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Editoriale: -Blocco navale e ordine di sparare. Andreotti e Prodi applauditi... -Lattiero caseari. Grana Padano e Parmigiano Reggiano si prendono una pausa - Cereali e dintorni. Prezzi in flessione negativa - Polonia, inchiesta giornalistica svela possibile scandalo della carne - Torrente Enza: presentazione a Vetto della tabella di marcia - Lactalis-Parmalat-Galbani, la preoccupazione dei sindacati.-

SOMMARIO Anno 18 - n° 05 03 febbraio 2019
1.1 editoriale
Blocco navale e ordine di sparare. Andreotti e Prodi applauditi...
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Grana Padano e Parmigiano Reggiano si prendono una pausa
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. Grana Padano e Parmigiano Reggiano grafici tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Prezzi in flessione negativa
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni - tendenze
6.1 bonifica parma Corsetto, riqualificato l'impianto a servizio di un territorio di 700 ettari
6.2 scandalo carne polacca? Polonia, inchiesta giornalistica svela possibile scandalo della carne
7.1 bonifica e difesa idraulica Bonifica Parmense, impianti in funzione e maestranze a lavoro
7.2 formaggi DOP ONAF – Un movimento che cresce e porta alto un patrimonio italiano
8.1 ambiente Torrente Enza: presentazione a Vetto della tabella di marcia.
8.2 caseifici aperti 13 e 14 aprile Caseifici Aperti: un week-end alla scoperta del Parmigiano Reggiano DOP
9.1 ceta e export CETA e la Guerra dei Dazi. Claudio Guidetti, Mulino Formaggi srl, a Presa Diretta al minuto 38 circa.
10.1 parmalat Lactalis-Parmalat-Galbani, la preoccupazione dei sindacati.
11.1promozioni "vino" e partners
12.1 promozioni "birra" e partners

 

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Domenica, 03 Febbraio 2019 08:15

L'esenzione per il welfare aziendale

di Mario Vacca Parma 3 gennaio 2019 - Rivestono sempre più importanza per i tanti imprenditori i chiarimenti delle Entrate in risposta agli interpelli presentanti da singole aziende.

Nel caso specifico in risposta all'interpello n. 10/2019 l'Agenzia delle Entrate disamina quando i benefit concessi ai dipendenti risultano esclusi dalla tassazione in busta paga e non formano oggetto di base imponibile INPS.

Anche in questa occasione l'Agenzia ha menzionato che i benefit devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e perseguire specifiche finalità e devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti confermando il principio secondo il quale perché i benefit riconosciuti ai dipendenti non generino imponibile è necessario che non siano rivolti al singolo o costituiscano vantaggi solo per alcuni lavoratori.

Con la circolare n 5/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale apsetto non va inteso solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (di un certo livello o di una certa qualifica oppure, ad esempio, tutti i dipendenti del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.

Nel caso specifico una società che gestisce un'attività di ristorazione ha presentato l'interpello per domandare il corretto trattamento fiscale di un piano di welfare comprendente una serie di servizi destinati a diverse categorie di lavoratori.

Il piano ha previsto - per la categoria dei "manager" - il diritto all'assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli mentre - per la categoria degli "addetti alla sala" - (diversi collaboratori in libro matricola, di cui uno in somministrazione a tempo determinato e uno stagista extracurriculare, percettore di un'indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata, mentre il programma ha lasciato esclusi gli addetti alla cucina e l'addetto alla cassa.

Salta immediatamente all'occhio che il programma di welfare prospettato non offra servizi alla generalità dei dipendenti, lasciandone fuori alcuni. In questi casi ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro va verificato l'eventualità che i destinatari rappresentino una "categoria di dipendenti".

L'Agenzia nella risposta evidenzia che per quanto riguarda amministratore della società e direttore di sala l'esenzione non può essere attuabile in quanto i due beneficiari non possono essere considerati categoria omogenea dal punto di vista dell'inquadramento giuridico e contrattuale. Per quanto concerne invece gli addetti alla sala si possono considerare categoria omogenea dal punto di vista contrattuale, incorporando anche lo stagista (titolare di reddito assimilato) e all'addetto alla sala assunto con un contratto di somministrazione a tempo determinato, cosi come previsto dall'art. 51 del TUIR

 

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Editoriale: -Aquisgrana, come ti dissolvo l'UE in un minuto. -Lattiero caseari. Burro sempre stabile. - Cereali e dintorni. Mercati in stallo. - Un Reggiano al vertice CGIL - Pomodoro da Industria, Rancan e Rainieri chiedono l'aumento del prezzo della materia prima -

