Sabato, 26 Giugno 2021 11:11

“L’Agorà del Diritto” – Una domanda, una risposta: la tutela dei risparmiatori nei rapporti con la Banca e gli Intermediari.  In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Questa settimana prosegue con la risposta a quesiti specifici; in particolare si torna a parlare di tutela dei Consumatori nei confronti di banche e intermediari

di Emilio Graziuso (*) 26 giugno 2021 - Nella nostra “Agorà” di oggi torniamo ad affrontare - attraverso la risposta ad una domanda pervenuta da un lettori - una tematica di grande attualità e di forte impatto giuridico, economico e sociale: la tutela dei risparmiatori nei rapporti con la Banca e gli Intermediari.

Più in particolare analizzeremo la problematica relativa alla Banca Popolare di Bari, vicenda analoga a quella che ha coinvolto i risparmiatori che avevano investito il proprio denaro in azioni illiquide o obbligazioni convertibili di altre Banche Popolari, basti pensare agli scandali Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

Ecco la domanda del nostro lettore: “Sono originario della provincia di Bari ma risiedo nel parmense ormai da molti anni. Tempo fa ho acquistato azioni della Banca Popolare di Bari che oggi valgono praticamente zero. Ho qualche speranza di recuperare il mio denaro? Mi fu prospettato come un titolo sicuro senza rischio per il capitale investito”.

Purtroppo, la problematica relativa alla Banca Popolare di Bari è molto sentita da migliaia di risparmiatori italiani.

Come sempre, però, per dare una risposta dettagliata bisognerebbe conoscere più nel dettaglio la fattispecie del nostro lettore.

In linea generale, però, possiamo dire che, in molti casi, è stato riconosciuto dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) il diritto del risparmiatore, titolare di azioni Banca Popolare di Bari, al risarcimento del danno per violazione da parte della detta Banca degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.

Più in particolare, è stato riscontrato che l’Istituto di credito non ha informato, sia nella fase delle trattative sia della stipula del contratto, il risparmiatore della natura dei titoli acquistati, dei rischi connessi all’investimento e delle particolarità del disinvestimento.

Purtroppo, la Banca, nella quasi totalità dei casi, non si è adeguata alle decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, costringendo, così, il risparmiatore a promuovere un processo per cercare di ottenere, anche in sede giudiziale, il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno.

Di recente - e questo, unitamente all’orientamento consolidato dell’Arbitro, è sicuramente un dato importante per il nostro lettore – è stata emanata una sentenza di condanna, immediatamente esecutiva, della Banca Popolare di Bari, la quale dovrà, ora, restituire integralmente le somme investite dall’azionista.

Anche in sede di Tribunale, quindi, è stato riscontrato l’inadempimento da parte dell’Istituto di credito degli obblighi di informazione sullo stesso gravanti, oltre ad altre violazioni della normativa di settore.

Più in particolare, l’Autorità Giudiziaria ha addebitato all’Istituto di credito la violazione

1)degli obblighi di informazione;

2)del principio di adeguatezza dell’operazione finanziaria rispetto al profilo di rischio della cliente;

3)del divieto di eccesso di concentrazione.

Ancora è stato rilevato, che la Banca Popolare di Bari aveva omesso, nel caso di specie, di segnalare all’azionista il conflitto di interesse, dato che l’Istituto di credito, oltre ad essere venditore dei titoli era anche emittente degli stessi.

Si è, quindi, anche a livello giurisprudenziale giunti ad una svolta nel contenzioso tra risparmiatori e Banca Popolare di Bari.

La vicenda Banca Popolare di Bari, come si è detto, è analoga ad altri casi di “risparmio tradito” che hanno coinvolto migliaia di consumatori italiani che avevano investito in azioni illiquide e/o obbligazioni convertibili analoghe a quelle emesse dall’Istituto di credito pugliese.

Le decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e del Tribunale occupatisi della vicenda Banca Popolare di Bari, pertanto, costituiscono degli utili precedenti non solo per il nostro lettore ma per tutti coloro che dovessero aver visto andare in fumo i propri risparmi per inadempimento della normativa di settore da parte della Banca emittente o dell’Intermediario.

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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