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Agenzia Stampa Agroalimentare: SOMMARIO Anno 18 - n° 9 3 marzo 2019 -
Editoriale: - Cyber Attack. La fragilità di un sistema interconnesso. La conferma dai "Servizi" - Lattiero caseari. Prezzi stabili, nessuna variazione sensibile. - Cereali e dintorni. Mercati piatti, ma qualcosa potrebbe accadere - 


SOMMARIO Anno 18 - n° 09 03 marzo 2019
1.1 editoriale
Cyber Attack. La fragilità di un sistema interconnesso. La conferma dai "Servizi"
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Prezzi stabili, nessuna variazione sensibile.
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. Prezzi stabili, nessuna variazione sensibile. Grafici di tendenza.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati piatti, ma qualcosa potrebbe accadere
5.1 salute e integratori Consorzio della Bonifica Parmense, maxi esercitazione anti alluvione a Colorno
5.2 difesa idraulica Tra gestione delle acque e federalismo fluviale.
6.1 sport eventi Turismo outdoor: ecco chi presenterà le vacanze attive a OUTDOOR EXPO 2019.
7.1 comuni in festa A FICO, Noceto in Festa fa il pieno.
8.1 cereali e contratti filiera Nuovi contratti di filiera Mais – Soia – Favino
9.1promozioni "vino" e partners
10.1 promozioni "birra" e partners



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di Mario Vacca, Parma 3 fmarzo 2019 - L'entrata in vigore della fattura elettronica è stata propedeutica all'ingresso di altri adempimenti, infatti il D.L. 119/2018 stabilisce che a partire dal prossimo 1° luglio alcuni contribuenti saranno obbligati ad inoltrare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

E' importante verificare il volume d'affari al 31 dicembre 2018 per determinare se il contribuente rientra in uno dei due scaglioni di decorrenza, infatti:

 dal 1° luglio 2019, sono obbligati i soggetti con un volume d'affari superiore ad € 400.000;
 dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall'ammontare del volume d'affari.

L'adempimento obbliga il contribuente all'adozione dei "registratori telematici", già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016, o comunque di nuovi strumenti, individuati successivamente dall'Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.

Alla stregua delle modalità di trasmissione già adottate con la fattura elettronica, si deve procedere all'invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso. Anche in questo caso nell'eventualità di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l'esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.

L'obbligo di trasmissione porta anche l'abrogazione – a partire da gennaio 2020 – del registro dei corrispettivi.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 "ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Nel linguaggio corrente, in caso di corretta certificazione dell'operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000. In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997, "Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000".

L''articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero dall' adempimento, sulla base della tipologia di attività svolta dai soggetti passivi e dal luogo di esercizio dell'attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d'Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.

 

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Cibus Agenzia Stampa Agroalimentare: SOMMARIO Anno 18 - n° 8 24 febbraio 2019 -
Editoriale: - Con il cerino in mano e pochi spazi di manovra. - Lattiero caseari. Prezzi in discesa salvo per le due DOP principali - Pomodoro: senza accordo, a rischio l'oro rosso in Emilia-Romagna. - Parmalat - Le rassicurazioni di Bernie -

SOMMARIO Anno 18 - n° 08 24 febbraio 2019
1.1 editoriale
Con il cerino in mano e pochi spazi di manovra.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Prezzi in discesa salvo per le due DOP principali.
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. Prezzi in discesa salvo per le due DOP principali. GRAFICI TENDENZA
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Nell'incertezza i fondi alleggeriscono le posizioni
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni - grafici di tendenza
6.1 salute e integratori Richiamati integratori alimentari GINKGO SIMUL CPS e BIOGIN CPS
6.2 appennino Difesa attiva Appennino-Bonifica Parmense.
7.1 campagna pomodoro Pomodoro: senza accordo, a rischio l'oro rosso in Emilia-Romagna.
7.2 lambrusco Lambrusco: Cantina Formigine Pedemontana nella top ten italiana web reputation
8.1 sicurezza idraulica Emilia Centrale: presentati i primi 19 progetti per 36 milioni di euro
9.1 latte e parmalat Parmalat - Le rassicurazioni di Bernier
10.1promozioni "vino" e partners
11.1 promozioni "birra" e partners



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Sabato, 23 Febbraio 2019 17:39

Gli Organismi di composizione della crisi

Il legislatore nell'introdurre il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza si è concentrato molto nell'individuare le modalità per rilevare l'emersione anticipata delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa.