SOMMARIO Anno 18 - n° 04 27 gennaio 2019

1.1 editoriale
Aquisgrana, come ti dissolvo l'UE in un minuto. Splendidi alleati (6)
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Burro sempre stabile.
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. Burro sempre stabile. - Grafici di Tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati protetti e in rialzo.
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. GRAFICI di TENDENZA
6.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati in stallo.
7.1 sindacato lavoratori Un Reggiano al vertice CGIL
7.2 bonifica Amministrazioni e Consorzio insieme per la lotta al dissesto idrogeologico
8.1 Vino e estro GIANLUCA – il vino, il suo estro, la sua anima clandestina
9.1 pomodoro Pomodoro da Industria, Rancan e Rainieri chiedono l'aumento del prezzo della materia prima
9.2 destinazione turistica Emilia l'Emilia in un Touch Wall
10.1 bacini idrici - Enza Fabbisogni idrici nell'area dell'Enza.
11.1promozioni "vino" e partners
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Domenica, 27 Gennaio 2019 06:41

Strumenti di allerta della crisi

di Mario Vacca Parma 27 gennaio 2019 - A seguito della crisi degli ultimi anni, il legislatore ha inteso procedere ad una riforma della legge fallimentare con l'introduzione dell'obbligo a carico di tutte le aziende "di dotarsi di un sistema di allerta interna" in grado di individuare squilibri di natura finanziaria, reddituale e patrimoniale indicativi della crisi d'impresa per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

L'imprenditore, l'amministratore o il consiglio di amministrazione dovrà dotarsi di strumenti atti a rilevare i sintomi della crisi prima che intervenga una segnalazione ad opera dei soggetti abilitati (tra cui l'Agenzia delle Entrate, gli istituti previdenziali, le banche) presso l'organismo di composizione della crisi territoriale competente, che dovrà essere costituito presso la Camera di Commercio competente.
Il fine della nuova normativa, con benefici per tutti, sarebbe quello di monitorare l'assetto economico-finanziario dell'azienda per garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo ed individuare l'insorgere di situazioni che potrebbero provocare un prolungato squilibrio economico-finanziario, compromettendo la situazione dell'azienda stessa.

Tra i soggetti segnalatori figurano gli istituti di credito ed è pertanto del tutto lecito attendersi che gli stessi porranno maggiore attenzione all'andamento delle aziende clienti, alle perdite attese dal singolo rapporto. Il monitoraggio sul credito interverrà dal momento dell'erogazione, con un'analisi continua degli scostamenti dei parametri da quanto programmato.

Mentre la proposta della legge è costruttiva, dal ceto bancario, già oggi in un clima poco propenso al credito ed agli impieghi, dovremmo attenderci una maggiore selettività nell'erogazione o quantomeno un inasprimento del livello degli spread applicati.

Ho avuto modo di scrivere più volte articoli al riguardo ed ho sempre sostenuto che siamo di fronte ad un cambiamento che imprenditori, commercialisti e consulenti devono cogliere per rendere più efficiente il proprio e l'altrui lavoro.

Pubblicato in Economia Emilia
Domenica, 20 Gennaio 2019 08:43

Esterovestizione, il caso D&G fa scuola

Di Mario Vacca Parma 20 gennaio 2019 - Le contestazioni in fatto di esterovestizione sono ritornate sotto i riflettori a seguito della recente pronuncia della corte di cassazione sul caso D&G (Cassazione 33234 del 21 dicembre 2018); i giudici di legittimità hanno negato la sussistenza dell'esterovestizione con il rigetto delle motivazioni addotte dalla commissione tributaria regionale, la quale aveva concordato con la tesi avanzata dall'ufficio circa l'ubicazione della sede amministrativa (rectius: sede effettiva) della società lussemburghese - proprietaria dei marchi - presso gli uffici della controllante italiana.

Gli ermellini hanno sancito che non è sufficiente riscontrare che la sede effettiva della società estera sia in realtà localizzata in Italia essendo lo stato dal quale si originano e sono profusi gli impulsi gestionali e le direttive amministrative. Piuttosto è necessario che la società estera sia una costruzione di puro artificio che non svolga una effettiva attività economica.

A tal proposito, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del Tuir, i verificatori hanno l'onere di provare congiuntamente che:
-la sede effettiva situata in Italia;
- vi sia l'impiego di una struttura meramente artificiosa ove la forma giuridica non è rappresentativa della realtà economica.

La corte ha anche sottolineato che la costituzione in uno stato dell'Ue di una società al fine di fruire di una fiscalità più vantaggiosa non costituisce un abuso e ciò in applicazione del principio di libertà di stabilimento.

La giurisprudenza individua la sede nel luogo ove hanno luogo le attività amministrative e di direzione della società, le assemblee e non tralasciando le residenze ed i domicili dei dirigenti.

L'agenzia dell'entrate chiarisce opportunamente che l'attività di coordinamento e indirizzo della controllante deve essere distinta dagli atti concreta amministrazione e quindi ove si dimostra che la gestione operativa sia svolta all'estero, la circostanza che gli indirizzi strategici siano emanati dall'Italia non dovrebbe assumere particolare valenza della potenziale estrovestizione della consociata estera.

