, pagando una tassa del 20% sempre se lo scostamento rientri nel 30% della differenza.

A questo punto si apre un'interpretazione secondo la quale la legge sarebbe più favorevole per gli evasori che non per i contribuenti che hanno dichiarato onestamente le loro attività.

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Domenica, 21 Ottobre 2018 07:13

Le opzioni della Pace Fiscale

Di Mario Vacca Parma 20 ottobre 2018- -Il decreto collegato alla manovra di bilancio chiarisce gli aspetti della cosi detta pace fiscale, regolata attraverso diversi strumenti che spaziano dallo stralcio delle vecchie cartelle emesse sino al 2010 sotto i mille euro al "condono" sui redditi omessi tramite una dichiarazione integrativa con uno sconto , passando per la rottamazione delle cartelle con rate sino a 5 anni e bassi interessi.

Stralcio Cartelle Esattoriali
Il cosiddetto stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro, consegnate all'agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010 è forse tra le misure più importanti per l'alleggerimento del sistema, tanto che lo stesso Premier ha spiegato che questa norma è stata messa a punto sulla base della considerazione che gestire queste posizioni costa più del gettito che producono. Il Contribuente non dovrà far nulla e non dovrà pagare niente, verranno cancellate d'ufficio.

Dichiarazione integrativa
Una sorta di ravvedimento operoso sulle dichiarazioni dei redditi, che consente di presentare una dichiarazione integrativa applicando un'aliquota del 20%. Trattandosi di una dichiarazione integrativa, si tratta di una formula che riguarda solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. E' prevista la sanatorie di somme che non siano superiori al 30% di quanto dichiarato e in ogni caso, c'è un tetto massimo a 100 mila euro. Si attende di conoscere quali siano gli anni oggetto della sanatoria.

Rottamazione ter
La rottamazione ter è rivolta a coloro che hanno fatto domanda di rottamazione bis versando almeno una rata. Questi contribuenti possono diluire il debiti con il Fisco in modo molto più vantaggioso, con dieci rate di pari importo spalmate su cinque anni. L'operazione prevede una ridefinizione del debito e non prevede sanzioni o interessi di mora, e comporta il pagamento di un interesse agevolato pari al 2% annuo.

Definizione agevolata
C'è anche una nuova definizione agevolata che riguarda contribuenti che non hanno aderito ai precedenti provvedimenti di rottamazione. Il Governo non ha fornito molti dettagli giacché ci sono una serie di punti ancora da chiarire. Sicuramente questa nuova sanatoria riguarderà le pendenze con il Fisco e prevedrà il pagamento integrale della somma dovuta, senza interessi e sanzioni, e le rate su cinque anni. Mancano ancora indicazioni sull'eventuale estensione alle multe stradali e alle tasse comunali. La definizione agevolata è prevista anche per l'IVA, e consentirà di sanare gli atti del procedimento di accertamento e dei verbali di contestazione.

Sanatoria liti
Ci dovrebbe infine essere una nuova sanatoria delle liti pendenti, che consente a chi ha vinto in primo grado di pagare il 50% del dovuto, mentre chi ha avuto ragione anche in appello pagherà solo il 20% della somma.

Sono poi previste una serie di semplificazioni che riguardano diversi ambiti. Volendo citare alcune delle misure ritenute rilevanti, si richiamano le seguenti novità:
• snellimento delle procedure per costituire le società di capitali e riduzione degli oneri informativi e obblighi per le imprese;
• disposizioni a tutela degli imprenditori che, pur presentando una posizione debitoria nei confronti delle banche vantano forti crediti verso l'Erario (c.d. "norma Bramini");
• disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa;
• norme in materia di equità ai fini della determinazione dell'assicurazione RC auto.
Con riferimento, invece, al disegno di legge di bilancio 2019, è sicuramente nota la prevista introduzione del c.d. "reddito di cittadinanza": si tratta di una misura a sostegno del reddito, finalizzata a garantire che nessun cittadino abbia un reddito mensile inferiore a 780 euro (reddito tra l'altro destinato ad aumentare al crescere del numero dei componenti della famiglia).
Saranno pertanto anche aumentate a 780 euro le pensioni minime, distinguendo però a tal fine i proprietari di immobili da coloro che non lo sono.

Per quanto riguarda invece le misure fiscali occorre citare:
• la prevista estensione del regime forfettario fino a 65.000 euro, con aliquota "piatta" del 15%;
• la mini-Ires (con aliquota del 15%) sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili. Non dovrebbe invece più essere prevista la proroga del superammortamento;
• la cedolare fissa al 21% per tutte le locazioni, anche commerciali;
• la nuova "Ires verde", ovvero la previsione di incentivi fiscali per tutte le imprese che riducono l'inquinamento,
• le agevolazioni per le assunzioni di "manager dell'innovazione" altamente qualificati.
• Dal punto di vista previdenziale, infine, è prevista l'abrogazione delle disposizioni previste dalla Legge Fornero, con introduzione della c.d. "quota 100", e la proroga di "Opzione Donna".

Le conclusioni delle misure richiamate e di tutto ciò che ha trovato capienza nel disegno di legge di bilancio 2019, sono ora al vaglio della Commissione Ue.

Pubblicato in Economia Emilia