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Editoriale: - Buon 2019, senza il bazooka di Draghi. - La maschera della felicità - Alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica - Parmigiano Reggiano: il MIPAAFT approva le modifiche integrative al piano delle regolazione dell'offerta 2017-2019 -

SOMMARIO Anno 17 - n° 52 30 dicembre 2018
1.1 editoriale
Buon 2019, senza il bazooka di Draghi.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Gran tonfo per il prezzo del latte spot estero.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercato "sospeso".
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni - le tendenze rilevate al 18/12/2018 - nuovi grafici -.
6.1 lavoro marketing La maschera della felicità
7.1 amministrazione e fisco Alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica
7.2 amministrazione e fisco Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti: la fatturazione elettronica tra privati, ecco il manuale d'uso
8.1 ambiente Coltaro (PR), impianto di bonifica e canalizzazioni rimessi a nuovo
9.1 Parmigiano Reggiano Parmigiano Reggiano: il MIPAAFT approva le modifiche integrative al piano delle regolazione dell'offerta 2017-2019
10.1promozioni "vino" e partners
11.1 promozioni "birra" e partners

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Domenica, 30 Dicembre 2018 07:57

Esterometro

di Mario Vacca 30 dicembre 2018 - Il 2019 sarà caratterizzato dall'introduzione della fattura elettronica dal 2019 ma anche dal un nuovo spesometro mensile per le operazioni con l'estero. Di fatto si tratta di un nuovo modello Intrastat.
Particolare disanima la fornisce Assonime con la circolare 26 del 13 dicembre 2018 con la quale si illustrano le caratteristiche dell'obbligo e le sue concrete modalità applicative, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nell'area tematica del proprio sito dedicata alla fatturazione elettronica.

L'introduzione dell'esterometro – o spesometro transfrontaliero – si è resa necessaria al fine di portare a conoscenza del Fisco i dati delle operazioni che non transitano attraverso il SdI, dal momento che dal 2019 è stato abrogato l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute. L'obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.

Particolare rilevanza riveste in questo caso l'attenzione nel comprendere quando un soggetto passivo sia considerato stabilito in Italia e quando invece deve essere considerato residente in altro paese.
Si evidenzia che un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o ivi residente, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la stabile organizzazione Iva in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972).

Diversamente, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è "solo" identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, "il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia".

Ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, l'ambito applicativo dell'esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica rivolgendosi ai soggetti passivi d'imposta residenti stabiliti in Italia, con la differenza che:
- l'obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti stabiliti in Italia;
- lo spesometro transfrontaliero riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La circolare in commento, poi, dedica un paragrafo all'individuazione dei soggetti residenti esonerati dal nuovo obbligo. Trattasi di coloro che sono altresì esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l'esterometro e la fatturazione elettronica risultino allineati. In particolare, rientrano nella semplificazione, in primo luogo,

I piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario ed i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, godono sia dell'esonero della fattura elettronica che per l'inoltro dell'esterometro.

Per effetto delle modifiche al D.L. 119/2018 (cd. Decreto fiscale 2018) introdotte durante il relativo iter di conversione si aggiungono altre due categorie di soggetti esonerati, ovvero le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale e
coloro che sono tenuti all'invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera).

 

Pubblicato in Economia Emilia

Definizione, contenuto, canali di trasmissione, ricezione, registrazione. Uno studio a 360°gradi passando per una analisi dei casi particolari, delle sanzioni, delle deleghe agli intermediari

Roma 26 dicembre 2018

Una ricognizione esaustiva sullo stato dell'arte in materia a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà. Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "La fatturazione elettronica tra privati".

Il lavoro illustra il nuovo obbligo nelle operazioni fra privati alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, nonché delle ulteriori novità apportate dal D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Dopo una premessa, si approfondiscono l'ambito soggettivo, i requisiti e il contenuto della fattura elettronica con una analisi dei canali di trasmissione, emissione e ricezione. Spazio poi ad alcuni casi particolari. Sotto la lente dei commercialisti, le operazioni fuori campo e servizi di pubblica utilità, autofatture, fatture in reverse charge, immediate e differite. Una sezione è dedicata poi ai temi della registrazione, controlli del sistema di interscambio e scarto del file, conservazione. Focus sulle sanzioni e sulle modalità di conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari e relativi adempimenti a carico. Completa il documento uno studio sulla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e un capitolo sulle semplificazioni.