A seguito delle pronunce della Corte di Cassazione e ovviamente dei dettati comunitari occorrerebbe adesso che le prassi accertative si adeguino di conseguenza.

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Editoriale: -Ma che simpatiche canaglie son questi splendidi alleati! - Lattiero caseari. Latte spot in gran risalita - Cereali e dintorni. Mercati confusi e decisioni emotive. - A Forlì torna SAPEUR, la kermesse del gusto - The Craftsman – L'artigiano del dettaglio a Reggio Emilia - CETA, "PresaDiretta" ha fatto tappa a Parma - Intervista a Claudio Guidetti -

SOMMARIO Anno 18 - n° 03 20 gennaio 2019
1.1 editoriale
Ma che simpatiche canaglie son questi splendidi alleati!
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Latte spot in gran risalita.
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. Latte spot in gran risalita. - grafici
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Crop forecaster, prevede un calo del 5%?
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Crop forecaster, prevede un calo del 5%? GRAFICI di TENDENZA
6.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati confusi e decisioni emotive.
7.1 eventi e sapori A Forlì torna SAPEUR, la kermesse del gusto
8.1 Londra anni 30 a Reggio Emilia The Craftsman – L'artigiano del dettaglio a Reggio Emilia
9.1 agroalimentare commercio "Nave del Sadino", torna a splendere il gioiello sul torrente Recchio
9.2 CETA e export formaggi CETA, "PresaDiretta" ha fatto tappa a Parma - Intervista a Claudio Guidetti
10.1 export Arabia saudita Parmigiano Reggiano "On Air" nei Paesi Del Golfo
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Editoriale: - Il 2019 si è aperto con una nuova crisi bancaria- Lattiero caseari. Riapertura positiva per Grana e Parmigiano - Cereali e dintorni. Mercato in balìa delle voci di corridoio. - Soddisfazione per i primi dati sui saldi. - Monster frozen! -

SOMMARIO
Anno 18 - n° 02 13 gennaio 2019
1.1 editoriale
Il 2019 si è aperto con una nuova crisi bancaria
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Riapertura positiva per Grana e Parmigiano
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercato in balìa delle voci di corridoio.
5.1 cereali e dintorni grafici.
6.1 saldi Soddisfazione per i primi dati sui saldi.
6.2 zootecnia e ricerca Lattiero Caseario: all'Università di Parma 587mila euro per due progetti di ricerca
7.1 agroalimentare commercio I Centri agroalimentari Caab, Caar e Cal vanno in rete per migliorare competitività ed efficienza
7.2 vini bio e biodinamici Vini bio e biodinamici sono una realtà?
8.1 sfide Monster frozen!
9.1promozioni "vino" e partners
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Cesari protesta per il fondo imu-tasi, ma e' stato il PD a cancellarlo. Cavandoli e Campari (Lega): "Il nostro Governo invece lo ha rifinanziato".

Parma, 6 gennaio 2019 - I parlamentari leghisti Laura Cavandoli e Maurizio Campari rispondono agli attacchi di Cesari al Governo.
"Il segretario provinciale PD accusa il Governo Conte di avere tagliato fondi agli enti locali e invece i tagli di cui parla sono colpa del Governo PD:, dunque finanziato solo fino al 2018. Pertanto il PD ne aveva previsto la cancellazione totale da quest'anno: dal 2019, tutti i Comuni avrebbero dovuto arrangiarsi e farne a meno
Il Governo Conte invece lo rifinanzia con 190 milioni di euro per il 2019 e si è impegnato a mantenerlo con risorse aggiuntive fino al 2033, dando così la possibilità ai Comuni di programmare i propri bilanci anche per il futuro.

Un'altra misura a favore degli enti locali da parte del Governo, dopo lo sblocco degli avanzi di gestione, il salvataggio del Piano Periferie, lo stanziamento di 400 milioni per le opere dei comuni medio-piccoli e i 3.750 milioni erogati fino al 2033 per le province, prima svuotate di ogni risorsa dalla legge Delrio e poi completamente abbandonate a se stesse dopo la bocciatura del referendum costituzionale. Con che soldi avrebbero dovuto fare la manutenzione di strade e scuole superiori cui sono obbligate? Evidentemente anche qui si aspettavano i "populisti" a rimediare ai danni del PD.
Spiace che uno come Cesari, che è stato sindaco fino a poco fa parli a vanvera e si presti ad attacchi gratuiti pur di avere un po' di visibilità sul giornale. Pensi piuttosto ai danni che il suo partito ha fatto ad enti locali e cittadini in questi anni.

