Domenica, 30 Giugno 2019 09:51

La fine del finanziamento Tributario In evidenza

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di Mario Vacca Parma 30 giugno 2019 - La procedura di allerta è una delle novità più importanti introdotte con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza di impresa che è volta ad individuare un'emersione anticipata della crisi allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la genesi di problemi a tutta la filiera.

Tali misure di allerta sono state introdotte affinché le imprese adottino in maniera del tutto autonoma le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale.

L'articolo 14 del codice della crisi impone agli organi di controllo societari l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Alla base di questo "sistema di allerta" è stato previsto un obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno societario sia da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Istituto della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte.

Per quanto concerne gli assetti organizzativi si tratta di predisporre una sorta di manuale, approvato dall'organo amministrativo, che descriva modalità e controlli da predisporre ai fini identificare tempestivamente l'eventuale esistenza di squilibri gestionali che porterebbero l'azienda in crisi. L'esperienza e le specifiche situazioni che affronterà l'impresa nel corso della gestione permetteranno di aggiornare continuamente siffatto documento; Si può affermare in pratica che trattasi di regole di buon governo dell'impresa e di modelli procedimentalizzati (coerenti, idonei e controllabili) per salvaguardare la continuità aziendale.

L'organo di controllo interno è obbligato a instaurare un dialogo efficiente con l'organo amministrativo al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per evitare la crisi d'impresa o per apportare adeguate modifiche gestionali laddove si individuassero fondati indizi della genesi della crisi; nell'ipotesi che l'organo amministrativo non risponda adeguatamente gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.

La segnalazione tempestiva, da parte dell'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi, comporta l'esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalla prescrizioni ricevute.

Ulteriori obblighi nascono anche in capo ai creditori pubblici qualificati quali l'Agenzia delle Entrate, la quale è sanzionata dall'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti del quale essa è titolare, qualora non attivi tempestivamente la segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.

Riguardo all'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% dei volumi di affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione. Per l'Inps si è fatto riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000; Ai fini dell'Agente della Riscossione si è tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, pertanto l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Con le limitazioni degli istituti bancari nella concessione di credito alle imprese a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, molte imprese hanno ritenuto opportuno ricorrere al finanziamento tributario, ovvero alla sospensione o alla rateizzazione – sovente dell'iva – delle imposte tributarie al fine di procurare la liquidità necessaria per la sopravvivenza dell'impresa. Con il codice appena promulgato e gli obblighi sorti in capo ai creditori pubblici qualificati, le imprese troveranno ulteriori difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria al buon governo dell'impresa.

Al riguardo di rende sempre più necessario un "navigatore digitale" della conduzione aziendale, un buon comandante e tanta formazione.