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ( www.fondazionenazionalecommercialisti.it ) oppure scaricabile dalla sezione ALLEGATI.

Pubblicato in Economia Emilia

Editoriale: - Ancora un Natale firmato. Terrorismo - Gran tonfo per il prezzo del latte spot estero - Cereali e dintorni. Mercato "sospeso" - Il distretto del Po in Cina con i più grandi fiumi del mondo - PARMIGIANO REGGIANO: annunciato un nuovo indice genetico - Frena la crescita della spesa alimentare domestica -
SOMMARIO
Anno 17 - n° 51 23 dicembre 2018
1.1 editoriale
Ancora un Natale firmato. Terrorismo
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Gran tonfo per il prezzo del latte spot estero.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercato "sospeso".
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni - le tendenze rilevate al 18/12/2018 - nuovi grafici -.
6.1 ambiente Il distretto del Po in Cina con i più grandi fiumi del mondo
7.1 zootecnia genetica PARMIGIANO REGGIANO: annunciato un nuovo indice genetico
7.2 consumi domestici Ismea - Frena la crescita della spesa alimentare domestica
8.1 emilia romagna Emilia Romagna - Oltre 5 milioni per innovazione e ricerca
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Chiarimenti sulla fatturazione elettronica. Sufficienti scontrino o ricevuta nell'attesa della fattura elettronica. L'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti riguardo l'imminente entrata in vigore della disposizione.

di Mario Vacca Parma 23 dicembre 2018 - La trasmissione della fattura elettronica potrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi dal momento della prestazione , ciò è previsto dal DL 119/2018 da poco convertito.

Qualche problema potrebbe porsi nell'ambito del commercio al dettaglio, ivi comprensi dei servizi di ristorazione, ove il cliente dovesse richiedere all'esercente l'emissione della fattura.
L'art. 22 del DPR 633/72 dispone infatti che detta emissione non sia obbligatoria, se non richiesta dal cliente "non oltre il momento di effettuazione dell'operazione".

Al riguardo, nel tentativo di risolvere il problema, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito - nella pagina delle FAQ - una duplice soluzione:

- nell'eventualità si scegliesse per l'emissione della fattura differita, il cedente potrà emettere una ricevuta o uno scontrino fiscale, che costituiranno documenti equivalenti al DDT; i corrispettivi certificati da ricevuta o scontrino, che siano stati successivamente fatturati, dovranno essere "scorporati" dal totale giornaliero;


- se invece si preferisse emettere la fattura immediata, trasmettendo il documento al SdI entro il termine per la liquidazione periodica, potrà essere rilasciata un'apposita quietanza (ai sensi dell'art. 1199 c.c. ), che non assume rilevanza fiscale o, in alternativa, una stampa cartacea della fattura o della ricevuta del POS. Anche in questa circostanza, però, si potrebbe optare per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovrebbero poi essere scorporati dall'ammontare giornaliero dei corrispettivi.

L'Amministrazione finanziaria fornisce anche ulteriori chiarimenti. In primis, atteso che, qualora il cliente sia un consumatore finale, l'esercente sarà comunque tenuto a consegnare una copia "analogica o elettronica" della fattura (salvo rinuncia dello stesso cliente), nel caso di "discordanza dei contenuti" fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa sono considerati validi i dati riportati nel documento digitale, salvo prova contraria.
Viene, infine, sottolineato che laddove la e-fattura sia preceduta dal rilascio dello scontrino o della ricevuta, i relativi estremi identificativi dovranno essere riportati nel documento, all'interno del blocco informativo "AltriDatiGestionali".

Con riferimento alle fatture differite, nelle "nuove" FAQ pubblicate, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Il soggetto passivo che decidesse di allegare i documenti di trasporto alla fattura potrebbe, da un lato, beneficiare della possibilità di usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica dell'Agenzia, ma dovrebbe porre particolare attenzione, dall'altro, a non superare i limiti dimensionali del singolo file fattura, pari a 5 MB, oltrepassati i quali il documento verrebbe scartato.