Del resto, la sinistra mostra la stessa faccia tosta con cui, dopo aver riempito le città di disperati e delinquenti, pretende di dare lezioni al Governo su come si fa la Sicurezza.
Ancora una volta, il Governo "populista" rimedia ai danni dei Governi PD".

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Sommario Anno 18 - n° 01 06 gennaio 2019

1.1 editoriale
L'epifania, tutte le feste si porta via.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Gran tonfo per il latte spot
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. 1° gennaio col "riso" in bocca...
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni - le tendenze rilevate al 02/01/2019 - nuovi grafici -
6.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati in fibrillazione e logistica ancora assente.
7.1 difesa idraulica Sulla difesa idraulica di Colorno. La posizione di AIPO
7.2 difesa idraulica La replica di AMO COLORNO a AIPO
8.1 ambiente Ambiente - lotta alla plastica, si comincia dai cotton fioc.
8.2 salute e consumi Snack al supermarket: via dalle casse dei supermercati.
9.1 ambiente Nuovo allarme ambientale.
10.1promozioni "vino" e partners
11.1 promozioni "birra" e partners

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Domenica, 06 Gennaio 2019 08:56

Quando il Fondo Patrimoniale è fraudolento

di Mario Vacca 6 gennaio 2019 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41704 del 26.09.2018, ha affrontato la controversia circa la costituzione di un fondo patrimoniale nel quale è stato conferito la sola nuda proprietà di beni immobili, ritenendo l'operazione reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto a totale favore dell'usufruttario e non dei bisogni della famiglia ed in più costituito successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento.

Il tribunale di Siena ha emesso la prima sentenza comminando quattro mesi di reclusione e la confisca della nuda proprietà dei beni conferiti, giudizio al quale il soggetto ha posto inutilmente ricorso avverso la Corte d'appello di Firenze e successivamente in Cassazione, articolando l'ultimo baluardo di difesa deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la mancanza dell'elemento psicologico e la qualificazione del bene come diversa dal corpo del reato.

Leggendo il ricorso si indica l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo che la costituzione del fondo patrimoniale non sia atto idoneo a rendere inefficace, integralmente o parzialmente, la riscossione coattiva delle imposte, stante l'impossibilità di ritenere il suddetto atto fraudolento; per quanto concerne la mancanza dell'elemento psicologico del reato, si è giustificata la mancata intenzione specifica di sottrarsi al pagamento delle imposte; in ultimo si è contestata la confisca dei beni immobili, esponendo che non potessero essere qualificati tanto come corpo quanto come profitto del reato.

La Suprema Corte ha affrontato tutte le motivazioni questioni in maniera chiara e precisa, effettuando prima una identificazione teorica della fattispecie criminosa descritta dall'articolo 11 D.Lgs. 74/2000.

La norma appena richiamata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse inerenti, per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.
L'oggetto giuridico protetto dalla disposizione esaminata non è il diritto di credito del Fisco, ma la garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 cod. civ., stante la configurabilità della condotta criminosa anche nella ipotesi in cui, dopo il compimento dell'atto fraudolento, avvenga comunque il pagamento dell'imposta.

A parere dei giudici il comportamento tenuto dal ricorrente rientra fra "gli altri atti" descritti dall'articolo 11 citato, essendo interpretabile come una clausola residuale che intende punire tutte quelle operazioni che, pur non rientrando nel novero delle alienazioni simulate, nonostante la loro legittimità formale, alterano la rappresentazione della realtà percepita dai terzi, mettendo a repentaglio o rendendo più difficoltosa la riscossione delle imposte.

Tra l'altro, giacché trattasi di un reato di pericolo concreto, perché si possa addivenire ad una condanna occorre che venga dimostrata la potenziale lesione delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, in ossequio al principio di offensività.

Nel caso di specie, il conferimento in fondo patrimoniale della sola nuda proprietà dei due beni immobili integra una condotta censurabile ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 74/2000 sia perché rende più difficoltosa l'esecuzione (l'articolo 170 cod. civ. esclude l'esecuzione relativamente ai debiti che il creditore conosceva non essere stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia) sia perché, riguardando non l'intera proprietà ma solo una parte del diritto dominicale, esso non porta alcun vantaggio a favore dei destinatari del fondo patrimoniale, sicché è evidente la natura fittizia e fraudolenta del congegno negoziale, attuato dopo che il contribuente ha avuto contezza delle pretese tributarie a suo carico.

In ordine al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha avvalorato le conclusioni dei giudici precedenti sostenendo che la competente Corte d'appello ha correttamente applicato la norma, ritenendola a dolo specifico e indicando tutte le circostanze di fatto necessarie per stabilire l'esistenza del fattore psicologico de quo.

Non ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato anche il motivo attinente alla confisca per equivalente, istituto previsto dall'articolo 240 c.p.: il profitto del reato, infatti, altro non è che la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del contribuente, e non il debito tributario inadempiuto.

 

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