Di Mario Vacca Parma 23 febbraio 2019 - Una delle novità è l'introduzione degli Organismi di Composizione della Crisi (Ocri), che assumono un importante ruolo nel far suonare quel campanello d'allarme e rilevare in tempo gli scompensi aziendali.

L'organismo è costituito presso ciascuna Camera di Commercio ed avrà il compito di ricevere e gestire le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni della società e dai creditori pubblici qualificati, dirigere il corso del procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su istanza di quest'ultimo, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Il segretario generale della camera di commercio avrà il compito di individuare il referente dell'organismo come da D.Lgs. 14/2019. Quest'ultimo sarà destinatario della segnalazione e dovrà attivarsi per darne immediata comunicazione agli organi di controllo della società oltre che nominare un collegio di tre esperti tra quelli iscritti all'Albo dei curatori (Art. 358 D.Lgs 14/2019) di cui, uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, un altro designato dal presidente della camera di commercio, naturalmente diverso dal referente stesso e l'ultimo appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

Il collegio avrà l'obbligo di ascoltare il debitore e valutare sia gli elementi forniti da quest'ultimo che i dati assunti da terzi e, nell'eventualità ritenesse insussistente la crisi o anche ritenesse trattarsi di imprenditore non soggetto agli strumenti di allerta, potrà archiviare la procedura. L'archiviazione opererà anche nel caso in cui un professionista indipendente attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 15 D.Lgs. 14/2019.

Nel caso opposto, nell'eventualità il collegio dovesse rilevare l'esistenza della crisi, potrà individuare con il debitore le possibili misure di rimedio fissando un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei in caso di positivi riscontri delle trattative), per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
Il debitore che presenta istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale delle imprese le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli obblighi in materia di riduzione del capitale per perdite, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Il tribunale potrà revocare in ogni momento le misure concesse laddove rilevi – in proprio o per segnalazione del collegio - atti di frode nei confronti dei creditori o se si manifestasse l'impossibilità di attuare le misure adottate.

Allo scadere del termine ed in mancanza di una risoluzione il debitore - entro 30 giorni - potrà presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'art. 37 D.Lgs. 14/2019, scelta in pratica obbligata dal momento che in assenza di quest'ultima il collegio potrà segnalare lo stato di insolvenza al pubblico ministero che potrà attivare il ricorso per la liquidazione giudiziale.

Come anticipato le segnalazioni potranno essere effettuate tanto dagli organi interni della società quanto dai creditori pubblici qualificati quali gli istituti di credito; Considerando le difficoltà che le banche attraversano in questo periodo nel finanziare o rifinanziare debiti in scadenza di tante aziende, è unanime il consiglio per tutti gli imprenditori grandi e soprattutto per piccole imprese – di adottare un sistema di efficace di controllo di gestione, magari governato da un Temporary Manager.

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Editoriale: - Sanremo, dove son finite le canzonette - Lattiero caseari. Grana Padano in leggera ripresa - Cereali e dintorni. Dai Dati USDA nessuna sorpresa. - Parmigiano, Lambrusco , Pera e industria hanno bisogno della bretella - 2018 anno nero della ristorazione italiana - "Marchesi Antinori" contraffatto. La procura di Parma smantella l'organizzazione. - Parmigiano Reggiano: record di medaglie ai World Cheese Awards -

