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Mercoledì, 01 Aprile 2020 11:35

Cessione onerosa dei crediti non incassati In evidenza

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di Mario Vacca Parma 31 marzo 2020 - Tra le misure di sostegno finanziario delle imprese, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce una disposizione volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità.

I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale che di finanziamento. Il decreto pone attenzione anche per la riduzione degli oneri di cessione e pertanto la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un’ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti di imposta, di tali importi, in cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando cosi la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione. Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31/12/2020, cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota DTA riferite a:

1) Perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’Art. 84 del TUIR;
2) Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. 6/12/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti al reddito imponibile.

Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente il comma 5 stabilisce che si ha inadempimento quanto il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ed alle società controllate, anche indirettamente dallo stesso soggetto.

La quota massima di DTA trasformabile in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti esse si riferiscono. A tal fine viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31/12/2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti ai gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo .

Esempio:
Nell’eventualità una società cedesse crediti per un miliardo di euro, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro.

La trasformazione in credito d’imposta può aver luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma non ancora dedotti o usufruiti dalla data della cessione dei crediti.

Il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame. I crediti d’imposta non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs 9 luglio 1997 n. 241, o ceduti secondo le procedure dell’art. 43-bis o dell’art. 43 ter del dpr 29/09/1973 n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l’opzione entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato Art. I de d.l. 3 maggio 2016 n. 59.

La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 16 nov. 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o dell’art. 2, comma I, lettera b) del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza del d.lgs 12 gennaio 2019. N. 14

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.

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