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Domenica, 14 Aprile 2019 09:05

Strumenti per la risoluzione della crisi d'impresa – Parte Terza - Il Concordato preventivo In evidenza

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di Mario Vacca Parma 14 aprile 2019 - Un'azienda in stato di insolvenza può ricorrere al concordato preventivo per evitare il fallimento e tentare il risanamento (attraverso la prosecuzione dell'attività) o, se vuole liquidare il proprio patrimonio, godere della possibilità di distribuire agli aventi diritto il ricavato dei crediti.

Trattasi quindi di un istituto che consente all'imprenditore in crisi il soddisfacimento dei creditori della sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione ed il pagamento dei debiti anche parziale attraverso qualsiasi forma; è quindi una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Rispetto agli altri è' uno strumento più complesso a livello di adempimenti ed ha il vantaggio rappresentato sia dalla prededucibilità dei crediti originati in conseguenza alla procedura, sia dal fatto che produce i suoi effetti per tutti i creditori, anche i dissenzienti. Per contro, a differenza degli altri è vincolato ad un più rigoroso rispetto della par condicio creditorum, ovvero l'uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione.

Esistono in realtà due tipi di concordato preventivo:
 il concordato ordinario: che prevede il deposito del ricorso con tutta la documentazione occorrente;
• il concordato con riserva (o in bianco): il debitore deposita la domanda e si riserva la possibilità di predisporre la restante documentazione entro un preciso termine.

Il debitore può prevedere due modalità per procedere al concordato:
• un concordato liquidatorio (prevedendo la cessione dei beni e quindi il termine dell'attività);
• un concordato di risanamento (come con un concordato con continuità, d'impresa).

Nel momento in cui viene presentata la domanda di concordato, il patrimonio del debitore viene protetto e congelato: vengono in particolare bloccate tutte le azioni esecutive (pignoramenti) e cautelari (ipoteche) dei creditori in modo da dare la possibilità di procedere alla valutazione dell'istanza e alla votazione sulla stessa. Il contenuto del piano è lasciato alla libera determinazione dell'impresa, che può individuare le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori, "anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito".

L'impresa propone ai creditori un pagamento dei loro crediti secondo una percentuale che, per quelli chirografari (ossia che non hanno privilegi come ipoteche o non si tratta di lavoratori dipendenti) non può essere al di sotto del 20%; per i creditori privilegiati si ammette il pagamento parziale ed è ammessa la transazione fiscale e previdenziale. Il concordato è quanti un istituto a tutela dei creditori e da questi ultimi dev'essere approvato almeno da quanti rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. L'impresa debitrice può anche raggruppare i creditori per classi formate in base a diversi criteri.

Le modifiche apportate all'art. 178 L.F. nel corso del 2012 hanno introdotto il silenzio-assenso nel concordato preventivo. Il comma 4 dell'articolo in questione ora prevede che in mancanza di voto espresso in udienza e in assenza di dissenso pervenuto nei venti giorni successivi all'adunanza, i creditori si ritengono consenzienti.
L'art. 186 bis subordina l'ammissibilità di un concordato con continuità al requisito della "migliore soddisfazione" dei creditori rispetto alla prospettiva liquidatoria e agevola l'imprenditore che lo proponga consentendogli di proporre ai creditori chirografari anche una percentuale di soddisfazione inferiore al 20% minimo previsto invece per il concordato liquidatorio.

Per saperne di più scrivi pure un commento al presente articolo.....

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