Nel pieno rispetto delle decisioni assunte dal tribunale di Bologna, occorre però fare chiarezza su un tema nel quale altre organizzazioni hanno più volte manifestato pubblicamente l’illegittimità dell’accordo di confluenza sottoscritto tra le parti (Futura e Uiltrasporti).
Infatti , il tribunale ha rigettato la richiesta dei ricorrenti (FILCAMS CGIL E FILT CGIL Bologna) di annullare l’accordo sottoscritto, che al contrario viene confermato a tutti gli effetti, riconfermando la sua piena sostenibilità (stante anche il fatto che tali e analoghi accordi sono stati sottoscritti unitariamente a livelo nazionale da tutte le organizzazioni sindacali), certificata anche da parte della commissione dei contratti di lavoro istituita presso il dipartimento di scienze politiche giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova. In tal senso, i contenuti dell’accordo sottoscritto (che prevede l’immediata l’applicazione del corretto CCNL) sono da considerarsi di fatto migliorativi rispetto alla situazione precedente, nella quale i lavoratori (per anni) prestavano la loro attività con un CCNL e con retribuzione inadeguate rispetto alle mansioni svolte.
Pertanto, rispettando la sentenza citata in premessa, si richiede che a tale scopo , corrisponda una giusta e corretta informazione dei contenuti della stessa.
Uiltrasporti Emilia Romagna
Segretario Generale
FABIO PICCININI
Link utile: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2025/11/14/appalto-easy-coop-comportamento-antisindacale-da-futura_1e898f18-80a6-41e6-b299-e4037ca531a7.html











































































