Venerdì, 03 Dicembre 2021 17:28

Mascherine obbligatorie all'aperto in centro storico; l'ordinanza del Sindaco In evidenza

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Il testo completo dell'ordinanza e la mappa che individua le vie in cui è in vigore l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto

Come preannunciato nei giorni scorsi, è stata emanata oggi l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco Patrizia Barbieri per l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone, a partire da sabato 4 dicembre fino al 31 dicembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 salvo proroghe, nei luoghi di seguito specificati: Largo Battisti, Via Calzolai, Piazza Cavalli, Via Cavalletto, Via Cavour, Via Chiapponi, Via Cittadella (nel tratto compreso tra Piazza Cavalli e Via Borghetto), Piazza Duomo, Via Daveri, Via Frasi, Via Garibaldi (nel tratto compreso tra Largo Battisti e Via Cavalletto), Piazzetta della Grida, Via Illica, Via Legnano, Largo Matteotti, Piazza Mercanti, Via Pace (nel tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Tarocco) e Vicolo Perestrello, Piazza Pescheria, Piazza Plebiscito, Via Romagnosi (nel tratto compreso tra Via Cavour e Via San Francesco), Via San Donnino, Piazza San Francesco, Via San Francesco, Via San Siro (nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Santa Franca), Via Sant'Antonino, Vicolo Sant'Ilario, Largo Sant'Ilario, Via Santa Franca (nel tratto compreso tra Via Sant'Antonino e Via Verdi), Via Medoro Savini, Via Sopramuro, Via Verdi (nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via San Martino), Corso Vittorio Emanuele II, Via XX Settembre.

Il provvedimento varrà anche nelle ulteriori aree che risulteranno interessate da mercati istituzionali, mercatini dei produttori agricoli, mercatini degli hobbisti, mercatini natalizi, durante l'orario di svolgimento delle iniziative.

Nell'ordinanza si evidenzia che "nella situazione attuale, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi". Considerando, quindi, che "in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie centrali della Città un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale" e che "è prevedibile che durante il periodo sopra indicato anche all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, anche nelle vie/zone/giardini cittadini interessati da iniziative, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi", viene "ritenuto necessario, nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, adottare ulteriori misure di prevenzione come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie allo scopo di prevenire la possibile evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Piacenza. Si ritiene infatti necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale".

Nel richiamare, inoltre, i vari provvedimenti normativi, tra cui la proroga fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, viene evidenziata l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, la quale prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Infine, si rende noto che "la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35".