SOMMARIO Anno 18 - n° 07 17 febbraio 2019
1.1 editoriale
Sanremo, dove son finite le canzonette?
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Grana Padano in leggera ripresa
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. Grana Padano in leggera ripresa Grafici tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Dai Dati USDA nessuna sorpresa.
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni - grafici di tendenza
6.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Trump anima i mercati
7.1 infrastrutture e imprese Parmigiano, Lambrusco , Pera e industria hanno bisogno della bretella
7.2 Maltempo e irrigazione Post esondazione del Reno, i danni al Canale Emiliano Romagnolo stoppano l'irrigazione
8.1 Animali e spazi comuni Cane lasciato libero in cortile: inquilino condannato.
8.2 ristorazione 2018 anno nero della ristorazione italiana
9.1 World Cheese Awards Parmigiano Reggiano: record di medaglie ai World Cheese Awards
10.1 contraffazione vino Antinori "Marchesi Antinori" contraffatto. La procura di Parma smantella l'organizzazione.
11.1promozioni "vino" e partners
12.1 promozioni "birra" e partners(per seguire gli argomenti correlati clicca QUI)

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Domenica, 17 Febbraio 2019 05:38

Attenzione agli aumenti dei costi Bancari

Attenzione particolare agli aumenti dei costi Bancari. Incrementi che sfiorano anche il 50%.

di Mario Vacca Parma 16 febbraio 2019 - L'Osservatorio SosTariffe.it pubblica le proprie rilevazioni secondo le quali gli istituti bancari hanno attivato aumenti di costo per le operazioni sui conti corrente. Il documento evidenzia come siano cambiati i costi di gestione annuali addebitati sui conti e quindi sostenuti dai correntisti di 17 istituti rispetto al semestre precedente il tutto con l'ausilio del comparatore di offerte disponibile sul portale dell'associazione.

Nonostante un rincaro del 38% rispetto al settembre 2018 dall'analisi emerge che i conti correnti on line rappresentano ancora la soluzione più conveniente.

Paragonando tre profili-tipo di consumatore (single, coppia e famiglia) gli incrementi riguardano in particolare i nuclei familiari (+41,71%), con una spesa annua passata da 39,12 euro a 55,44 euro, contro una media di tenuta del conto salita dai 32,75 euro del 2018 ai 45,26 del 2019. Per le coppie l'aumento è stato del +40,91% (da 32,16 euro di settembre 2018 ai 45,31 euro attuali), per i single del +30,35%. (da 26, 87 euro a 35,03 euro).

Scendendo nel dettaglio gli aumenti riguardano l'utilizzo di assegni e bonifici:
 il costo degli assegni si è triplicato passando da 0,03 a 0,09 euro e quindi con un +214,81%;
 la commissione per il bonifico online è passata da 0,10 euro a 0,21 euro
 il canone annuo della carta di debito passa da 2 a 4,22 euro (+111,11%);
 i versamenti di contanti ed i costano il 50,88% in più;
 i prelievi ATM da altre banche il +49,67%.

Paragonando il conto on line con un conto corrente classico il primo costa in media 45 euro anno a fronte di una spesa per il secondo di circa 100 euro, infatti in questo caso sono aumentate i cost delle operazioni disposte dall'internet banking con un + 6,4% mentre diminuiscono sensibilmente prelievi e bonifici allo sportello.

Volendo vedere oltre, sarebbe utile approfondire se dietro questi aumenti praticati dai maggiori istituti non ci sia la volontà di indurre il correntista ad adottare un particolare tipo di conto, di strumento di pagamento o di risparmio. Ai posteri l'ardua sentenza....

