Domenica, 28 Marzo 2021 07:50

Il Giudice Costituzionale tedesco e il Recovery Fund  In evidenza

Scritto da
Firma della Prima Costituzione Firma della Prima Costituzione

Undicesimo appuntamento con la rubrica "Dentro la Costituzione". Ogni domenica, il Professor Daniele Trabucco, entrerà tra le pieghe della nostra Costituzione per svelarne i contenuti noti e meno noti. Un'analisi critica spiegata con semplicità, partendo anche dai fatti di attualità. Quest'oggi l'argomento espatria in terra germanica: "Il Giudice Costituzionale tedesco e il Recovery Fund"

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 28 marzo 2021 - Il Bundesverfassungsgericht, l'organo di giustizia costituzionale tedesco, a seguito di un ricorso presentato in via d'urgenza dal fondatore dell'AFD, il prof. Bernard Lucke (successivamente uscito dal partito per fondare un suo movimento politico il BBW), e firmato da 2281 cittadini tedeschi, ha intimato al Presidente della Repubblica federale tedesca di non promulgare la legge, già approvata dal Bundestag e dal Bundesrat, di recepimento del c.d. Recovery Fund, ossia uno degli strumenti del Next Generation UE, necessariamente collegato al bilancio dell'Unione Europea 2021-2027 in quanto privo di base legale nel Trattato di Lisbona del 2007, che consiste nel conferimento di 750 miliardi di euro (alcuni a titolo di prestito, altri a titolo di sovvenzioni), reperiti dalla Commissione sui mercati finanziari, agli Stati per fronteggiare gli schocks economici e sociali causati dalla pandemia, ma solo dopo la presentazione dei rispettivi Piani di ripartenza e resilienza. 

Per poter essere operativo, però, il Recovery Fund richiede il via libera di tutti i 27: l'Italia lo ha fatto con il decreto-legge n. 183/2020 (c.d. "milleproroghe") convertito, con modificazioni, nella legge ordinaria dello Stato 26 febbraio 2021, n. 21. In attesa della decisione di merito dei giudici di Karlsruhe, non si può non condividere l'eccezione che mette in luce due criticità  di questo "innovativo" strumento:  

  • esso viene a costituire una forma di debito non prevedibile per l’erario tedesco a causa proprio della possibilità che uno o più Stati non vengano a ripagarlo, facendone ricadere il peso sugli altri in una situazione di mutualità; 
  • il problema della competenza comunitaria alla luce del Trattato di Lisbona. L’Unione Europea, infatti, non ha alcun potere di indebitamento. Il bilancio di Bruxelles è alimentato dai contributi degli Stati membri, mentre i crediti che ora devono essere contratti sul mercato dei capitali sono fondi presi in prestito.

Dopo la sentenza BVerfG, Judgment of the Second Senate of 05 May 2020 - 2 BvR 859/15 sul Quantitative Easing é pronto un altro bel carico per l'UE e una "velina" per Draghi e i suoi Eurobond. 

Strasburgo-marzo2009-Euro-CIMG1716.jpeg

_____________________________

Autore (*) Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).

_____________________________