Domenica, 31 Gennaio 2021 11:47

Frammenti di gestione d’impresa – La Fattura –  In evidenza

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Di Mario Vacca Parma 31 gennaio 2021 - Le movimentazioni dei prodotti in magazzino descritte negli articoli precedenti (danno luogo all’origine di alcuni documenti come il Documento Di Trasporto (abbreviano in DDT) e/o la fattura accompagnatoria.

Il Primo documento è successivamente seguito – nei termini prestabiliti – dalla fattura differita. Il collegamento tra DDT e Fattura collega il reparto magazzino al reparto amministrazione ove – appunto -  viene generato il documento di vendita. 

La fattura è un documento contabile che ha valenza fiscale obbligatoria redatta dal venditore titolare di partita iva e certifica la vendita di un bene o l’effettuazione di un servizio. Essa contiene il prezzo e l’oggetto del servizio reso o del bene venduto, le imposte e i contributi dovuti, le ritenute da applicare e ulteriori dati, come le condizioni di pagamento.

In base al momento dell’emissione, la fattura è classificabile in:

  • Immediataovvero quando viene emessa nel momento stesso in cui il prodotto viene venduto o il servizio viene prestato. In base al contenuto la fattura è accompagnatoria, se oltre alle informazioni relative alla sua emissione contiene anche quelle necessarie all'emissione del documento di trasporto (in questo caso sostituisce anche il DDT);
  • Differita, ovvero quando viene emessa in un momento successivo alla consegna del bene o alla prestazione del servizio, in genere entro il giorno 15 del mese successivo, salvo eccezioni.

In base al valore la fattura è proforma ovvero quando è priva di valore fiscale e viene utilizzata solo per comunicare all'acquirente   il corrispettivo richiesto. In questo caso il documento deve contenere l'annotazione che si tratta di un documento "proforma".

La fattura deve essere emessa in due esemplari: l'originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia che deve essere conservata dall'emittente (per un periodo non inferiore a 10 anni) e deve contenere i seguenti elementi:

  • la data di emissione e il numero progressivo attribuito (ogni anno deve ripartire da uno)
  • i dati identificativi dell'emittente, che sono:
    • il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;
    • l’Indirizzo;
    • il numero di partita IVA, il codice fiscale e l'iscrizione al Registro delle imprese;
  • i dati identificativi dell’acquirente, che sono:
    • il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;
    • l’indirizzo;
  • la tipologia di pagamento;
  • gli estremi dei Documenti Di Trasporto, ovvero data e numero progressivo dei DDT, se si tratta di fattura differita;
  • la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’operazione
  • il prezzo unitario dei beni e il prezzo complessivo (ottenuto moltiplicando quantità per prezzo unitario);
  • gli eventuali sconti;
  • l'aliquota e l'ammontare dell'IVA;
  • il totale fattura, che costituisce l'importo totale a debito del compratore.

Nell’eventualità nello stesso giorno siano  eseguite più prestazioni nei confronti di un unico soggetto, può essere emessa una sola fattura; Nel caso in cui le operazioni di cessione o prestazione a cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti ad aliquote Iva diverse, i beni e i servizi, i corrispettivi e i dati necessari a determinare la base imponibile e le aliquote dell'imposta andranno indicati distintamente, in base all'aliquota prevista;

Il DPR n. 633/1972 che disciplina l’emissione della fattura recita che la stessa deve essere emessa

  • entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione così come determinate ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da Documento Di Trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto"
  • entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni per le cessioni di beni nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea

 L’Italia, prima in Europa, dal 2019 ha introdotto la fattura elettronica che in moltissimi casi sostituisce quella elettronica. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico ed e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario." Una volta prodotta nel formato XML previsto, deve essere sottoscritta con firma elettronica certificata e inviata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio. Come previsto dall'art. 1 del dlgs n. 127/2015, le fatture elettroniche emesse tramite il sistema di interscambio (SdI), sono previste per razionalizzare la procedura di fatturazione e registrazione relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi e relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

La trasmissione telematica delle fatture elettroniche all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento che prova l'operazione. Chi è obbligato alla trasmissione telematica delle fatture è esonerato dall'annotazione delle stesse nel registro delle fatture emesse e ricevute di cui agli artt. 23 e 25 DPR 633/1972.

Come precisato dall'art. 21, comma 1 del DPR n. 633/1972: "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente."

Dalla fatturazione elettronica sono esonerati:

  • i soggetti passivi che rientrano nel "regime di vantaggio",
  • coloro che applicano il regime forfettario;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 398/1991 "e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000". Se però, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi per più di 65.000 euro, devono garantire che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Come abbiamo visto la fattura reca l’indicazione dell’aliquota iva e dell’importo della stessa. Nel prossimo articolo si esaminerà l’imposta sul valore aggiunto, l’esposizione in fattura la liquidazione e l’impatto che genera nei confronti di aziende e privati.

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.

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