Venerdì, 16 Giugno 2017 09:51

Azzardo: l'Emilia contrasta l'apertura delle sale da gioco In evidenza

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Anche l'Emilia Romagna ha il suo 'distanziometro' che stabilisce regole ben precise per limitare l'apertura di sale gioco e scommesse. Ai comuni, il compito di individuare altri luoghi sensibili in ragione delle criticità sul territorio.

Bologna, 16 giugno 2017

Lotta alle sale da gioco e alle sale scommesse: il divieto di apertura e di esercizio è operativo; con esso anche alcune disposizioni che regolano la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo entro una distanza di 500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto.
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato, con una delibera, le modalità applicative previste dalla legge regionale sul gioco d'azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità approvato alla fine del 2016.

Nel testo della delibera vengono definite le sale gioco e le sale scommesse come i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile, mentre gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la cui installazione è necessario il possesso di una specifica licenza.
Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura che alle sale giochi e sale scommesse gia' in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni. Per nuova installazione, come specifica il documento, si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I luoghi sensibili sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori.
Un ampio margine di libertà viene lasciato ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
Ogni Comune dovrà fare questa valutazione «tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e puo' pertanto portare classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono».

La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve.
La misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale - della sala giochi, della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato - e quello del luogo sensibile. In occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima vanno tenuti in considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.
Il Comune deve provvedere ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e deve individuare le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito situati a meno di 500 metri.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti, acquisendo le relative mappature. Sulla base di questa analisi, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.
Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. Il periodo di sei mesi tra la fine della mappatura e l'adozione dei provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute con l'esigenza di tutela della continuita' occupazionale di chi e' impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.

Per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto è concessa una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine. Per beneficiare di questa proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura domanda al Comune competente. AK