Domenica, 29 Dicembre 2013 10:43

Imporre il “Km 0” è incostituzionale In evidenza

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La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli di una legge della Regione Puglia.

Secondo la legge, i prodotti agroalimentari a chilometro zero sono quelli per il cui trasporto - dal luogo di produzione a quello di consumo - vengono emessi meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata, o comunque quelli che sono trasportati solo all’interno del territorio della regione Puglia.

La legge, inoltre, prevede un canale preferenziale per questi alimenti nei bandi per i servizi di ristorazione collettiva degli enti pubblici. Le aziende che avessero garantito forniture costituite almeno per il 35% di prodotti locali, da filiera corta e di qualità, avrebbero avuto priorità sugli altri soggetti.

Una posizione evidentemente campanilistica, contro la quale è ricorsa la stessa Presidenza del Consiglio.

Secondo l’Alta Corte – quella che vigila sul rispetto delle regole fondanti del nostro Paese – una norma di questo tipo viola l’articolo 117 della Costituzione e ben tre diversi articoli del trattato dell’Unione Europea, ostacolando gli scambi intracomunitari, falsando la concorrenza indicendo sulla libertà di intraprendere.

A causa della legge, infatti, i gestori della ristorazione collettiva degli enti pubblici sarebbero stati sostanzialmente costretti a rifornirsi da aziende locali, per garantirsi il titolo preferenziale nell’aggiudicazione degli appalti. In sua difesa, la Regione ha sostenuto che le merci locali avrebbero garantito solo poco più di un terzo delle forniture, consentendo ai prodotti “stranieri” di essere comunque presenti nelle mense.

Una difesa di ufficio, che è servita a poco e non ha convinto i Giudici.

Non è la prima volta che la Corte Costituzionale è chiamata a giudicare e a censurare questo tipo di comportamenti da parte delle amministrazioni locali.

 

(Fonte Assolatte 16-12-2013  )