Domenica, 03 Febbraio 2019 08:15

L'esenzione per il welfare aziendale In evidenza

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di Mario Vacca Parma 3 gennaio 2019 - Rivestono sempre più importanza per i tanti imprenditori i chiarimenti delle Entrate in risposta agli interpelli presentanti da singole aziende.

Nel caso specifico in risposta all'interpello n. 10/2019 l'Agenzia delle Entrate disamina quando i benefit concessi ai dipendenti risultano esclusi dalla tassazione in busta paga e non formano oggetto di base imponibile INPS.

Anche in questa occasione l'Agenzia ha menzionato che i benefit devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e perseguire specifiche finalità e devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti confermando il principio secondo il quale perché i benefit riconosciuti ai dipendenti non generino imponibile è necessario che non siano rivolti al singolo o costituiscano vantaggi solo per alcuni lavoratori.

Con la circolare n 5/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale apsetto non va inteso solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (di un certo livello o di una certa qualifica oppure, ad esempio, tutti i dipendenti del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.

Nel caso specifico una società che gestisce un'attività di ristorazione ha presentato l'interpello per domandare il corretto trattamento fiscale di un piano di welfare comprendente una serie di servizi destinati a diverse categorie di lavoratori.

Il piano ha previsto - per la categoria dei "manager" - il diritto all'assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli mentre - per la categoria degli "addetti alla sala" - (diversi collaboratori in libro matricola, di cui uno in somministrazione a tempo determinato e uno stagista extracurriculare, percettore di un'indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata, mentre il programma ha lasciato esclusi gli addetti alla cucina e l'addetto alla cassa.

Salta immediatamente all'occhio che il programma di welfare prospettato non offra servizi alla generalità dei dipendenti, lasciandone fuori alcuni. In questi casi ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro va verificato l'eventualità che i destinatari rappresentino una "categoria di dipendenti".

L'Agenzia nella risposta evidenzia che per quanto riguarda amministratore della società e direttore di sala l'esenzione non può essere attuabile in quanto i due beneficiari non possono essere considerati categoria omogenea dal punto di vista dell'inquadramento giuridico e contrattuale. Per quanto concerne invece gli addetti alla sala si possono considerare categoria omogenea dal punto di vista contrattuale, incorporando anche lo stagista (titolare di reddito assimilato) e all'addetto alla sala assunto con un contratto di somministrazione a tempo determinato, cosi come previsto dall'art. 51 del TUIR