Domenica, 18 Luglio 2021 07:20

Il 2086 e gli adeguati assetti – Prima Immersione Estiva In evidenza

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Con il precedente articolo dello scorso 06 luglio ho evidenziato che l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa è nuovamente slittato al primo semestre 2022.

Di Mario Vacca Parma, 18 luglio 2021 - La Riforma approvata con il D.Lgs. 14/2019 ha tuttavia modificato alcuni articoli del codice civile che sono invece entrati a far parte del diritto societario sin dal 16 marzo 2019. In particolare, le modifiche apportate al codice civile riguardano gli articoli 2086, comma 2 e 2476, comma 6:

L’articolo 2086, comma2, cod. civ. recita che:

  • “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuit  aziendale, nonch  di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità  aziendale”

L’articolo 2476, comma 6, cod. civ.:

  • “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità  del patrimonio sociale. L'azione può  essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società  non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può  essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”

La prima norma impone il nuovo obbligo a tutti gli imprenditori che operino in forma “societaria o collettiva” di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità  aziendale.

La seconda norma afferma che gli amministratori rispondono personalmente verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità  del patrimonio sociale di fatto richiamando, con il termine “obblighi”, anche quello di adottare un “adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

In pratica,   gli amministratori che entro il 16 marzo 2019 non abbiano adottato in azienda  un sistema organizzativo adeguato a rilevare con tempestività  un rischio di crisi aziendale, potrebbero essere chiamati dal giudice a rispondere con il proprio patrimonio ai debiti aziendali. A questo punto è necessario un cambio di passo nella gestione aziendale con nuovi metodi manageriali, anche alla luce delle pronunce di alcuni Tribunali che applicano concretamente tali norme, infatti, “con il provvedimento n. 2769 dello scorso 18 ottobre 2019, le Sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Milano hanno accolto la denuncia per gravi irregolarità a carico di un amministratore di 2 Società , rispettivamente controllante e controllata, responsabile di non aver adempiuto all’obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi,  amministrativi e contabili idonei alla verifica della continuità  aziendale e alla prevenzione della crisi d’impresa, come stabilito dal vigente comma 2 articolo 2086, cod. civ..”

E’ quindi vero che l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza è stato rinviato ma è pur vero che ciò che ha portato con se, ovvero le modifiche al codice civile e precisamente agli articoli  2086 ed al 2476 sono già in vigore e oggetto di studio e sentenze da parte dei tribunali.

Tutto ciò impone chiarezza magari sullo scopo della norma e sicuramente sulle soluzioni tecniche da adottare in particolar modo per le PMI affinchè l’adeguamento non costi quanto l’intero fatturato. Nei prossimi articoli dedicherò un approfondimento e ci immergeremo insieme nei fondali estivi degli adeguati assetti.

 


La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.

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