Anche per l'indicazione dei rimborsi richiesti dai professionisti per spese anticipate in nome e per contro della controparte, in luogo dell'utilizzo della sezione relativa ai beni e servizi ceduti o prestati con il dettaglio dell'importo e della natura dell'operazione ("N1"), è possibile compilare il blocco "AltriDatiGestionali", precisando la tipologia della spesa e l'ammontare della stessa nei campi previsti.

 

 

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Editoriale: - L'Europa non regge alla "Prova del Nove" - Lattiero caseari. Flessione per il latte spot estero - Cereali e dintorni. Nessuna sorpresa dall'USDA - Il Sale italiano in mani francesi?- Perché è un errore la cassa di espansione sul Baganza...

SOMMARIO Anno 17 - n° 50 16 dicembre 2018
1.1 editoriale
L'Europa non regge alla "Prova del Nove"
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Flessione per il latte spot estero.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni - le tendenze rilevate al 10/12/2018 - nuovi grafici -
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni. Nessuna sorpresa dall'USDA.
5.1 IGP e sale italiano Il Sale italiano in mani francesi?
6.1 ambiente ponti Ponte sul Po di Colorno: firmato il contratto col consorzio Coimpa
6.2 ambiente Perché è un errore la cassa di espansione sul Baganza
7.1 lattiero caseario ONAF – La tradizione casearia italiana descritta dai suoi nuovi assaggiatori
7.2 bonifica nomine Bonifica Parmense, alla vicepresidenza l'imprenditore Giacomo Barbuti
8.1 Ambiente Bonifica Centrale, il piano triennale 2019-2021
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Come Cambia lo scenario del recupero crediti e dei prestiti bancari il giorno dopo l'introduzione di regole più stringenti per la copertura delle sofferenze bancarie.

di Mario Vacca Parma 9 dicembre 2018 - Lo scorso mese di Marzo sono stati pubblicati gli aggiornamenti alle linee guida della Vigilanza BCE con le quali sono state introdotte nuove disposizioni per la copertura dei crediti deteriorati in pancia alle banche. Tra le altre disposizioni, si prevede che la copertura dei crediti deteriorati non garantiti sia compiuta entro due anni e quelli garantiti entro massimo 7 anni.

I crediti deteriorati vengono classificati in tre categorie:
 posizioni scadute da almeno 90 giorni di importo rilevante, pari ad almeno il 5% dell'esposizione da misurare sulla singola linea di credito e sull'importo ancora dovuto;
 inadempienze probabili, generalmente detti Unlikely to pay (UTP), per le quali le banche rilevano un rischio in capo al debitore indipendentemente dallo scaduto; si tratta di segnali di allarme ma non di obblighi ed il tutto è condizionato dalla decisione dei singoli istituti;
 le sofferenze vere e proprie, dette Non performing loans (NPL), che riguardano la cessazione del rapporto a seguito dell'insolvenza del debitore.

La questione dei debiti bancari cammina di pari passo con il concetto di crisi d'impresa e le nuovi disposizioni hanno genesi in un momento in cui anche la riforma fallimentare introduce molte novità. La problematica fondamentale riguarda le procedure di recupero che sono caratterizzate da una cronica lentezza delle procedure giudiziali.

Con le nuove linee guida viene modificato essenzialmente il modo in cui le banche procederanno alla gestione del credito, con ovvi appesantimenti dei loro bilanci a fronte di procedure di recupero che molto probabilmente avranno tempistiche superiori ai due anni entro i quali si prevede la svalutazione del 100% del credito.

Naturalmente sarebbe opportuno che le due situazioni tendessero a coincidere e questo traguardo potrebbe imprimere un'accelerazione verso il ritorno degli istituti ad erogare nuovamente credito ad imprese e famiglie oggi ai minimi storici.