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Editoriale: -Il termometro del dolore. - Lattiero caseari. Stabilità diffusa - Cereali e dintorni. Mercati sulle montagne russe -Bonifica Parmense, riqualificato l'impianto di Casino a Colorno - Agugiaro & Figna presenta la nuova linea retail -Il post piena di Enza e Secchia causa danni ingenti - Listeria nella Gorgonzola dolce -

1.1 editoriale
Il termometro del dolore.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Stabilità diffusa.
2.1 Bis lattiero caseario. Stabilità diffusa. Grafici tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati sulle montagne russe.
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni - tendenze
6.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati in leggero rialzo.
7.1 bonifica parma Bonifica Parmense, riqualificato l'impianto di Casino a Colorno
7.2 Maltempo e fiumi Il post piena di Enza e Secchia causa danni ingenti
8.1 bonifica e difesa idraulica Sifone del torrente Recchio, intervento strutturale della Bonifica Parmense
8.2 farine e retail - novità Agugiaro & Figna presenta la nuova linea retail
9.1 eventi wino Pesaro Wine Festival 2019 - un evento di vignaioli e di persone
10.1 sicurezza alimentare Listeria nella Gorgonzola dolce
11.1promozioni "vino" e partners
12.1 promozioni "birra" e partners

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Domenica, 10 Febbraio 2019 10:00

Lo sguardo del fisco nei conti correnti dei terzi

di Mario Vacca Parma 10 febbraio 2019 - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32974 del 20.12.2018, ha precisato che l'acquisizione della documentazione bancaria può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti. Quindi possono essere acquisiti dal Fisco ai fini del controllo nei confronti del contribuente soggetto ad indagini finanziarie, a condizione che tali rapporti bancari siano nella disponibilità dell'accertato.

L'onere probatorio di accertare la disponibilità di fatto del conto compete all'Ufficio, e solo in presenza della apparente intestazione e quindi della disponibilità di fatto del conto diviene operativa la presunzione legale disciplinata dall'art. 32, comma 1 n. 2, D.P.R. 600/1973 secondo il quale i movimenti rilevati su tali conti possono essere considerati addendum all'attività svolta dal soggetto sottoposto ad indagine con inversione dell'onere della prova.

In pratica, nel caso di conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato la presunzione che le "maggiori entrate" siano compensi è istantaneamente applicabile; diversa la situazione nel caso di conti intestati a terzi, ove l'Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale, deve fornire prova che il conto bancario intestato a terzi sia nelle effettiva disponibilità del contribuente.
Un'altra sentenza della Cassazione, la n. 734/2009 afferma lo stesso principio, confermando che le indagini bancarie possono riguardare anche conti di terzi quando l'Ufficio abbia motivo di ritenere, che tali operazioni siano state utilizzate per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale.

L'ufficio deve dimostrare la disponibilità del conto intestato a terzi anche nel caso di stretti rapporti famigliari, ivi compresi quello coniugale, fornendo prova che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto e che per tale ragione potrebbe trattarsi di somme "lavorate" dal contribuente accertato.

La possibilità di acquisire dati dei conti formalmente intestati a soggetto diverso, è strettamente correlata alla circostanza che il terzo sia legato allo stesso da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza, mandato, rapporti di parentela) che giustifichino le di cui sopra.

Anche la Guardia di Finanza si è cimentate in tale disciplina con la circolare n. 1/2018, ove evidenzia che nel caso di rapporti finanziari intestati a terzi e di cui il contribuente sottoposto a controllo non sia cointestatario o non abbia delega ad operare, l'onere della prova si declina in maniera differente.

Concludendo si evidenzia che ove sia dimostrata – anche presuntivamente – l'interposizione fittizia tra terzo ed effettivo utilizzatore del conto – è onere del contribuente provare l'estraneità dell'accusa; Diversamente, quanto più è labile il rapporto tra contribuente accertato e terzo intestatario del conto tanto più le presunzioni dell'Ufficio ispettivo devo essere valide per soddisfare la tesi innanzi alle corti interessate.

