Sabato, 14 Agosto 2021 07:20

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: annullamento viaggio di istruzione a.s. 2019/2020 causa Covid – 19: sussiste il diritto al rimborso? In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L'Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Di Emilio Graziuso (*) 14 agosto 2021 - Una nostra lettrice, in qualità di genitore di una studentessa, che quest’anno ha conseguito la maturità, ha sottoposto alla Redazione della Gazzetta dell’Emilia una situazione incresciosa nella quale la stessa, suo malgrado, si trova.

Ecco la vicenda in sintesi:

1)nell’anno scolastico 2019/2020 la figlia della lettrice frequentava il IV anno di una scuola secondaria superiore;

2)nel 2020, veniva corrisposta, da parte della famiglia della studentessa, la somma di € 320,00 per la partecipazione al viaggio di istruzione;

3)successivamente alla corresponsione dell’importo di cui al punto 2), il viaggio veniva annullato a causa della pandemia Covid19;

4)è decorso un anno e mezzo, la studentessa ha frequentato il V anno (anno scolastico 2020/2021) conseguendo la maturità. Di voucher o rimborsi, però, nemmeno l’ombra.

La nostra lettrice, inoltre, ha riferito attraverso una nota pervenuta in Redazione che vi è “in atto un contenzioso tra la scuola e l'agenzia di viaggi tramite l'Avvocatura di Stato per ricevere il rimborso in denaro al posto dei voucher”

È opportuno, da subito, precisare che per poter individuare le soluzioni giuridiche più opportune da adottare sarebbe necessario conoscere maggiori dettagli della fattispecie ed, in particolare, in cosa consista il “contenzioso” in atto e lo stato dello stesso.

Non avendo tali dati, procediamo, comunque, con una disamina generale (non avente alcun valore giuridico ma esclusivamente di carattere teorico e divulgativo trattandosi di una rubrica su testata giornalistica) delle possibili strade che si potrebbero percorrere.

In virtù dell’art. 41 del codice del turismo, il contratto di viaggio (nel quale rientra il viaggio di istruzione) deve considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (emergenza sanitaria da pandemia Covid19) con conseguente diritto per il consumatore (nel caso della nostra lettrice, la studentessa) alla restituzione delle somme corrisposte.

Già alla luce di tale norma, quindi, la nostra lettrice potrebbe chiedere all’Istituto scolastico la restituzione di € 320,00.

La percorribilità di tale strada è avvalorata da quanto si legge nel sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it), sezione coronavirus/faq.

In detto sito, infatti, si offre una risposta positiva alla seguente domanda: “Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?” ed è lo stesso Ministero che precisa che “Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio”.

Appurato, quindi, il diritto al rimborso della nostra lettrice o della figlia della stessa, le strade sono due:

1)aspettare l’esito del “contenzioso” alla quale la lettrice fa riferimento nella propria lettera;

2)procedere giudizialmente (ove ne ricorrano i presupposti che dovranno essere appurati dalla nostra lettrice direttamente con un legale o una associazione dei consumatori) per la tutela dei propri diritti.

In ogni caso, anche qualora si dovesse optare per la prima ipotesi (attendere il “contenzioso” in atto avviato dall’Avvocatura dello Stato) potrebbe essere, comunque, inoltrata, attraverso raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, una formale diffida al fine di interrompere ogni e qualsivoglia termine di prescrizione (anche per quanto riguarda la redazione della diffida si consiglia di rivolgersi ad un legale o ad una associazione dei consumatori).

In tal modo, quindi, la nostra lettrice non si precluderebbe la possibilità anche in futuro - qualora la vicenda non dovesse risolversi bonariamente –  di agire per la tutela dei propri diritti.

 

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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