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Editoriale: - Macron, sconfitto e denudato dai "Gilet Gialli" - Lattiero caseari. Formaggi DOP sempre più su. - SIMA Innovation Awards: i vincitori - Nuove tasse sulle auto nuove a Gasolio e Benzina? Non è questione ambientale come pensano di farci credere. - Quello strano odore al Poggio di Sant'Ilario Baganza: -

SOMMARIO Anno 17 - n° 49 9 dicembre 2018
1.1 editoriale
Macron, sconfitto e denudato dai "Gilet Gialli"
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Formaggi DOP sempre più su.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. La tregua dei Dazi
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni. La tregua dei Dazi forse compromessa.
5.1 meccanica eventi SIMA Innovation Awards: i vincitori
6.1 la favola ambientale Nuove tasse sulle auto nuove a Gasolio e Benzina? Non è questione ambientale come pensano di farci credere.
6.2 ambiente Quello strano odore al Poggio di Sant'Ilario Baganza:
7.1 lattiero caseario Latte e derivati - tendenze.
7.2 tutela alimentare Tutela dei Marchi all'estero: 2 milioni in più per le imprese
8.1 vino eventi Lungarotti: cantine aperte a Natale
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Editoriale: - Homo stupidus, stupidus, stupidus? Ci pensano i cinesi a correggere la società!- Lattiero caseari. Volano le DOP principali. - Vitamina D: come aumentarla con l'olio di fegato di merluzzo 

SOMMARIO Anno 17 - n° 48 2 dicembre 2018

1.1 editoriale
Homo stupidus, stupidus, stupidus? Ci pensano i cinesi a correggere la società! 
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Volano le DOP principali.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. In attesa dello scontro finale?
4.1 lambrusco A Ciano d'Enza, il PALIO DEI LAMBRUSCHI
5.1 FICO Bologna Un anno di FICO
6.1 logistica alimentare Gema Magazzini Generali vince "Il logistico dell'anno 2018"
6.2 ambiente Matteo Catellani è il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.
7.1 ambiente Acqua e cibo, un contest su facebook e instagram grazie alla Bonifica
7.2 ambiente Vitamina D: come aumentarla con l'olio di fegato di merluzzo
8.1 parmigiano reggiano Parmigiano Reggiano: l'assemblea approva il bilancio preventivo 2019
8.2 tutela alimentare Prantera (Forza Civica): Tuteliamo le nostre eccellenze alimentari
9.1 banche e libretti .Libretti al portatore, un mese allo stop: cosa fare per estinguerli
10.1promozioni "vino" e partners
11.1 promozioni "birra" e partners

 

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Domenica, 02 Dicembre 2018 08:12

Semplificazioni fiscali

Il Disegno di Legge "Semplificazioni" proposto in Commissione Finanze prevede alcuni emendamenti che vanno dalla revisione delle società di comodo all'addio agli Isa, passando per l'accorpamento di Imu e Tasi ed il condono sulle irregolarità formali.

Per la revisione delle società di comodo è prevista l'esclusione dall'applicazione dei meccanismi per le piccole società e la soppressione dello spesometro transfrontaliero che avrà cadenza annuale.

L' emendamento voluto da Massimo Bitonci, Massimo Garavaglia e Alberto Gusmeroli prevede una sanatoria delle irregolarità formali per gli anni 2013-2017, che non siano frutto d'evasione ma errori formali e contabili: con un piccolo versamento non superiore ai mille euro per ciascun anno si consente la sanatoria di errori materiali e contabili contenuti nelle dichiarazioni.

Tra gli emendamenti c'è anche quello che cancella l'obbligo per la Guardia di Finanza di controllare ogni cinque anni le imprese di medio-grandi dimensioni mentre si lavora anche ad una proposta volta ad accorpare IMU e TASI, trattandosi di una duplicazione d'imposta, anche se non ci sia alcuna certezza dal momento che potrebbe essere inserita in un emendamento alla legge di bilancio o come proposta di legge.

L'emendamento Ruocco-Gusmeroli presenta l'addio definitivo agli ISA, gli Indicatori di affidabilità fiscale previsti per il 2019, al fine di evitare complicazioni alla vita delle imprese. La proposta nasce dalla considerazione che, per quanto gli ISA rappresentino uno strumento di compliance, mantengono in tutto l'impianto di richiesta dati previsto per i tradizionali Studi.

Pubblicato in Economia Emilia