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Editoriale: -Blocco navale e ordine di sparare. Andreotti e Prodi applauditi... -Lattiero caseari. Grana Padano e Parmigiano Reggiano si prendono una pausa - Cereali e dintorni. Prezzi in flessione negativa - Polonia, inchiesta giornalistica svela possibile scandalo della carne - Torrente Enza: presentazione a Vetto della tabella di marcia - Lactalis-Parmalat-Galbani, la preoccupazione dei sindacati.-

SOMMARIO Anno 18 - n° 05 03 febbraio 2019
1.1 editoriale
Blocco navale e ordine di sparare. Andreotti e Prodi applauditi...
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Grana Padano e Parmigiano Reggiano si prendono una pausa
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. Grana Padano e Parmigiano Reggiano grafici tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Prezzi in flessione negativa
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni - tendenze
6.1 bonifica parma Corsetto, riqualificato l'impianto a servizio di un territorio di 700 ettari
6.2 scandalo carne polacca? Polonia, inchiesta giornalistica svela possibile scandalo della carne
7.1 bonifica e difesa idraulica Bonifica Parmense, impianti in funzione e maestranze a lavoro
7.2 formaggi DOP ONAF – Un movimento che cresce e porta alto un patrimonio italiano
8.1 ambiente Torrente Enza: presentazione a Vetto della tabella di marcia.
8.2 caseifici aperti 13 e 14 aprile Caseifici Aperti: un week-end alla scoperta del Parmigiano Reggiano DOP
9.1 ceta e export CETA e la Guerra dei Dazi. Claudio Guidetti, Mulino Formaggi srl, a Presa Diretta al minuto 38 circa.
10.1 parmalat Lactalis-Parmalat-Galbani, la preoccupazione dei sindacati.
11.1promozioni "vino" e partners
12.1 promozioni "birra" e partners

 

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Domenica, 03 Febbraio 2019 08:15

L'esenzione per il welfare aziendale

di Mario Vacca Parma 3 gennaio 2019 - Rivestono sempre più importanza per i tanti imprenditori i chiarimenti delle Entrate in risposta agli interpelli presentanti da singole aziende.

Nel caso specifico in risposta all'interpello n. 10/2019 l'Agenzia delle Entrate disamina quando i benefit concessi ai dipendenti risultano esclusi dalla tassazione in busta paga e non formano oggetto di base imponibile INPS.

Anche in questa occasione l'Agenzia ha menzionato che i benefit devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e perseguire specifiche finalità e devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti confermando il principio secondo il quale perché i benefit riconosciuti ai dipendenti non generino imponibile è necessario che non siano rivolti al singolo o costituiscano vantaggi solo per alcuni lavoratori.

Con la circolare n 5/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale apsetto non va inteso solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (di un certo livello o di una certa qualifica oppure, ad esempio, tutti i dipendenti del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.

Nel caso specifico una società che gestisce un'attività di ristorazione ha presentato l'interpello per domandare il corretto trattamento fiscale di un piano di welfare comprendente una serie di servizi destinati a diverse categorie di lavoratori.

Il piano ha previsto - per la categoria dei "manager" - il diritto all'assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli mentre - per la categoria degli "addetti alla sala" - (diversi collaboratori in libro matricola, di cui uno in somministrazione a tempo determinato e uno stagista extracurriculare, percettore di un'indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata, mentre il programma ha lasciato esclusi gli addetti alla cucina e l'addetto alla cassa.

Salta immediatamente all'occhio che il programma di welfare prospettato non offra servizi alla generalità dei dipendenti, lasciandone fuori alcuni. In questi casi ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro va verificato l'eventualità che i destinatari rappresentino una "categoria di dipendenti".

L'Agenzia nella risposta evidenzia che per quanto riguarda amministratore della società e direttore di sala l'esenzione non può essere attuabile in quanto i due beneficiari non possono essere considerati categoria omogenea dal punto di vista dell'inquadramento giuridico e contrattuale. Per quanto concerne invece gli addetti alla sala si possono considerare categoria omogenea dal punto di vista contrattuale, incorporando anche lo stagista (titolare di reddito assimilato) e all'addetto alla sala assunto con un contratto di somministrazione a tempo determinato, cosi come previsto dall'art. 51 del TUIR

 

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