Giovedì, 18 Maggio 2017 10:46

Social network sul luogo di lavoro? L'uso scorretto è causa di licenziamento In evidenza

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I social media sono i nuovi strumenti di comunicazione e marketing dell'era digital. Utili anche per fare recruiting e brand awarness, quest'ultimi sono oramai utilizzati dalla maggior parte degli utenti in grado di ottenere una connessione a internet. Proprio questa crescita esponenziale di questi nuovi mezzi di comunicazione ha aumentato i rischi di illeciti e relative conseguenze, legate all'uso scorretto dei social network, anche nei rapporti dipendente/datore di lavoro: passare tempo sui social in orario di lavoro, infatti, può essere causa di licenziamento.

I casi in cui il datore di lavoro può agire attraverso un provvedimento disciplinare di licenziamento sono riconducibili principalmente a due tipologie: le violazioni dell'obbligo di fedeltà e riservatezza (imposte al lavoratore dal Codice civile) e l'assenteismo virtuale. Rientrano nel primo caso tutti quei comportamenti diffamatori e offensivi verso la propria impresa ma anche la divulgazione di foto o notizie che devono rimanere riservate. La violazione degli obblighi di fedeltà e riservatezza rimandano ad un quesito importante: i social network sono uno spazio pubblico o privato? E' su questo punto che la difesa dei lavoratori fa leva, spiegando che condividere sui social network è "come dirlo agli amici". Nella maggior parte dei casi però i giudici vanno nella direzione opposta affermando che pubblicare sui social network equivale a raccontarlo ad un vasto pubblico e, anche se è possibile gestire le impostazioni sulla privacy, lo strumento è per sua natura di massa con una diffusione incontrollabile.

Passare tempo su siti e social non inerenti alla prestazione lavorativa in orario di lavoro può ricondurre a un comportamento di assenteismo virtuale. In questa situazione molto dipende dal tempo passato a chattare e quindi dalla valutazione del magistrato caso per caso. A titolo di esempio si riporta, in breve, il caso della sentenza del tribunale di Brescia n. 782 del 13 giugno 2016. Nella fattispecie il giudice ha ritenuto legittimo il licenziamento di una segreteria dopo che il datore di lavoro aveva scoperto che la dipendente aveva effettuato 6000 accessi, dei quali 4500 a Facebook, negli ultimi 18 mesi a social, giochi, musica e altre attività estranee al lavoro. In questa circostanza, il lavoratore ha sottratto, per lungo tempo, ore alla prestazione lavorativa adottando un comportamento tale da incrinare la fiducia del datore di lavoro.

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