Sabato, 12 Marzo 2022 06:18

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Rimborso biglietto aereo per volo non effettuato dal passeggero sottoposto a quarantena per Covid19 In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che pervengono alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottopongono alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.

Di Emilio Graziuso (*) 12 marzo 2022 - “Avevo acquistato, attraverso il sito della Compagnia aerea, biglietti per me, mia moglie e mia figlia minore per un volo nel mese di novembre 2021. Il giorno della partenza, mentre eravamo in aeroporto e ci accingevamo ad imbarcarci, siamo stati raggiunti da una telefonata dell’asilo di mia figlia con la quale venivamo avvertiti che l’intera classe della stessa era posta da quel giorno in quarantena per un caso di positività Covid 19.

Non prendevamo, quindi, il volo e ci sottoponevamo alla prescritta quarantena.

 La Compagnia aerea, a tutt’oggi, nonostante le specifiche richieste, non ha rimborsato le somme corrisposte per i biglietti del viaggio non più effettuato.

Ho qualche speranza di recuperare i soldi spesi per i biglietti?”

Come sempre precisiamo nella nostra rubrica forniamo risposte di carattere generale ed informativo.

Per offrire una risposta specifica al lettore occorrerebbe analizzare la nel dettaglio la fattispecie con esame della relativa documentazione.

In ogni caso, in linea di massima, se la vicenda si è svolta nel modo descritto nel quesito ad esso può essere fornita risposta positiva.

In virtù del combinato disposto delle norme contenute nel codice civile, nel codice della navigazione e nel codice del turismo, infatti, se i consumatori non si sono potuti imbarcare per gravi motivi personali, agli stessi non imputabili, hanno diritto ad essere rimborsati dell’intero prezzo del biglietto oltre accessori.

Essere sottoposti a quarantena a causa del virus Covid 19 è, indubbiamente, una chiara ipotesi di motivo personale grave, indipendente dalla volontà dalle parti, impeditivo del viaggio.

È bene, inoltre, ricordare che, qualora sottoposti a quarantena si è impossibilitati ad effettuare il volo non solo in base a norme di carattere amministrativo – sanitario ma anche penale.

L’isolamento, infatti, è disposto per evitare la diffusione del virus.

Trasgredire a tale misura comporta - come è ovvio e giusto che sia - delle sanzioni.

È, quindi, evidente il diritto del passeggero al rimborso da parte della Compagnia aerea.

Stupisce, pertanto, la circostanza che, a seguito della richiesta di rimborso, la Compagnia non abbia corrisposto, a tutt’oggi, lo stesso.

Il caso del nostro lettore, però, non è isolato.

Come si apprende dalla stampa nazionale (https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/trasporti/2022/01/08/news/ryanair_non_rimborsa_i_passeggeri_con_covid_come_far_valere_i_nostri_diritti-332989177/), ad esempio, Ryanair, in alcune fattispecie analoghe a quella illustrata dal nostro lettore, non ha rimborsato i consumatori, considerando, in modo del tutto incomprensibile - tenuto conto sia della sfera personale del singolo viaggiatore affetto da virus sia della salute pubblica di tutti coloro che partecipano allo stesso volo - il Covid 19 malattia “non grave”.

Di recente, in sede giudiziale, è stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della Compagnia Irlandese in favore di una famiglia che, come quella del nostro lettore, non era potuta partire essendo stato un componente della stessa sottoposto a quarantena e, conseguentemente, anche gli altri componenti del nucleo familiare.

Si tratta di un provvedimento giudiziale molto importante per i consumatori.

L’Autorità Giudiziale, infatti, riscontrando, nel singolo caso, la sussistenza dei presupposti (es. prova scritta del volo acquistato, del prezzo pagato nonché documentazione della sottoposizione in quarantena) e concedendo, di conseguenza, il decreto ingiuntivo ha permesso al consumatore di ottenere - in tempi più rapidi rispetto al processo ordinario - un titolo (che diventerà esecutivo decorsi quaranta giorni dalla notifica qualora la Compagnia non promuova opposizione avverso lo stesso) per la restituzione del denaro speso per il biglietto aereo.

 

 

Avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile Associazione Nazionale "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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