Sabato, 23 Febbraio 2019 17:39

Gli Organismi di composizione della crisi In evidenza

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Il legislatore nell'introdurre il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza si è concentrato molto nell'individuare le modalità per rilevare l'emersione anticipata delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa.

Di Mario Vacca Parma 23 febbraio 2019 - Una delle novità è l'introduzione degli Organismi di Composizione della Crisi (Ocri), che assumono un importante ruolo nel far suonare quel campanello d'allarme e rilevare in tempo gli scompensi aziendali.

L'organismo è costituito presso ciascuna Camera di Commercio ed avrà il compito di ricevere e gestire le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni della società e dai creditori pubblici qualificati, dirigere il corso del procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su istanza di quest'ultimo, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Il segretario generale della camera di commercio avrà il compito di individuare il referente dell'organismo come da D.Lgs. 14/2019. Quest'ultimo sarà destinatario della segnalazione e dovrà attivarsi per darne immediata comunicazione agli organi di controllo della società oltre che nominare un collegio di tre esperti tra quelli iscritti all'Albo dei curatori (Art. 358 D.Lgs 14/2019) di cui, uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, un altro designato dal presidente della camera di commercio, naturalmente diverso dal referente stesso e l'ultimo appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

Il collegio avrà l'obbligo di ascoltare il debitore e valutare sia gli elementi forniti da quest'ultimo che i dati assunti da terzi e, nell'eventualità ritenesse insussistente la crisi o anche ritenesse trattarsi di imprenditore non soggetto agli strumenti di allerta, potrà archiviare la procedura. L'archiviazione opererà anche nel caso in cui un professionista indipendente attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 15 D.Lgs. 14/2019.

Nel caso opposto, nell'eventualità il collegio dovesse rilevare l'esistenza della crisi, potrà individuare con il debitore le possibili misure di rimedio fissando un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei in caso di positivi riscontri delle trattative), per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
Il debitore che presenta istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale delle imprese le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli obblighi in materia di riduzione del capitale per perdite, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Il tribunale potrà revocare in ogni momento le misure concesse laddove rilevi – in proprio o per segnalazione del collegio - atti di frode nei confronti dei creditori o se si manifestasse l'impossibilità di attuare le misure adottate.

Allo scadere del termine ed in mancanza di una risoluzione il debitore - entro 30 giorni - potrà presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'art. 37 D.Lgs. 14/2019, scelta in pratica obbligata dal momento che in assenza di quest'ultima il collegio potrà segnalare lo stato di insolvenza al pubblico ministero che potrà attivare il ricorso per la liquidazione giudiziale.

Come anticipato le segnalazioni potranno essere effettuate tanto dagli organi interni della società quanto dai creditori pubblici qualificati quali gli istituti di credito; Considerando le difficoltà che le banche attraversano in questo periodo nel finanziare o rifinanziare debiti in scadenza di tante aziende, è unanime il consiglio per tutti gli imprenditori grandi e soprattutto per piccole imprese – di adottare un sistema di efficace di controllo di gestione, magari governato da un Temporary Manager.